LEGGE 27 aprile 1982, n. 289 - Ratifica ed esecuzione della convenzione sull'inquinamento atmosferico attraverso le frontiere a lunga distanza, adottata a Ginevra il 13 novembre 1979

Coming into Force11 Giugno 1982
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1982/05/27/082U0289/ORIGINAL
Enactment Date27 Aprile 1982
Published date27 Maggio 1982
Official Gazette PublicationGU n.144 del 27-05-1982 - Suppl. Ordinario
Articoli

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:

Art 1.

Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare la convenzione sull'inquinamento atmosferico attraverso le frontiere a lunga distanza, adottata a Ginevra il 13 novembre 1979.

Art 2.

Piena ed intera esecuzione e' data alla convenzione di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformita' all'articolo 16 della convenzione stessa.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addi' 27 aprile 1982 PERTINI SPADOLINI - COLOMBO - DARIDA - MARCORA - DE MICHELIS - ALTISSIMO - SCOTTI Visto, il Guardasigilli: DARIDA

Convention

CONVENTION SUR LA POLLUTION ATMOSPHERIQUE TRANSFRONTIERE A LONGUE DISTANCE

Parte di provvedimento in formato grafico

Convenzione

TRADUZIONE NON UFFICIALE

N.B. - I testi facenti fede sono unicamente quelli indicati nella Convenzione.

CONVENZIONE SULL'INQUINAMENTO ATMOSFERICO ATTRAVERSO LE FRONTIERE A LUNGA DISTANZA

Le Parti alla presente Convenzione,

decise a promuovere i rapporti e la collaborazione in materia di tutela dell'ambiente, consapevoli dell'importanza delle attivita' svolte dalla Commissione economica delle Nazioni Unite per l'Europa per il potenziamento di tali rapporti e di tale collaborazione, particolarmente nel settore dell'inquinamento atmosferico, ivi compreso il trasporto a lunga distanza degli inquinanti atmosferici, riconoscendo il contributo dato dalla Commissione economica per l'Europa all'applicazione multilaterale delle disposizioni in materia dell'Atto finale della Conferenza sulla sicurezza e la cooperazione in Europa, tenendo presente l'appello contenuto nel capitolo dell'Atto finale della Conferenza sulla sicurezza e la cooperazione in Europa relativo all'ambiente, alla collaborazione al fine di combattere l'inquinamento atmosferico e i suoi effetti, in particolare il trasporto di inquinanti atmosferici a lunga distanza, e all'elaborazione, mediante la collaborazione internazionale, di un vasto programma di sorveglianza e valutazione del trasporto a lunga distanza degli inquinanti atmosferici, a cominciare dal diossido di zolfo, passando poi eventualmente ad altri inquinanti, considerate le disposizioni in materia della Dichiarazione della Conferenza delle Nazioni Unite per l'ambiente, e in particolare il principio 21, il quale esprime la convinzione comune che, conformemente allo Statuto delle Nazioni Unite ed ai principi del diritto internazionale, gli Stati hanno il diritto sovrano di sfruttare le proprie risorse secondo le proprie politiche dell'ambiente ed hanno il dovere di fare in modo che le attivita' svolte nei limiti della loro giurisdizione e sotto il loro controllo non causino danni all'ambiente in altri Stati o in regioni che non rientrano in alcuna giurisdizione nazionale, riconoscendo la possibilita' che l'inquinamento atmosferico, ivi compreso l'inquinamento atmosferico attraverso le frontiere, provochi a breve o a lungo termine effetti dannosi, temendo che l'aumento previsto del livello delle emissioni di inquinanti atmosferici nella regione possa aumentare tali effetti dannosi, riconoscendo la necessita' di studiare le incidenze del trasporto degli inquinanti atmosferici a lunga distanza e di cercare delle soluzioni ai problemi individuati, affermando la loro decisione di potenziare la collaborazione internazionale, attiva per elaborare le politiche nazionali necessarie e, mediante scambi di informazioni, consultazioni ed attivita' di ricerca e sorveglianza, di coordinate le misure adottate dai Paesi per combattere l'inquinamento atmosferico, ivi compreso l'inquinamento atmosferico attraverso le frontiere a lunga distanza, hanno convenuto quanto segue:

DEFINIZIONI
Articolo 1

Ai fini della presente Convenzione:

  1. l'espressione "inquinamento atmosferico significa l'introduzione nell'atmosfera da parte dell'uomo, direttamente o indirettamente, di sostanze o di energia che abbiano effetti nocivi che possano mettere in pericolo la salute dell'uomo, danneggiare le risorse biologiche e gli ecosistemi, deteriorare i beni materiali e nuocere ai valori ricreativi e ad altri usi legittimi dell'ambiente; l'espressione "inquinanti atmosferici" deve essere intesa nello stesso senso:

  2. l'espressione "inquinamento atmosferico attraverso le frontiere a lunga distanza" significa l'inquinamento la cui fonte fisica sia compresa in tutto o in parte in una zona che rientra nella giurisdizione nazionale di uno Stato e che abbia degli effetti dannosi in una zona che rientra nella giurisdizione di un altro Stato, ad una distanza tale che non sia in genere possibile distinguere gli apporti delle fonti individuali o di gruppi di fonti di emissione.

PRINCIPI FONDAMENTALI
Articolo 2

Le Parti contraenti, tenendo debito conto dei fatti e dei problemi in causa, sono decise a tutelare l'uomo ed il suo ambiente contro l'inquinamento atmosferico e cercheranno di limitare e, per quanto possibile, di ridurre gradualmente e prevenire l'inquinamento atmosferico, ivi compreso l'inquinamento atmosferico attraverso le frontiere a lunga distanza.

Articolo 3

Nell'ambito della presente Convenzione, le Parti contraenti elaboreranno il piu' presto possibile, mediante scambi di informazioni, consultazioni e attivita' di ricerca e sorveglianza, delle politiche e delle strategie volte a combattere gli scarichi di inquinanti atmosferici, tenendo presenti gli sforzi gia' intrapresi a livello nazionale ed internazionale.

Articolo 4

Le Parti contraenti scambieranno informazioni e procederanno a giri d'orizzonte sulle loro politiche, attivita' scientifiche e misure tecniche tendenti a combattere il piu' possibile gli scarichi di...

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