LEGGE 15 novembre 1973, n. 772 - Ratifica ed esecuzione della convenzione europea per la sorveglianza delle persone condannate o liberate con la condizionale, adottata a Strasburgo il 30 novembre 1964

Coming into Force19 Dicembre 1973
Enactment Date15 Novembre 1973
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1973/12/04/073U0772/ORIGINAL
Published date04 Dicembre 1973
Official Gazette PublicationGU n.312 del 04-12-1973
Articoli

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:

Art 1.

Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare la convenzione europea per la sorveglianza delle persone condannate o liberate con la condizionale, con allegato, adottata a Strasburgo il 30 novembre 1964.

Art 2.

Piena ed intera esecuzione e' data alla convenzione di cui all'articolo precedente, a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformita' dell'articolo 34 della convenzione medesima.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addi' 15 novembre 1973 LEONE RUMOR - MORO - TAVIANI - ZAGARI Visto, il Guardasigilli: ZAGARI

Convention

ALLEGATO

Convention europeenne pour la surveillances des personnes comdamnees ou liberees sous condition

Parte di provvedimento in formato grafico

Convenzione

TRADUZIONE NON UFFICIALE

N.B. - I testi facenti fede sono unicamente quelli indicati nella Convenzione, fra cui il testo in lingua francese qui sopra riportato.

Convenzione europea per la sorveglianza delle persone condannate o liberate con la condizionale

PREAMBOLO

Gli Stati membri del Consiglio d'Europa, firmatari della presente Convenzione,

Considerando che scopo del Consiglio d'Europa e' la realizzazione di una piu' stretta unione fra i suoi Membri;

Confermando la loro volonta' di collaborare nella lotta contro la criminalita';

Considerando che a tale scopo il loro compito, per ogni decisione emanata da una delle Parti e' quello di assicurare sul territorio delle altre Parti, sia la riabilitazione sociale delle persone condannate o liberate con la condizionale, che l'esecuzione della condanna nel caso in cui non vengano soddisfatte le condizioni prescritte;

Hanno convenuto quanto segue:

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI
Articolo 1
  1. Le Parti contraenti si impegnano, in conformita' delle seguenti disposizioni, a prestarsi reciprocamente la assistenza necessaria alla riabilitazione sociale delle persone di cui all'articolo 2. Detta assistenza consiste in una sorveglianza dei condannati da effettuarsi sia mediante l'adozione di misure atte a facilitarne la riabilitazione e il riadattamento alla vita sociale che mediante il controllo della loro condotta al fine di permettere, ove occorra, sia l'emanazione di una sentenza sia l'esecuzione di una sentenza gia' emanata.

  2. Le Parti contraenti daranno esecuzione, in conformita' delle disposizioni che seguono, alla pena o alla misura di sicurezza comportanti privazione della liberta', pronunciate contro il condannato e la cui applicazione era stata sospesa.

Articolo 2
  1. Ai sensi della presente Convenzione, il termine "condannato" indica qualsiasi individuo il quale sul territorio di una delle Parti contraenti sia stato oggetto:

    1. di una condanna giudiziaria accompagnata da una sospensione condizionale della pena;

    2. di una condanna comportante privazione della liberta', emanata, in tutto o in parte, con la condizionale, sia al momento della condanna, che successivamente.

  2. Negli articoli che seguono, il termine "condanna" indica le decisioni prese in base ai sottoparagrafi a) e b) del precedente paragrafo 1.

Articolo 3

Le decisioni di cui all'articolo 2 debbono essere definitive ed esecutorie.

Articolo 4

Il reato sul quale viene basata una richiesta in base all'articolo 5 deve essere un reato punibile sia dalla legge dello Stato richiedente che da quella dello Stato richiesto.

Articolo 5
  1. Lo Stato che ha pronunciato la condanna puo' chiedere allo Stato sul territorio del quale il condannato stabilisce la propria residenza abituale:

    1. di assicurare soltanto la sorveglianza in base al titolo II;

    2. di assicurare la sorveglianza e di procedere eventualmente all'esecuzione della condanna in base ai titoli II e III;

    3. di assicurare la completa applicazione della condanna in base alle disposizioni del titolo IV.

  2. Lo Stato richiesto e' tenuto, alle condizioni previste dalla presente Convenzione, a dar seguito a tale richiesta.

  3. Se lo Stato richiedente ha formulato una delle richieste di cui al precedente paragrafo 1 e se lo Stato richiesto ritiene preferibile, nella fattispecie, utilizzare una delle altre possibilita' previste nel presente paragrafo, lo Stato richiesto puo' rifiutarsi di aderire a tale richiesta, dichiarandosi nello stesso tempo pronto a dar seguito ad un'altra richiesta da esso indicata.

Articolo 6

A richiesta dello Stato che ha pronunciato la condanna, la sorveglianza, l'esecuzione della stessa o la sua completa applicazione di cui all'articolo precedente, sono assicurate dallo Stato sul territorio del quale il condannato stabilisce la propria residenza abituale.

Articolo 7
  1. La sorveglianza, l'esecuzione o la completa applicazione verranno negate:

    1. se esse sono considerate dallo Stato richiesto come di natura tale da lederne la sovranita', la sicurezza, i principi fondamentali del suo ordinamento giuridico o suoi altri interessi essenziali;

    2. allorche' la condanna motivante la richiesta di cui all'articolo 5 e' basata su fatti che sono stati giudicati in ultima istanza dallo Stato richiesto;

    3. allorche' lo Stato richiesto considera i fatti che hanno motivato la condanna sia come un reato politico sia come un reato connesso ad un reato politico sia infine come un reato esclusivamente militare;

    4. allorche' la sanzione sia caduta in prescrizione in base alla legge dello Stato richiedente o a quella dello Stato richiesto;

    5. allorche' l'autore del reato beneficia di un'amnistia o di un provvedimento di grazia nello Stato richiedente o nello Stato richiesto.

  2. La sorveglianza, l'esecuzione o la completa applicazione possono essere negate:

    1. allorche' le Autorita' competenti dello Stato richiesto hanno deciso di non intentare procedimenti o di metter fine ai procedimenti gia' iniziati per gli stessi fatti;

    2. allorche' i fatti motivanti la condanna sono gia' oggetto di procedimenti nello Stato richiesto;

    3. allorche' la richiesta concerne una condanna pronunciata in contumacia;

    4. allorche' lo Stato richiesto ritiene che la condanna sia incompatibile con i principi che regolano l'applicazione del proprio diritto penale, ed in particolare se, a motivo dell'eta', l'autore del reato non avrebbe potuto essere condannato dallo Stato richiesto.

  3. Nel caso di reati contro le leggi fiscali, la sorveglianza e l'esecuzione hanno luogo, alle condizioni previste dalla presente Convenzione, soltanto se e' stato cosi' deciso dalle Parti contraenti per ciascun reato o categorie di reati.

Articolo 8

Qualora sia ritenuto necessario, lo Stato richiedente e lo Stato richiesto si terranno reciprocamente informati di qualsiasi circostanza avente conseguenze sulla attuazione delle misure di sorveglianza sul territorio dello Stato richiesto o sull'esecuzione della condanna in tale Stato.

Articolo 9

Lo Stato richiesto informa senza indugio lo Stato richiedente del seguito dato alla richiesta di quest'ultimo.

Qualsiasi diniego totale o parziale dovra' essere motivato dallo Stato richiesto.

TITOLO II DELLA SORVEGLIANZA
Articolo 10

Lo Stato richiedente rende note allo Stato richiesto le condizioni imposte al condannato e, se esistono, le misure di sorveglianza alle quali quest'ultimo deve uniformarsi durante il periodo di sospensione condizionale della pena.

Articolo 11
  1. Nel soddisfare la richiesta dello Stato richiedente, lo Stato richiesto, se...

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT