Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare il protocollo n. 7 alla convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e della liberta' fondamentali, concernente l'estensione della lista dei diritti civili e politici, adottato a Strasburgo il 22 novembre 1984.
LEGGE 9 aprile 1990, n. 98 - Ratifica ed esecuzione del protocollo n. 7 alla convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle liberta' fondamentali, concernente l'estensione della lista dei diritti civili e politici, adottato a Strasburgo il 22 novembre 1984
Coming into Force | 03 Maggio 1990 |
ELI | http://www.normattiva.it/eli/id/1990/05/02/090G0135/ORIGINAL |
Published date | 02 Maggio 1990 |
Enactment Date | 09 Aprile 1990 |
Official Gazette Publication | GU n.100 del 02-05-1990 - Suppl. Ordinario n. 29 |
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA la seguente legge:
Piena ed intera esecuzione e' data al protocollo di cui all'articolo 1 a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformita' a quanto disposto dall'articolo 9 del protocollo stesso.
La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addi' 9 aprile 1990 COSSIGA ANDREOTTI, Presidente del Consiglio dei Ministri DE MICHELIS, Ministro degli affari esteri Visto, il Guardasigilli: VASSALI
PROTOCOLE N. 7
Parte di provvedimento in formato grafico
TRADUZIONE NON UFFICIALE
PROTOCOLLO N. 7 ALLA CONVENZIONE PER LA SALVAGUARDIA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTA' FONDAMENTALI
Gli Stati membri del Consiglio d'Europa, firmatari del presente Protocollo,
Risoluti ad adottare ulteriori misure per assicurare la garanzia colletiva di taluni diritti e liberta' mediante la Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle liberta' fondamentali, sottoscritta a Roma il 4 novembre 1950 (qui di seguito denominata "la Convenzione"),
Hanno convenuto quanto segue:
-
Uno straniero legalmente residente nel territorio di uno Stato non ne puo' essere espulso, se non a seguito di provvedimento adottato ai sensi di legge e sara' autorizzato:
a far vedere le sue ragioni contro la sua espulsione,
a far esaminare il suo caso, e
a farsi rappresentare a tale scopo innanzi all'autorita' competente o a una o a piu' persone designate dalla citata autorita'.
Uno straniero puo' essere espulso prima che possa esercitare i diritti di cui al paragrafo 1 a), b) e c) del presente articolo quando tale espulsione si rende necessaria nell'interesse dell'ordine pubblico o e' motivata da ragioni di sicurezza nazionale.
Chiunque venga dichiarato colpevole di una infrazione penale da un tribunale ha il diritto di sottoporre ad un tribunale della giurisdizione superiore la dichiarazione di colpa o la condanna. L'esercizio di questo diritto, ivi inclusi i motivi per cui esso puo' essere invocato, sara' stabilito per legge.
Tale diritto potra' essere oggetto di eccezioni in caso di infrazioni minori come stabilito dalla legge o in casi nei quali la persona interessata sia stata giudicata in prima istanza da...
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