LEGGE 9 aprile 1990, n. 98 - Ratifica ed esecuzione del protocollo n. 7 alla convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle liberta' fondamentali, concernente l'estensione della lista dei diritti civili e politici, adottato a Strasburgo il 22 novembre 1984

Coming into Force03 Maggio 1990
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1990/05/02/090G0135/ORIGINAL
Published date02 Maggio 1990
Enactment Date09 Aprile 1990
Official Gazette PublicationGU n.100 del 02-05-1990 - Suppl. Ordinario n. 29
Articoli

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA la seguente legge:

Art 1.
  1. Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare il protocollo n. 7 alla convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e della liberta' fondamentali, concernente l'estensione della lista dei diritti civili e politici, adottato a Strasburgo il 22 novembre 1984.

Art 2.
  1. Piena ed intera esecuzione e' data al protocollo di cui all'articolo 1 a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformita' a quanto disposto dall'articolo 9 del protocollo stesso.

Art 3.
  1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addi' 9 aprile 1990 COSSIGA ANDREOTTI, Presidente del Consiglio dei Ministri DE MICHELIS, Ministro degli affari esteri Visto, il Guardasigilli: VASSALI

Protocole N 7

PROTOCOLE N. 7

Parte di provvedimento in formato grafico

Protocollo

TRADUZIONE NON UFFICIALE

PROTOCOLLO N. 7 ALLA CONVENZIONE PER LA SALVAGUARDIA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTA' FONDAMENTALI

Gli Stati membri del Consiglio d'Europa, firmatari del presente Protocollo,

Risoluti ad adottare ulteriori misure per assicurare la garanzia colletiva di taluni diritti e liberta' mediante la Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle liberta' fondamentali, sottoscritta a Roma il 4 novembre 1950 (qui di seguito denominata "la Convenzione"),

Hanno convenuto quanto segue:

Articolo 1
  1. Uno straniero legalmente residente nel territorio di uno Stato non ne puo' essere espulso, se non a seguito di provvedimento adottato ai sensi di legge e sara' autorizzato:

    1. a far vedere le sue ragioni contro la sua espulsione,

    2. a far esaminare il suo caso, e

    3. a farsi rappresentare a tale scopo innanzi all'autorita' competente o a una o a piu' persone designate dalla citata autorita'.

  2. Uno straniero puo' essere espulso prima che possa esercitare i diritti di cui al paragrafo 1 a), b) e c) del presente articolo quando tale espulsione si rende necessaria nell'interesse dell'ordine pubblico o e' motivata da ragioni di sicurezza nazionale.

Articolo 2
  1. Chiunque venga dichiarato colpevole di una infrazione penale da un tribunale ha il diritto di sottoporre ad un tribunale della giurisdizione superiore la dichiarazione di colpa o la condanna. L'esercizio di questo diritto, ivi inclusi i motivi per cui esso puo' essere invocato, sara' stabilito per legge.

  2. Tale diritto potra' essere oggetto di eccezioni in caso di infrazioni minori come stabilito dalla legge o in casi nei quali la persona interessata sia stata giudicata in prima istanza da...

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