LEGGE 3 novembre 1994, n. 640 - Ratifica ed esecuzione della convenzione sulla valutazione dell'impatto ambientale in un contesto transfrontaliero, con annessi, fatto a Espoo il 25 febbraio 1991

Coming into Force23 Novembre 1994
Published date22 Novembre 1994
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1994/11/22/094G0665/ORIGINAL
Enactment Date03 Novembre 1994
Official Gazette PublicationGU n.273 del 22-11-1994 - Suppl. Ordinario n. 147
Articoli

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:

Art 1.
  1. Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare la convenzione sulla valutazione dell'impatto ambientale in un contesto transfrontaliero, con annessi, fatta a Espoo il 25 febbraio 1991.

Art 2.
  1. Piena ed intera esecuzione e' data alla convenzione di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore in conformita' a quanto disposto dall'articolo 18 della convenzione stessa.

Art 3.
  1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addi' 3 novembre 1994 SCALFARO BERLUSCONI, Presidente del

Consiglio dei Ministri MARTINO, Ministro degli affari

esteri Visto, il Guardasigilli: BIONDI

Convention

Parte di provvedimento in formato grafico

Convenzione

TRADUZIONE NON UFFICIALE

CONVENZIONE SULLA VALUTAZIONE DELL'IMPATTO AMBIENTALE IN UN

CONTESTO TRANSFRONTALIERO

Gli Stati alla presente Convenzione

Consapevoli delle reciproche incidenze delle attivita' economiche e delle loro conseguenze sull'ambiente.

Ribadendo la necessita' di garantire uno sviluppo razionale dal punto di vista ecologico, nonche' durevole,

Risolute ad intensificare la cooperazione internazionale nel settore della valutazione dell'impatto ambientale soprattutto in un contesto transfrontaliero,

Consapevoli della necessita' e dell'importanza di elaborare una politica di natura anticipatoria e di prevenire, attenuare e tenere sotto controllo ogni impatto pregiudizievole importante per l'ambiente in generale, soprattutto in un contesto transfrontaliero;

Richiamando le disposizioni pertinenti dello Statuto delle Nazioni Unite, la Dichiarazione della Conferenza delle Nazioni Unite sull'ambiente (Conferenza di Stoccolma), l'Atto finale della Conferenza sulla sicurezza e la cooperazione in Europa (CSCE) ed i documenti di chiusura delle Riunioni di Madrid e Vienna dei delegati degli Stati che hanno partecipato alla CSCE,

Notando con soddisfazione i provvedimenti che gli Stati stanno adottando affinche' la valutazione dell'impatto ambientale sia praticata in attuazione delle loro leggi e dei regolamenti amministrativi e della loro politica nazionale,

Consapevoli della necessita' di considerare specificamente i fattori ambientali che sono alla base del processo decisionale procedendo ad una valutazione dell'impatto ambientale a tutti i livelli amministrativi necessari, sia come strumento necessario per migliorare la qualita' dei dati forniti ai responsabili consentendo loro in tal modo di adottare decisioni razionali dal punto di vista dell'ambiente e limitando per quanto possibile un impatto pregiudizievole importante delle attivita', soprattutto in un contesto transfrontaliero,

Tenendo presente gli sforzi spiegati dalle organizzazioni internazionali per promuovere la prassi della valutazione dell'impatto ambientale a livello sia nazionale che internazionale, tenendo conto dei lavori effettuati a questo proposito sotto gli auspici della Commissione economica delle Nazioni Unite per l'Europa, in particolare dei risultati del Seminario sulla valutazione dell'impatto ambientale (Settembre 1987, Varsavia (Polonia) et prendendo nota dei Fini e dei Principi della valutazione dell'impatto ambientale adottati dal Consiglio di Amministrazione del Programma delle Nazioni Unite per l'Ambiente, e della Dichiarazione ministeriale su di uno sviluppo durevole (maggio 1990 Bergen, Norvegia),

Hanno convenuto quanto segue:

Articolo primo - DEFINIZIONI

Ai fini della presente convenzione,

i) l'espressione "Parti" significa, salvo indicazione contraria, le Parti contraenti alla presente Convenzione,

ii) l'espressione "Parte di origine" indica la Parte (o le Parti) contraenti (i) alla presente Convenzione sotto la cui giurisdizione dovrebbe svolgersi l'attivita' prevista,

iii) l'espressione "Parte colpita" significa la Parte o le Parti contraenti della presente Convenzione nella quale (o nelle quali) l'attivita' prevista potrebbe avere un impatto transfrontaliero;

iv) l'espressione "parti interessate" indica la Parte d'origine e la Parte colpita che procedono ad una valutazione dell'impatto ambientale in attuazione della presente Convenzione;

v) l'espressione "attivita' prevista" indica ogni attivita' o ogni progetto mirante a modificare sensibilmente un'attivita', e per la cui esecuzione e' richiesta una decisione di un'Autorita' competente secondo ogni procedura nazionale applicabile,

vi) L'espressione "valutazione dell'impatto ambientale" indica una procedura nazionale finalizzata a valutare il probabile impatto sull'ambiente di un'attivita' prevista;

vii) L'espressione "impatto" significa ogni effetto ambientale di un'attivita' prevista, in particolare sulla salute e la sicurezza, la flora, la fauna, il suolo, l'aria, l'acqua, il clima, il paesaggio ed i monumenti storici o altre costruzioni, oppure l'interazione tra questi fattori; indica altresi' gli effetti sul patrimonio culturale o le condizioni socio-economiche che risultano da modifiche di questi fattori;

viii) L'espressione "impatto transfrontaliero" significa ogni impatto, e non esclusivamente un impatto di natura mondiale, derivante, entro i limiti di una zona che dipende dalla giurisdizione di una Parte, da una attivita' prevista la cui origine fisica sia situata in tutto o in parte nella zona dipendente dalla giurisdizione di un'altra Parte,

ix) L'espressione "autorita' competente" significa l'autorita' (o le Autorita' nazionali) designata (e) da una Parte per compiere le funzioni di cui nella presente Convenzione e/o l'autorita' (o le Autorita' abilitata (e) da una Parte ad esercitare poteri decisionali concernenti un'attivita' prevista;

x) l'espressione "pubblica" indica una o piu' persone fisiche o morali.

Articolo 2 - DISPOSIZIONI GENERALI
  1. Le parti adottano individualmente o insieme, ogni misura appropriata ed efficace per prevenire, ridurre e combattere una impatto transfrontaliero pregiudizievole importante che potrebbe derivare all'ambiente da attivita' previste:

    Ciascuna Parte adotta i provvedimenti giuridici, amministrativi o altri, necessari per attuare le disposizioni della presente Convenzione, compresa, per quanto riguarda le attivita' previste figuranti sulla lista contenuta nell'Appendice I che possono avere un impatto pregiudizievole transfrontaliero importante, l'istituzione di una procedura di valutazione dell'impatto ambientale che consenta la partecipazione del pubblico e la costituzione del fascicolo di valutazione dell'impatto ambientale di cui all'Appendice II.

  2. La Parte d'origine vigila affinche' in conformita' alle disposizioni della presente Convenzione, si proceda ad una valutazione dell'impatto ambientale prima di prendere la decisione di autorizzare o intraprendere un'attivita' prevista figurante sulla lista contenuta nell'Appendice I, suscettibile di avere un impatto pregiudizievole transfrontaliero importante.

  3. La Parte d'origine vigila, in conformita' con le disposizioni della presente Convenzione affinche' ogni attivita' propsota figurante sulla lista contenuta nell'Appendice I, suscettibile di avere un impatto transfrontaliero pregiudizievole importante sia notificata alle Parti colpite.

  4. Le Parti interessate su iniziativa di una qualsiasi di loro, iniziano un dibattito per sapere se una o piu' delle attivita' proposte che non figurano nella lista contenuta all'Appendice I possono avere un impatto pregiudizievole transfrontaliero importante e devono pertanto essere trattate come se fossero iscritte su detta lista. Se le Parti convengono dell'opportunita' di procedere in tal modo, l'attivita' o le attivita' in questione saranno trattate in tal modo. L'Appendice III contiene direttive generali relative ai criteri applicabili per determinare se un'attivita' proposta puo' avere un impatto pregiudizievole importante.

  5. In conformita' con le disposizioni della presente Convenzione, la Parte di origine offre al pubblico delle zone suscettibili di essere colpite la possibilita' di partecipare alle procedure pertinenti di valutazione dell'impatto ambientale delle attivita' proposte, e vigila affinche' le possibilita' offerte al pubblico della parte colpita siano equivalenti a quelle offerte al suo pubblico.

  6. Sono effettuate, almeno nella fase progettuale dell'attivita' prevista, le valutazioni dell'impatto ambientale prescritte dalla presente Convenzione. Nella misura richiesta, le Parti si sforzano di attuare i principi della valutazione dell'impatto ambientale nelle politiche, piani e...

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