LEGGE 6 febbraio 2009, n. 7 - Ratifica ed esecuzione del Trattato di amicizia, partenariato e cooperazione tra la Repubblica italiana e la Grande Giamahiria araba libica popolare socialista, fatto a Bengasi il 30 agosto 2008

Coming into Force19 Febbraio 2009
Enactment Date06 Febbraio 2009
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/2009/02/18/009G0015/CONSOLIDATED/20130605
Published date18 Febbraio 2009
Official Gazette PublicationGU n.40 del 18-02-2009
Articoli

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA promulga la seguente legge:

Art 1.

(Autorizzazione alla ratifica)

  1. Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare il Trattato di amicizia, partenariato e cooperazione tra la Repubblica italiana e la Grande Giamahiria araba libica popolare socialista, fatto a Bengasi il 30 agosto 2008.

Art 2.

(Ordine di esecuzione)

  1. Piena ed intera esecuzione e' data al Trattato di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformita' a quanto disposto dall'articolo 23 del Trattato stesso.

Art 3.

(Addizionale all'imposta sul reddito delle societa')

  1. Le disposizioni del presente articolo si applicano nei confronti delle societa' e degli enti commerciali residenti nel territorio dello Stato:

    1. che operano nel settore della ricerca e della coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi, con partecipazioni di controllo e di collegamento e con immobilizzazioni materiali e immateriali nette dedicate a tale attivita' con valore di libro superiore al 33 per cento della corrispondente voce del bilancio di esercizio;

    2. emittenti azioni o titoli equivalenti ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato;

    3. con una capitalizzazione superiore a 20 miliardi di euro determinata sulla base della media delle capitalizzazioni rilevate nell'ultimo mese di esercizio sul mercato regolamentato con i maggiori volumi negoziati.

  2. I soggetti di cui al comma 1 sono tenuti al versamento di un'addizionale all'imposta sul reddito delle societa' (IRES) pari al 4 per cento dell'utile prima delle imposte risultante dal conto economico qualora dallo stesso risulti un'incidenza fiscale inferiore al 19 per cento. In ogni caso l'addizionale non e' dovuta per gli esercizi in perdita e il relativo importo non puo' eccedere il minore tra:

    1. l'importo determinato applicando all'utile prima delle imposte la differenza tra il 19 per cento e l'aliquota di incidenza fiscale risultante dal conto economico;

    2. l'importo corrispondente alle percentuali di seguito indicate del patrimonio netto, come definito al comma 5:

    1) 10,3 per mille fino all'esercizio in corso al 31 dicembre 2011;

    2) 5,8 per mille dall'esercizio che inizia successivamente al 31 dicembre 2011 e fino all'esercizio in corso al 31 dicembre 2015;

    3) 5,15 per mille dall'esercizio che inizia successivamente al 31 dicembre 2015 e fino all'esercizio in corso al 31 dicembre 2019;

    4) 4,65 per mille dall'esercizio che inizia successivamente al 31 dicembre 2019 e fino all'esercizio in corso al 31 dicembre 2023;

    5) 4,2 per mille dall'esercizio che inizia successivamente al 31 dicembre 2023 e fino all'esercizio in corso al 31 dicembre 2028.

  3. L'incidenza fiscale di cui al comma 2 corrisponde all'aliquota determinata dal rapporto tra i seguenti dati rilevati dal conto economico:

    1. onere netto per l'IRES corrente, differita e anticipata, per le eventuali imposte sostitutive. Ai fini della presente lettera il riferimento all'IRES deve intendersi comprensivo dell'addizionale istituita dall'articolo 81, comma 16, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. Non rileva ai fini della determinazione dell'onere netto per l'IRES l'addizionale prevista dal comma 2 del presente articolo;

    2. utile prima delle imposte.

  4. Dall'onere netto per l'IRES di cui al comma 3 sono esclusi gli effetti di imposta corrente, differita e anticipata, relativi alle societa' incluse nello stesso consolidato fiscale nazionale o mondiale o insieme con le quali e' stata esercitata l'opzione per la trasparenza fiscale. Tuttavia tali effetti devono essere mantenuti, o, qualora non siano rilevati, l'onere netto per l'IRES deve essere corrispondentemente rettificato, nel caso in cui le partecipazioni in tali societa' siano oggetto di svalutazione. In ogni caso tali effetti rilevano in misura non superiore al 27,5 per cento della svalutazione della partecipazione alla quale si riferiscono, come risultante dal conto economico.

  5. Il patrimonio netto per la determinazione del limite di cui al comma 2, lettera b), e' quello risultante dal bilancio di esercizio diminuito dell'utile di esercizio e aumentato degli acconti sul dividendo eventualmente deliberati. Se il periodo d'imposta e' superiore o inferiore a dodici mesi, il limite di cui al citato comma 2, lettera b), e' ragguagliato alla durata di esso.

  6. L'addizionale di cui al comma 2 e' dovuta a decorrere dall'esercizio che inizia successivamente al 31 dicembre 2008 e fino a quello in corso al 31 dicembre 2028. Ai fini del calcolo dei versamenti in acconto relativi al primo esercizio si fa riferimento a quella che sarebbe stata l'addizionale dovuta per l'esercizio precedente, ferma rimanendo la facolta' di fare riferimento allo stesso esercizio relativamente al quale la stessa si rende dovuta.

Art 3.

(Addizionale all'imposta sul reddito delle societa')

  1. Le disposizioni del presente articolo si applicano nei confronti delle societa' e degli enti commerciali residenti nel territorio dello Stato:

    1. che operano nel settore della ricerca e della coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi, con partecipazioni di controllo e di collegamento e con immobilizzazioni materiali e immateriali nette dedicate a tale attivita' con valore di libro superiore al 33 per cento della corrispondente voce del bilancio di esercizio;

    2. emittenti azioni o titoli equivalenti ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato;

    3. con una capitalizzazione superiore a 20 miliardi di euro determinata sulla base della media delle capitalizzazioni rilevate nell'ultimo mese di esercizio sul mercato regolamentato con i maggiori volumi negoziati.

  2. I soggetti di cui al comma 1 sono tenuti al versamento di un'addizionale all'imposta sul reddito delle societa' (IRES) pari al 4 per cento dell'utile prima delle imposte risultante dal conto economico qualora dallo stesso risulti un'incidenza fiscale inferiore al 19 per cento. In ogni caso l'addizionale non e' dovuta per gli esercizi in perdita e il relativo importo non puo' eccedere il minore tra:

    1. l'importo determinato applicando all'utile prima delle imposte la differenza tra il 19 per cento e l'aliquota di incidenza fiscale risultante dal conto economico;

    2. l'importo corrispondente alle percentuali di seguito indicate del patrimonio netto, come definito al comma 5:

    1) 10,3 per mille fino all'esercizio in corso al 31 dicembre 2011;

    1-bis) 7,5 per mille per l'esercizio che inizia successivamente al 31 dicembre 2011;

    2) 5,8 per mille dall'esercizio che inizia successivamente al 31 dicembre 2012 e fino all'esercizio in corso al 31 dicembre 2015;

    3) 5,15 per mille dall'esercizio che inizia successivamente al 31 dicembre 2015 e fino all'esercizio in corso al 31 dicembre 2019;

    4) 4,65 per mille dall'esercizio che inizia successivamente al 31 dicembre 2019 e fino all'esercizio in corso al 31 dicembre 2023;

    5) 4,2 per mille dall'esercizio che inizia successivamente al 31 dicembre 2023 e fino all'esercizio in corso al 31 dicembre 2028.

  3. L'incidenza fiscale di cui al comma 2 corrisponde all'aliquota determinata dal rapporto tra i seguenti dati rilevati dal conto economico:

    1. onere netto per l'IRES corrente, differita e anticipata, per le eventuali imposte sostitutive. Ai fini della presente lettera il riferimento all'IRES deve intendersi comprensivo dell'addizionale istituita dall'articolo 81, comma 16, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. Non rileva ai fini della determinazione dell'onere netto per l'IRES l'addizionale prevista dal comma 2 del presente articolo;

    2. utile prima delle imposte.

  4. Dall'onere netto per l'IRES di cui al comma 3 sono esclusi gli effetti di imposta corrente, differita e anticipata, relativi alle societa' incluse nello stesso consolidato fiscale nazionale o mondiale o insieme con le quali e' stata esercitata l'opzione per la trasparenza fiscale. Tuttavia tali effetti devono essere mantenuti, o, qualora non siano rilevati, l'onere netto per l'IRES deve essere corrispondentemente rettificato, nel caso in cui le partecipazioni in tali societa' siano oggetto di...

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT