LEGGE 24 ottobre 2003, n. 321 - Ratifica ed esecuzione del Memorandum di Intesa tra il Ministero della difesa della Repubblica italiana e il Comando Supremo delle Forze Alleate in Atlantico riguardo alla bandiera dell'unita' per ricerche costiere della NATO, con Annesso 1, firmato a Roma il 15 maggio 2001 ed a Norfolk il 20 giugno 2001

Coming into Force22 Novembre 2003
Enactment Date24 Ottobre 2003
Published date21 Novembre 2003
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/2003/11/21/003G0348/CONSOLIDATED/20100508
Official Gazette PublicationGU n.271 del 21-11-2003
Articoli

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Promulga la seguente legge:

Art 1.
  1. Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare il Memorandum di Intesa tra il Ministero della difesa della Repubblica italiana e il Comando Supremo delle Forze Alleate in Atlantico riguardo alla bandiera dell'unita' per ricerche costiere della NATO, con Annesso 1, firmato a Roma il 15 maggio 2001 ed a Norfolk il 20 giugno 2001.

Art 2.
  1. Piena ed intera esecuzione e' data al Memorandum di Intesa di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformita' a quanto disposto dall'articolo VIII dello stesso Memorandum.

Art 3.
  1. E' istituito presso il Ministero della difesa il Registro delle navi e galleggianti in servizio governativo non commerciale.

  2. Nel Registro di cui al comma 1 e' iscritto il naviglio delle amministrazioni dello Stato adibito a servizio governativo non commerciale, il cui personale non e' ad ordinamento militare.

  3. Le unita' ed i mezzi navali, iscritti nel Registro, inalberano la bandiera nazionale costituita dal tricolore italiano caricato al centro della banda bianca dell'emblema araldico della Repubblica italiana.

Art 3.

ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66

Art 4.
  1. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente della Repubblica, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera b), della legge 23 agosto 1988, n. 400, si procede all'emanazione delle norme di attuazione della presente legge.

Art 4.

ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66

Art 5.
  1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addi' 24 ottobre 2003 CIAMPI Berlusconi, Presidente del Consiglio

dei Ministri

Frattini, Ministro degli affari esteri

Martino, Ministro della difesa Visto, il Guardasigilli: Castelli

Memorandum

MEMORANDUM DI INTESA

TRA

IL MINISTERO DELLA DIFESA DELLA REPUBBLICA ITALIANA

E

IL COMANDO SUPREMO DELLE FORZE ALLEATE IN ATLANTICO

RIGUARDO ALLA

BANDIERA DELL'UNITA' PER RICERCHE COSTIERE DELLA NATO

(INDICAZIONI ABBREVIATA: ACCORDO DI BANDIERA ITALIA - SACLANT)

Il presente Accordo e' concluso tra Il Ministero della Difesa Italiano (MODIT) ed il Comandante Supremo delle Forze Alleate in Atlantico (SACLANT), il comandante militare delle forze strategiche responsabile della ricerca subacquea nell'ambito dell'Alleanza NATO.

I

SCOPO

Il presente Accordo si propone di dare attuazione della politica concordata riguardante l'unita' per Ricerche Costiere Subacquee di SACLANT (di seguito definita "la nave") che sara' acquisita con fondi comuni della NATO. Il presente Accordo regolera' la gestione, l'amministrazione e l'operativita' della nave nel periodo in cui manterra' la nazionalita' italiana con bandiera italiana, tenendo conto de:

  1. L'Accordo tra l'Italia e SACLANT relativo all'installazione ed

    all'attivita' di SACLANTCEN sul territorio italiano, firmato il 2 dicembre 1988, di seguito definito "l'Accordo 1988";

  2. L'Accordo tra l'Italia e SACLANT riguardo alle attivita' di

    ricerca dell'unita' per ricerche oceanografiche "Alliance" nelle

    aree marittime e nelle zone sotto la giurisdizione italiana firmato il 2 dicembre 1987 di seguito definito "l'Accordo 1987".

    II

    PRECEDENTI

    A.

    La nave e' proprieta' comune dei membri della NATO, acquisita per effettuare ricerche oceanografiche, rilievo marittimo ed attivita' tecniche e tecnologiche per il beneficio comune dell'Alleanza ed a favore della difesa collettiva, della sicurezza e della pace.

    B.

    SACLANT e' l'autorita' che ha in custodia la nave per conto dell'Alleanza (e delle Nazioni che fanno parte dell'Alleanza). SACLANT e' autorizzata ad agire per conto della NATO per tutte le questioni relative alla nave. La sua facolta' di agire puo' essere delegata ad un ente subordinato.

    C.

    L'Italia e' lo stato di bandiera in ordine a questioni di ordine pubblico internazionale e per la giurisdizione, secondo il diritto nazionale ed internazionale. La nave assumera', secondo il diritto internazionale, lo status di nave pubblica come previsto dall'art. III del presente Accordo. La nave battera' la bandiera navale italiana relativa allo status di nave pubblica e sara' inoltre contraddistinta da un segno distintivo sul fumaiolo che sara' rappresentato dal logo della NATO.

    D.

    MODIT e' autorizzata ad agire per l'Italia per tutte le questioni riguardanti la nave.

    E.

    La nave fa parte di SACLANTCEN ed e' assegnata alla supervisione ed al controllo del Direttore di SACLANTCEN.

    III

    STATUS DELLA NAVE

    A.

    SACLANT assegna e trasferisce la nave in amministrazione fiduciaria a MODIT il quale inserira' l'unita' in un apposito proprio...

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