LEGGE 28 agosto 1997, n. 296 - Ratifica ed esecuzione del protocollo n. 11 alla convenzione di salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle liberta' fondamentali, recante ristrutturazione del meccanismo di controllo stabilito dalla convenzione, fatto a Strasburgo l'11 maggio 1994

Coming into Force13 Settembre 1997
Enactment Date28 Agosto 1997
Published date12 Settembre 1997
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1997/09/12/097G0337/ORIGINAL
Official Gazette PublicationGU n.213 del 12-09-1997
Articoli

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Promulga la seguente legge:

Art 1.
  1. Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare il protocollo n. 11 alla convenzione di salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle liberta' fondamentali, recante ristrutturazione del meccanismo di controllo stabilito dalla convenzione, fatto a Strasburgo l'11 maggio 1994.

Art 2.
  1. Piena ed intera esecuzione e' data al protocollo di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore in conformita' a quanto disposto nell'articolo 4 del protocollo stesso.

Art 3.
  1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addi' 28 agosto 1997 SCALFARO Prodi, Presidente del Consiglio

dei Ministri Dini, Ministro degli affari esteri

Visto, il Guardasigilli: Flick

Allegato

TRADUZIONE NON UFFICIALE

PROTOCOLLO N. 11 ALLA CONVENZIONE DI SALVAGUARDIA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTA' FONDAMENTALI RECANTE RISTRUTTURAZIONE DEL

MECCANISMO DI CONTROLLO STABILITO DALLA CONVENZIONE

Strasburgo, 11 maggio 1994

Gli Stati membri del Consiglio d'Europa, firmatari del presente Protocollo alla Convenzione di salvaguardia dei Diritti dell'Uomo e delle Liberta' fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950 (di seguito denominata "la Convenzione"),

Considerando la necessita' e l'urgenza di ristrutturare il meccanismo di controllo stabilito dalla Convenzione per mantenere e rafforzare l'efficacia della protezione dei diritti dell'uomo e delle liberta' fondamentali prevista dalla Convenzione, in ragione principalmente dell'aumento dei ricorsi e del numero crescente dei membri del Consiglio d'Europa,

Considerando che conviene di conseguenza emendare alcune disposizioni della Convenzione in vista, tra l'altro, di sostituire le esistenti Commissione e Corte europee dei Diritti dell'Uomo con una nuova Corte permanente,

Vista la Risoluzione n. 1 adottata nella Conferenza ministeriale europea dei diritti dell'Uomo tenutasi a Vienna il 19 e 20 marzo 1985,

Vista la Raccomandazione 1194 (1992) adottata dall'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa del 6 ottobre 1992,

Vista la decisione adottata sulla riforma del meccanismo di controllo della Convenzione dai Capi di Stato e di Governo degli Stati Membri del Consiglio d'Europa nella Dichiarazione di Vienna del 9 ottobre 1993,

Hanno convenuto quanto segue:

Articolo 1

Il testo dei titoli II a IV della Convenzione (articoli 19 a 56) ed il Protocollo n. 2 che attribuisce alla Corte europea dei Diritti dell'Uomo competenza a fornire pareri consultivi sono sostituiti dal Titolo II della Convenzione (articoli 19 e 51), come segue:

Titolo- II - corte europea dei Diritti dell'Uomo

Articolo 19 - Istituzione della Corte

Per assicurare il rispetto degli impegni derivanti alle Alte parti contraenti dalla presente Convenzione e dai suoi protocolli, e' istituita un Corte europea dei Diritti dell'Uomo, di seguito denominata "la Corte". Essa funziona in maniera permanente.

Articolo 20 - Numero di giudici

La Corte si compone di un numero di giudici eguale a quello delle Alte Parti contraenti.

Articolo 21 - Condizioni per l'esercizio delle funzioni

1 I giudici devono godere della piu' alta considerazione morale e possedere i requisiti richiesti per l'esercizio delle piu' alte funzioni giudiziarie, o essere dei giurisconsulti di riconosciuta competenza.

2 I giudici siedono alla Corte a titolo individuale.

3 Per tutta la durata del loro mandato, i giudici non possono esercitare alcuna attivita' incompatibile con le esigenze di indipendenza, di imparzialita' o disponibilita' richieste da una attivita' esercitata a tempo pieno. Ogni problema che sorga nell'applicazione di questo paragrafo e' deciso dalla Corte.

Articolo 22 - Elezione dei giudici

1 I giudici sono eletti dall'Assemblea parlamentare a titolo di ciascuna Alta Parte contraente a maggioranza dei voti espressi su una lista di tre candidati presentata dall'Alta Parte contraente.

2 La stessa procedura e' seguita per completare la Corte nel caso in cui altre Parti contraenti aderiscano e per provvedere ai seggi divenuti vacanti.

Articolo 23 - Durata del mandato

1 I giudici sono eletti per un periodo di sei anni. Essi sono rieleggibili. Tuttavia, per quanto concerne i giudici designati con la prima elezione, i mandati di una meta' di essi scadranno al termine dei tre anni.

2 I giudici il cui mandato scade al termine del periodo iniziale di tre anni sono estratti a sorte dal Segretario Generale del Consiglio d'Europa, immediatamente dopo la loro elezione.

3 Al fine di assicurare nella misura del possibile il rinnovo dei mandati di una meta' dei giudici ogni tre anni, l'Assemblea parlamentare puo', prima di procedere ad ogni ulteriore elezione, decidere che uno o piu' mandati dei giudici da eleggere abbiano una durata diversa da quella di sei anni, senza tuttavia che questa durata possa eccedere nove anni o essere inferiore a tre anni.

4 Nel caso in cui si debbano conferire piu' mandati e l'Assemblea parlamentare applichi il paragrafo precedente, la ripartizione dei mandati avviene mediante estrazione a sorte effettuata dal Segretario generale del Consiglio d'Europa immediatamente dopo l'elezione.

5 Il giudice eletto in sostituzione di un giudice che non abbia completato il periodo delle sue funzioni, rimane in carica fino alla scadenza del periodo di mandato del suo predecessore.

6 Il mandato dei giudici termina quando essi raggiungono l'eta' di 70 anni.

7 I giudici restano in funzione fino a che i loro posti non siano ricoperti. Tuttavia essi continuano a trattare le cause di cui sono gia' stati investiti.

Articolo 24 - Revoca

Un giudice puo' essere sollevato dalle sue funzioni solo se gli altri giudici decidono, a maggioranza dei due terzi, che ha cessato di rispondere ai requisiti richiesti.

Articolo 25 - Ufficio di cancelleria e referendari

La Corte dispone di un Ufficio di cancelleria i cui compiti e la cui organizzazione sono stabiliti dal regolamento della Corte. Essa e' assistita da referendari.

Articolo 26 - Assemblea plenaria della Corte

La Corte riunita in Assemblea plenaria

  1. elegge per un periodo di tre anni il suo presidente ed uno o due vice-presidenti; essi sono rieleggibili;

  2. costituisce Camere per un determinato periodo

  3. elegge i presidenti delle Camere della Corte che sono

    rieleggibili

  4. adotta il regolamento della Corte.

  5. elegge il cancelliere ed uno o piu' vice-cancellieri

    Articolo 27 - Comitati, Camere e grande Camera

    1 Per la trattazione di ogni affare che le viene sottoposto, la Corte si costituisce in un comitato di tre giudici, in una Camera composta da sette giudici ed in una grande Camera di diciassette giudici. Le Camere della Corte istituiscono i comitati per un determinato periodo.

    2 Il giudice eletto a titolo di uno Stato Parte alla controversia e' membro di diritto della Camera e della grande Camera; in caso di...

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