LEGGE 23 marzo 1998, n. 72 - Ratifica ed esecuzione del trattato di amicizia e collaborazione tra la Repubblica italiana e lo Stato di Eritrea, fatto a Roma il 9 febbraio 1996

Coming into Force08 Aprile 1998
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1998/04/07/098G0116/ORIGINAL
Enactment Date23 Marzo 1998
Published date07 Aprile 1998
Official Gazette PublicationGU n.81 del 07-04-1998
Articoli

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Promulga la seguente legge:

Art 1.
  1. Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare il trattato di amicizia e collaborazione tra la Repubblica italiana e lo Stato di Eritrea, fatto a Roma il 9 febbraio 1996.

Art 2.
  1. Piena ed intera esecuzione e' data al trattato di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore in conformita' a quanto disposto dall'articolo 21 del trattato stesso.

Art 3.
  1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 14 milioni annue per ciascuno degli anni 1997 e 1999, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1997-1999, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1997, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

  2. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art 4.
  1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addi' 23 marzo 1998 SCALFARO Prodi, Presidente del Consiglio dei Ministri Dini, Ministro degli affari esteri

Visto, il Guardasigilli: Flick

Trattato

TRATTATO DI AMICIZIA E COLLABORAZIONE TRA

LA REPUBBLICA lTALIANA E LO STATO DI ERITREA

La Repubblica Italiana e lo Stato di Eritrea, qui di seguito indicate come Parti Contraenti,

muovendo dai tradizionali vincoli di amicizia tra i due popoli,

convinte della necessita' di costruire le relazioni tra Stati sulla base dei valori universali di liberta', democrazia, pluralismo e rispetto dei diritti dell'uomo,

riaffermando la loro fedelta' ai principi e agli obiettivi dello Statuto delle Nazioni Unite,

intenzionate a contribuire alla coesistenza pacifica tra i popoli,

decise a rafforzare i reciproci rapporti di amicizia e di collaborazione,

hanno convenuto quanto segue:

Articolo 1

La Repubblica Italiana e lo Stato di Eritrea svilupperanno le loro relazioni sulla base della collaborazione e del reciproco rispetto, in conformita' con i principi di sovranita', integrita' territoriale, parita' di diritti, dignita' umana e rispetto dei diritti e delle liberta' fondamentali dell'uomo.

Articolo 2

Le Parti Contraenti riaffermano l'inammissibilita' della minaccia o dell'uso della forza nelle relazioni tra gli Stati e sottolineano la necessita' che ogni controversia sia risolta con mezzi pacifici.

La Repubblica Italiana e lo Stato di Eritrea si adopereranno per il rafforzamento del ruolo della Organizzazione delle Nazioni Unite e dei suoi strumenti idonei a risolvere i conflitti e a preservare la pace nel mondo.

Articolo 3

La Repubblica Italiana e lo Stato di Eritrea agiranno altresi' in maniera concertata negli appositi fori internazionali per prevenire la proliferazione delle armi di distruzione di massa, in...

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