LEGGE 5 marzo 1985, n. 127 - Ratifica ed esecuzione del protocollo relativo alle aree specialmente protette del Mediterraneo, aperto alla firma a Ginevra il 3 aprile 1982

Coming into Force16 Aprile 1985
Published date15 Aprile 1985
Enactment Date05 Marzo 1985
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1985/04/15/085U0127/ORIGINAL
Official Gazette PublicationGU n.89 del 15-04-1985 - Suppl. Ordinario
Articoli

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:

Art 1.

Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare il protocollo relativo alle aree specialmente protette del Mediterraneo, aperto alla firma a Ginevra il 3 aprile 1982.

Art 2.

Piena ed intera esecuzione e' data al protocollo di cui all'articolo precedente a decorrere dalla data della sua entrata in vigore in conformita' all'articolo 18 del protocollo stesso.

Art 3.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addi' 5 marzo 1985 PERTINI CRAXI, Presidente del Consiglio dei

Ministri ANDREOTTI, Ministro degli affari esteri Visto, il Guardasigilli: MARTINAZZOLI

Protocole

PROTOCOLE RELATIF AUX AIRES SPECIALEMENT PROTEGEES DE LA MEDITERRANEE

Parte di provvedimento in formato grafico

Protocollo

TRADUZIONE NON UFFICIALE

N.B. - I testi facenti fede sono unicamente quelli indicati nel protocollo.

PROTOCOLLO relativo alle aree del Mediterraneo particolarmente protette

LE PARTI CONTRAENTI DEL PRESENTE PROTOCOLLO,

ESSENDO PARTI della Convenzione per la protezione del mar Mediterraneo contro l'inquinamento, adottata a Barcellona il 16 febbraio 1976,

CONSAPEVOLI del pericolo che minaccia l'ambiente naturale dell'area del mar Mediterraneo nel suo insieme, in considerazione dello sviluppo delle attivita' umane nella regione,

TENUTO CONTO delle caratteristiche idrografiche ed ecologiche particolari dell'area del mar Mediterraneo,

SOTTOLINEANDO l'importanza di salvaguardare e, se del caso, migliorare lo stato delle risorse naturali e dei paesaggi naturali del mar Mediterraneo, nonche' lo stato del loro patrimonio culturale nella regione, con la creazione fra l'altro di aree particolarmente protette comprendenti zone marine ed il loro ambiente naturale,

DESIDEROSI di stabilire una stretta collaborazione tra di esse per la realizzazione di detto obiettivo,

HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:

Articolo 1
  1. Le Parti contraenti del presente Protocollo (qui di seguito denominate "le Parti") adotteranno tutte le misure necessarie al fine di proteggere le zone marine importanti per la salvaguardia delle risorse naturali e dei paesaggi naturali dell'area del mar Mediterraneo, nonche' per la salvaguardia del loro patrimonio culturale nella regione.

  2. Nessuna disposizione del presente Protocollo potra' pregiudicare la codificazione e l'elaborazione del diritto del mare da parte della Conferenza delle Nazioni Unite sul diritto del mare convocata in virtu' della risoluzione 2750 C (XXV) dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite, ne' le rivendicazioni o posizioni giuridiche presenti o future di ogni Stato concernenti il diritto del mare e la natura e l'estensione della giurisdizione dello Stato rivierasco e dello Stato di bandiera.

Articolo 2

Ai fini della designazione delle aree particolarmente protette (qui di seguito denominate "aree protette"), la zona di applicazione del presente Protocollo e' la zona del mar Mediterraneo definita nell'articolo primo della Convenzione per la protezione del mar Mediterraneo dall'inquinamento (qui di seguito denominata "la Convenzione"), restando inteso che, per le esigenze del presente Protocollo, essa e' limitata alle acque territoriali delle Parti e puo' comprendere le acque che sono situate all'interno della linea di base a partire dalla quale viene misurata la larghezza del mare territoriale e che si estende, nel caso di corsi di acqua, fino al limite delle acque dolci. Essa puo' inoltre comprendere zone umide o zone costiere designate da ciascuna delle Parti.

Articolo 3
  1. Le Parti creeranno, per quanto possibile, delle aree protette e si adopereranno per assicurarne la protezione e, se del caso, il risanamento, nel piu' breve termine.

  2. Dette aree verranno create al fine di salvaguardare in particolare:

  1. i luoghi che presentino un valore biologico ed ecologico, la diversita' genetica delle specie, nonche' livelli soddisfacenti per la loro popolazione, le loro zone di riproduzione e i loro habitat, i tipi rappresentativi di ecosistemi e i processi ecologici;

  2. i luoghi che rivestano una importanza particolare in quanto luoghi d'interesse scientifico, estetico, storico, archeologico, culturale od educativo.

Articolo 4

Le Parti del presente Protocollo elaboreranno ed adotteranno nel corso della loro prima riunione - in collaborazione, se necessario, con le organizzazioni internazionali competenti - delle linee direttrici e, per quanto necessario, delle norme o criteri comuni concernenti in particolare:

  1. la scelta di aree protette;

  2. la creazione di aree protette;

  3. la gestione di aree protette;

  4. la notificazione di informazioni sulle aree protette.

Articolo 5

Le Parti potranno...

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