LEGGE 18 novembre 1995, n. 496 - Ratifica ed esecuzione della convenzione sulla proibizione dello sviluppo, produzione, immagazzinaggio ed uso di armi chimiche e sulla loro distruzione, con annessi, fatta a Parigi il 13 gennaio 1993

Coming into Force26 Novembre 1995
Published date25 Novembre 1995
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1995/11/25/095G0541/CONSOLIDATED/20190921
Enactment Date18 Novembre 1995
Official Gazette PublicationGU n.276 del 25-11-1995 - Suppl. Ordinario n. 139
Articoli

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato: IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:

Art 1.
  1. Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare la convenzione sulla proibizione dello sviluppo, produzione, immagazzinaggio ed uso di armi chimiche e sulla loro distribuzione, con annessi, fatta a Parigi il 13 gennaio 1993.

Art 1.
  1. Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare la convenzione sulla proibizione dello sviluppo, produzione, immagazzinaggio ed uso di armi chimiche e sulla loro distruzione, con annessi, fatta a Parigi il 13 gennaio 1993.

Art 2.
  1. Piena ed intera esecuzione e' data alla convenzione di cui all'articolo 1 a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformita' a quanto disposto dall'articolo XXI della convenzione stessa.

Art 3.
  1. Sono vietati la produzione, la cessione o la ricezione a qualsiasi titolo, l'acquisto, l'importazione, l'esportazione, il transito, la detenzione e l'uso - salvo nei casi di cui al comma 2 - dei composti chimici elencati nella tabella 1 dell'annesso sui composti chimici della convenzione, nonche' di ogni altro composto che possa essere utilizzato esclusivamente a scopo di fabbricazione di armi chimiche.

  2. Le attivita' che si svolgono sul territorio nazionale e quelle di trasferimento nei confronti degli Stati parte, consentite ai sensi della parte VI dell'annesso sulle verifiche, sono soggette ad autorizzazione, rispettivamente, del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del Ministero del commercio con l'estero.

  3. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato rilascia, nell'ambito delle proprie competenze, le predette autorizzazioni previo espletamento dell'istruttoria su conforme parere del comitato consultivo di cui all'articolo 5.

  4. Il Ministero del commercio con l'estero rilascia le prescritte autorizzazioni. previo parere del comitato previsto dall'articolo 5 della legge 27 febbraio 1992, n. 222, e successive modificazioni, con le modalita' e nelle forme ivi stabilite. A tali fini il comitato, quando e' chiamato ad esprimere il suo parere su domande di autorizzazione presentate ai sensi della presente legge, e' integrato da un rappresentante del Ministero della sanita' e puo' avvalersi di esperti in materia di difesa, sanita' e ricerca.

Art 3.
  1. Sono vietati la produzione, la cessione o la ricezione a qualsiasi titolo, l'acquisto, l'importazione, l'esportazione, il transito, la detenzione e l'uso - salvo nei casi di cui al comma 2 - dei composti chimici elencati nella tabella 1 dell'annesso sui composti chimici della convenzione, nonche' di ogni altro composto che possa essere utilizzato esclusivamente a scopo di fabbricazione di armi chimiche.

  2. Le attivita' che si svolgono sul territorio nazionale e quelle di trasferimento nei confronti degli Stati parte, consentite ai sensi della parte VI dell'annesso sulle verifiche, sono soggette ad autorizzazione, rispettivamente, del Ministero dello sviluppo economico e del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

  3. Il Ministero dello sviluppo economico rilascia, nell'ambito delle proprie competenze, le predette autorizzazioni previo espletamento dell'istruttoria su conforme parere del comitato consultivo di cui all'articolo 5.

4. Il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale rilascia le prescritte autorizzazioni, previo parere del comitato di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 15 dicembre 2017, n. 221, e successive modificazioni, con le modalita' e nelle forme ivi stabilite. A tali fini il comitato, quando e' chiamato ad esprimere il proprio parere su domande di autorizzazione presentate ai sensi della presente legge, puo' avvalersi di esperti in materia di difesa, sanita' e ricerca.

Art 4.
  1. L'importazione e l'esportazione nei confronti dei Paesi non parte della convenzione dei composti chimici elencati nelle tabelle 2 e 3 dell'annesso della convenzione sono soggette ad autorizzazione del Ministero del commercio con l'estero, in conformita' a quanto disposto dalle parti VII e VIII dell'annesso sulle verifiche della convenzione stessa, previo parere del comitato di cui all'articolo 3, comma 4.

Art 4.
  1. Le esportazioni nei confronti dei Paesi non parte della convenzione dei composti chimici elencati nelle tabelle 2 e 3 dell'annesso della convenzione sono soggette ad autorizzazione del Ministero del commercio con l'estero, in conformita' a quanto disposto dalle parti VII e VIII dell'annesso sulle verifiche della convenzione stessa, previo parere del comitato di cui all'articolo 3, comma 4. Dopo tre anni dalla data di entrata in vigore della convenzione, i composti chimici di cui alla tabella 2 dell'annesso sui composti chimici della convenzione potranno essere trasferiti solo tra Stati parte.

Art 4.
  1. Le esportazioni nei confronti dei Paesi non parte della convenzione dei composti chimici elencati nelle tabelle 2 e 3 dell'annesso della convenzione sono soggette ad autorizzazione del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, in conformita' a quanto disposto dalle parti VII e VIII dell'annesso sulle verifiche della convenzione stessa, previo parere del comitato di cui all'articolo 3, comma 4. Dopo tre anni dalla data di entrata in vigore della convenzione, i composti chimici di cui alla tabella 2 dell'annesso sui composti chimici della convenzione potranno essere trasferiti solo tra Stati parte.

Art 5.
  1. E' istituito presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato un comitato consultivo cui spetta esprimere pareri al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato ai fini del rilascio delle autorizzazioni previste dall'articolo 3, comma 3.

  2. Il comitato e' nominato con decreto del Ministro degli affari esteri ed e' composto da un rappresentante del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di qualifica dirigenziale, che lo presiede, e da un rappresentante di ciascuno dei seguenti Ministeri: affari esteri, interno, difesa, sanita' e universita' c ricerca scientifica e tecnologica. Nello stesso decreto sono nominati i supplenti di tutti i componenti effettivi.

  3. il comitato si avvale della consulenza tecnica di tre esperti del settore designati dai Ministri della difesa, della sanita' e dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnlogica, nominati dal Ministro degli affari esteri di concerto con il Ministro dell'industria, del coommercio e dell'artigianato. Con decreto del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro del tesoro, e' determinato l'importo del gettone di presenza per la partecipazione di detti esperti alle riunioni del comitato. 4. Il comitato e' validamente costituito con la presenza di due terzi dei suoi componenti.

Art 6.
  1. Hanno l'obbligo di fornire al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, i dati e le informazioni richiesti dall'articolo VI e dall'annesso sulle verifiche della convenzione di cui all'articolo 1 tutti i soggetti che:

    1. producono, lavorano e impiegano per la trasformazione i composti chimici elencati nelle tabelle 1 e 2 dell'annesso sui composti chimici della convenzione;

    2. producono i composti chimici elencati nella tabella 3 dell'annesso sui compostl chimici della convenzione;

    3. svolgono le attivita' elencate nella parte IX dell'annesso sulle verifiche della convenzione stessa.

  2. Le informazioni e i dati utili ai fini delle dichiarazioni iniziali debbono essere forniti al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato dai soggetti di cui al comma 1 entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, secondo le modalita' e procedure prescritte dalla commissione preparatoria dell'organizzazione per la proibizione delle armi chimiche; essi saranno aggiornati alle scadenze che saranno stabilite nel decreto interministeriale di cui all'articolo 15.

Art 6.

(( 1. Hanno l'obbligo di fornire al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato tutti i dati, le informazioni ed ogni altro elemento utile alle dichiarazioni iniziali ed a quelle periodiche previste dall'articolo VI della convenzione e dalle corrispondenti parti dell'annesso sulle verifiche della convenzione stessa, tutti i soggetti che:

  1. producono, lavorano e impiegano per la trasformazione, usano o detengono, acquistano, vendono o comunque trasferiscono i composti chimici elencati nella tabella 1 dell'annesso sui composti chimici della convenzione;

  2. producono, lavorano e impiegano per la trasformazione, importano, esportano o comunque trasferiscono i composti chimici elencati nella tabella 2 dell'annesso sui composti chimici della convenzione;

  3. producono, importano, esportano o comunque trasferiscono i composti chimici elencati nella tabella 3 dell'annesso sui composti chimici della convenzione;

  4. svolgono le attivita' elencate nella parte IX dell'annesso sulle verifiche della convenzione stessa.

  1. Ai sensi dei paragrafi 5 delle parti VII e VIII dell'annesso sulle verifiche, la disposizione del comma 1 del presente articolo non si applica alle miscele nelle quali il singolo composto chimico appartenente alla tabella 2 (B) o alla tabella 3 sia presente in quantita' inferiore al 15 per cento in peso e alle miscele nelle quali il singolo composto chimico della tabella 2 (A) sia presente in quantita' inferiore allo 0,5 per cento. I limiti della suddetta deroga saranno aggiornati con decreto del Ministro dell'industria...

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT