LEGGE 15 dicembre 1998, n. 464 - Ratifica ed esecuzione della convenzione sulla preparazione, la lotta e la cooperazione in materia di inquinamento da idrocarburi, con annesso, atto finale e risoluzioni, fatta a Londra il 30 novembre 1990

Coming into Force12 Gennaio 1999
Published date11 Gennaio 1999
Enactment Date15 Dicembre 1998
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1999/01/11/099G0011/ORIGINAL
Official Gazette PublicationGU n.7 del 11-01-1999 - Suppl. Ordinario n. 5
Articoli

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:

Art 1.
  1. Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare la convenzione internazionale sulla preparazione, la lotta e la cooperazione in materia di inquinamento da idrocarburi, con annesso, atto finale e risoluzioni,. fatta a Londra il 30 novembre 1990.

Art 2.
  1. Piena ed intera esecuzione e' data alla convenzione di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformita' a quanto disposto dall'articolo 16 della convenzione medesima.

Art 3.
  1. Per l'adempimento degli obblighi previsti dalla convenzione in termini di strutture e di equipaggiamenti idonei a garantire il pronto e rapido dispiegamento in mare di unita' disinquinanti, il Ministero dell'ambiente provvede con il sistema di risposta antinquinamento stabilito dall'articolo 4 della legge 31 dicembre 1982, n. 979, come modificato dall'articolo 5 della legge 8 ottobre 1997, n. 344.

Art 4.
  1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. ® fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addi' 15 dicembre 1998 SCALFARO D'ALEMA, Presidente del Consiglio

dei Ministri

DINI, Ministro degli affari esteri Visto, il Guardasigilli: DILIBERTO

Convention

ALLEGATO

Parte di provvedimento in formato grafico

Convenzione

TRADUZIONE NON UFFICIALE

CONVENZIONE INTERNAZIONALE DEL 1990 SULLA PREPARAZIONE, LA LOTTA

E LA COOPERAZIONE IN MATERIA DI INQUINAMENTO DA IDROCARBURI

LE PARTI ALLA PRESENTE CONVENZIONE,

CONSAPEVOLI della necessita' di salvaguardare l'ambiente dell'uomo in generale ed in particolare l'ambiente marino,

RICONOSCENDO la grave minaccia costituita per l'ambiente marino dagli incidenti di inquinamento da idrocarburi implicanti navi, unita off-shore, porti marittimi e strutture per il trattamento degli idrocarburi,

CONSAPEVOLI dell'importanza di provvedimenti precauzionali e di prevenzione per evitare innanzitutto l'inquinamento da idrocarburi, nonche' della necessita di una rigorosa applicazione degli strumenti internazionali esistenti relativi alla sicurezza marittima ed alla prevenzione dell'inquinamento marino, in particolare la Convenzione Internazionale per la Sicurezza della Vita in Mare del 1974 cosi' come emendata e la Convenzione Internazionale per la Prevenzione dell'inquinamento da navi del 1973, come modificata dal relativo Protocollo del 1978 emendato, e di elaborare quanto prima norme piu' rigorose per la progettazione, il funzionamento e la manutenzione delle navi che trasportano idrocarburi e delle unita off-shore,

CONSAPEVOLI altresi' che nel caso di un incidente di inquinamento da idrocarburi, sono essenziali misure rapide ed efficaci al fini di ridurre al minimo i danni che potrebbero derivare da tale incidente,

SOTTOLINEANDO l'importanza di una efficace preparazione per far fronte agli incidenti di inquinamento da idrocarburi ed il ruolo fondamentale delle industrie petrolifere e mercantili al riguardo,

RICONOSCENDO inoltre l'importanza di un'assistenza reciproca e di cooperazione internazionale per quanto riguarda in modo particolare lo scambio di informazioni sui mezzi di cui dispongono gli Stati per far fronte ad incidenti di inquinamento da idrocarburi, la predisposizione di piani d'emergenza contro l'inquinamento da idrocarburi, lo scambio di rapporti. concernenti incidenti significativi suscettibili di pregiudicare l'ambiente o il litorale marino e gli interessi connessi degli Stati nonche' di programmi di ricerca-sviluppo sui mezzi per lottare contro l'inquinamento da idrocarburi dell'ambiente marino;

TENENDO CONTO del principio "chi inquina paga" come principio generale del diritto internazionale ambientale,

IN CONSIDERAZIONE ALTRESI' dell'importanza di strumenti internazionali sulla responsabilita'responsabilita' e l'indennizzo dei danni derivanti dall'inquinamento da idrocarburi, compresa la Convenzione Internazionale del 1969 sulla responsabilita' civile per danni derivanti da inquinamento da idrocarburi, la Convenzione internazionale del 1971 sull' istituzione di un fondo internazionale per l'indennizzo di danni derivanti dall'inquinamento da idrocarburi, nonche' dalla necessita' urgente di una sollecita entrata dei Protocolli del 1994 di emendamento di tali Convenzioni,

IN CONSIDERAZIONE ALTRESI' dell'importanza di accordi e di intese bilaterali e multilaterali comprese le convenzioni e gli accordi regionali,

TENENDO A MENTE le disposizioni pertinenti della Convenzione delle Nazioni Unite sul Diritto del mare, in particolare la Parte XII di tale Convenzione,

CONSAPEVOLI della necessita' di promuovere la cooperazione internazionale e di rafforzare i mezzi esistenti a livello nazionale, regionale e globale per la preparazione e la lotta in materia di inquinamento da idrocarburi, in considerazione dei particolari bisogni dei paesi in via di sviluppo ed in particolare dei piccoli Stati insulari;

CONSIDERANDO che il modo migliore di conseguire tali obiettivi consiste nel concludere una Convenzione Internazionale sulla preparazione, la lotta e la cooperazione contro l'inquinamento da idrocarburi,

HANNO STABILITO quanto segue:

Articolo 1

Disposizioni generali

1) Le Parti si impegnano ad adottare individualmente o congiuntamente ogni adeguata misura in conformita' con le disposizioni della presente Convenzione e del suo Annesso ai fini della preparazione alla lotta, e della lotta contro gli incidenti da inquinamento da idrocarburi.

2) L'Annesso alla presente Convenzione e parte integrante della Convenzione ed ogni riferimento alla presente Convenzione costituisce al contempo un riferimento all'Annesso. 3) La presente Convenzione non ai applica alle navi da guerra ausiliarie o navali o ad altre navi di proprieta' di uno Stato, o da esso gestite ed utilizzate esclusivamente a fini governativi e non commerciali. Tuttavia ciascuna Parte accertera' mediante l'adozione di adeguate misure non pregiudizievoli per le operazioni o le capacita operative di tali navi di sua proprietario da essa utilizzate, che tali navi per quanto ragionevole e possibile, agiscono in maniera compatibile con la presente Convenzione.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini della presente Convenzione:

1) L'espressione "idrocarburi" significa il

petrolio sotto qualsiasi forma compreso $1 petrolio greggio, il petrolio combustibile, fanghi, residui di petrolio, e prodotti raffinati.

2) L'espressione "incidente di inquinamento da idrocarburi" significa un avvenimento o una serie di avvenimenti aventi la stessa origine, da cui risulti o possa risultare una discarica di idrocarburi e che rappresentano o possono rappresentare una minaccia per l'ambiente o il litorale marino, o gli interessi connessi di uno o piu' Stati e che richiedono provvedimenti di emergenza o altre misure di lotta immediate.

3) L'espressione "nave" significa ogni genere di bastimento che opera nell'ambiente marino, compresi gli aliscafi, i veicoli a cuscini pneumatici, i sommergibili, e mezzi galleggianti di ogni genere.

4) L'espressione "Uniti off-shore" significa ogni installazione fissa o unita off-shore fissa o galleggiante che svolge attivita' di prospezione, di utilizzazione e di produzione di gas o di petrolio, oppure il carico o lo scarico di idrocarburi.

5) L'espressione "porti marittimi e strutture per il trattamento degli idrocarburi" significa le strutture che presentano rischi di incidenti da inquinamento da idrocarburi compresi, inter alia i porti marittimi, i terminals petroliferi , gli oleodotti ed altre strutture di trattamento di idrocarburi.

6) L'espressione "Organizzazione" significa

l'Organizzazione Marittima Internazionale.

7) L'espressione "Segretario Generale" significa il Segretario- Generale dell'Organizzazione.

Articolo 3

Piani di emergenza contro l'inquinamento da idrocarburi

1)

  1. Ciascuna Parte esige che le navi autorizzate ad inalberare la sua bandiera abbiano a bordo un piano di emergenza di bordo per l'inquinamento da idrocarburi come prescritto ed in conformita' con le disposizioni adottate a tal fine dall'Organizzazione.

  2. Una nave richiesta di tenere a bordo un piano di emergenza di bordo per l'inquinamento da idrocarburi in conformita' con il capoverso (a) e' soggetta, mentre si trova in porto o in un terminal offshore sotto la giurisdizione di una Parte, ad ispezioni di funzionari ufficiali debitamente autorizzati da tale Parte in conformita' con le prassi previste negli accordi internazionali esistenti o nella sua legislazione nazionale,

2) Ciascuna Parte prescrive che gli operatori di unita' offshore soggetti alla sua giurisdizione abbiano piani di emergenza di bordo contro l'inquinamento da idrocarburi, coordinati con l'ordinamento nazionale istituito in conformita' con l'articolo 6 ed approvati in conformita' con le procedure prescritte dall'autorita' competente nazionale.

3) Ciascuna Parte prescrive che le autorita' o gli operatori che gestiscono i porti e le strutture di trattamento degli idrocarburi sotto la sua giurisdizione abbiano, come da essa ritenuto opportuno...

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