LEGGE 7 luglio 2016, n. 137 - Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e la Santa Sede in materia fiscale, fatta nella Citta' del Vaticano il 1° aprile 2015, con relativo Scambio di Note verbali del 20 luglio 2007

Coming into Force23 Luglio 2016
Published date22 Luglio 2016
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/2016/07/22/16G00147/ORIGINAL
Enactment Date07 Luglio 2016
Official Gazette PublicationGU n.170 del 22-07-2016
Articoli

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Promulga la seguente legge:

Art 1.

Autorizzazione alla ratifica

  1. Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare la Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e la Santa Sede in materia fiscale, fatta nella Citta' del Vaticano il 1º aprile 2015, con relativo scambio di note verbali del 20 luglio 2007.

Art 2.

Ordine di esecuzione

  1. Piena ed intera esecuzione e' data alla Convenzione di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformita' a quanto disposto dall'articolo 13 della Convenzione stessa.

Art 3.

Entrata in vigore

  1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addi' 7 luglio 2016 MATTARELLA

Renzi, Presidente del Consiglio dei

ministri

Gentiloni Silveri, Ministro degli affari

esteri e della cooperazione

internazionale

Padoan, Ministro dell'economia e delle

finanze Visto, il Guardasigilli: Orlando

Convenzione
Allegato

CONVENZIONE

TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA

E LA SANTA SEDE

IN MATERIA FISCALE

Il Governo della Repubblica italiana e la Santa Sede, qui di seguito denominati anche Parti contraenti;

tenuto conto della speciale rilevanza dei rapporti tra la Repubblica italiana e la Santa Sede, caratterizzati da mutua collaborazione ed improntati alla ricerca di soluzioni condivise in materie di interesse comune;

avendo al riguardo presenti, da parte della Repubblica italiana, i principi sanciti dalla propria Costituzione, e, da parte della Santa Sede, gli insegnamenti del Concilio Ecumenico Vaticano II e le norme di diritto canonico;

considerato che i rapporti tra la Repubblica italiana e la Santa Sede sono regolati dai Patti lateranensi e, in particolare, dal Trattato tra l'Italia e la Santa Sede, sottoscritto l'11 febbraio 1929 (d'ora in avanti, Trattato del Laterano);

tenuto conto del processo in atto verso l'affermazione a livello globale della trasparenza nel campo delle relazioni finanziarie e concordando sull'opportunita' di assicurare la piu' ampia trasparenza anche attraverso lo scambio di informazioni ai fini fiscali nell'ambito della cooperazione amministrativa;

attesa la peculiarita' geografica dello Stato della Citta' del Vaticano, a motivo della cui limitata estensione furono individuate le zone extraterritoriali di cui agli articoli 13, 14 e 15 del Trattato del Luterano;

concordando inoltre sull'opportunita' di prevedere che i contribuenti residenti in Italia possano adempiere pienamente ai propri obblighi fiscali, nonche' sull'esigenza di dare piena attuazione all'articolo 16, alinea primo, del Trattato del Luterano;

Hanno convenuto di concludere la presente Convenzione:

Art 1. - Scambio di informazioni
  1. Le autorita' competenti delle Parti contraenti si scambiano le informazioni verosimilmente rilevanti per applicare le disposizioni della presente Convenzione oppure per l'amministrazione o l'applicazione del diritto interno relativo alle imposte di qualsiasi natura o denominazione riscosse per conto delle Parti contraenti, delle loro suddivisioni politiche o enti locali nella misura in cui l'imposizione prevista non sia contraria alla Convenzione.

  2. Le informazioni ricevute ai sensi del paragrafo 1 da una Parte contraente sono tenute segrete analogamente alle informazioni ottenute in applicazione della legislazione fiscale di detta Parte e sono comunicate soltanto alle persone o autorita' (compresi i tribunali e le autorita' amministrative) che si occupano dell'accertamento o della riscossione delle imposte di cui al paragrafo 1, delle procedure o dei procedimenti concernenti tali imposte, delle decisioni sui ricorsi presentati per tali imposte, o del controllo delle attivita' precedenti.

    Tali persone o autorita' possono utilizzare le informazioni unicamente per questi fini. Ai medesimi fini esse possono rivelarle nell'ambito di una procedura giudiziaria pubblica o di una decisione giudiziaria. Nonostante le disposizioni precedenti, una Parte contraente puo' utilizzare per altri fini le informazioni ricevute, se tali informazioni possono essere impiegate per tali altri fini secondo la legislazione di entrambe le Parti e le autorita' competenti della Parte richiesta ne hanno approvato l'impiego.

  3. Le disposizioni dei paragrafi l e 2 non possono in nessun caso essere interpretate nel senso d'imporre a una Parte contraente l'obbligo di:

    a) adottare provvedimenti amministrativi in deroga alla propria legislazione e prassi amministrativa ovvero a quella dell'altra Parte contraente;

    b) fornire informazioni che non possono essere ottenute in virtu' della propria legislazione o prassi amministrativa ovvero di quella dell'altra Parte contraente;

    c) fornire informazioni che potrebbero rivelare un segreto commerciale, industriale o professionale oppure procedimenti commerciali o informazioni la cui comunicazione sarebbe contraria all'ordine pubblico.

  4. Se le informazioni sono richieste da una Parte contraente in conformita' del presente articolo, l'altra Parte contraente usa i poteri a sua disposizione al fine di ottenere le informazioni richieste, anche qualora esse non le siano utili a fini fiscali propri. L'obbligo di cui al periodo precedente e' soggetto alle limitazioni previste nel paragrafo 3, le quali non possono essere in nessun caso interpretate nel senso di permettere ad una Parte contraente di rifiutare di fornire informazioni solo perche' la stessa non ne ha un interesse ai propri fini fiscali.

  5. In nessun caso le disposizioni del paragrafo 3 devono essere interpretate nel senso che una Parte contraente puo' rifiutare di comunicare informazioni unicamente perche' queste sono detenute da una banca, da un altro istituto finanziario o ente che svolge professionalmente un'attivita' di natura finanziaria, da un mandatario o persona che opera in qualita' di agente o fiduciario oppure perche' dette informazioni si riferiscono a diritti...

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