LEGGE 22 ottobre 1973, n. 752 - Ratifica ed esecuzione della convenzione europea relativa alla elaborazione di una farmacopea europea, adottata a Strasburgo il 22 luglio 1964

Coming into Force14 Dicembre 1973
Enactment Date22 Ottobre 1973
Published date29 Novembre 1973
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1973/11/29/073U0752/ORIGINAL
Official Gazette PublicationGU n.308 del 29-11-1973
Articoli

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:

Art 1.

Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare la Convenzione europea relativa all'elaborazione di una farmacopea europea, adottata a Strasburgo il 22 luglio 1964.

Art 2.

Piena ed intera esecuzione e' data alla Convenzione di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformita' all'articolo 11 della Convenzione stessa.

Art 3.

All'onere derivante dalla presente legge si provvede a carico dei fondi del capitolo 2011 dello stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri per il 1973.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addi' 22 ottobre 1973 LEONE RUMOR - MORO - LA MALFA - DE MITA - BERTOLDI - GUI Visto, il Guardasigilli: ZAGARI

Convention

ALLEGATO

Convention relative a l'elaboration d'une pharmacopee europeenne

Parte di provvedimento in formato grafico

Convenzione

TRADUZIONE NON UFFICIALE

N.B. - I testi facenti fede sono unicamente quelli indicati nella Convenzione, fra cui il testo in lingua francese qui sopra riportato.

CONVENZIONE RELATIVA ALLA ELABORAZIONE

DI UNA FARMACOPEA EUROPEA

I Governi del Regno del Belgio, della Repubblica francese, della Repubblica federale di Germania, della Repubblica italiana, del Granducato del Lussemburgo, del Regno dei Paesi Bassi, della Confederazione elvetica e del Regno Unito di Gran Bretagna ed Irlanda del Nord,

Considerato che gli Stati Parti del Trattato di Bruxelles del 17 marzo 1948, emendato il 23 ottobre 1954, si sono dichiarati decisi a rafforzare i vincoli sociali che li uniscono e ad unire i loro sforzi mediante consultazioni dirette nonche' in seno ad istituzioni specializzate, al fine di elevare il tenore di vita delle rispettive popolazioni e di far progredire armoniosamente le attivita' nazionali in campo sociale;

Considerato che le attivita' sociali disciplinate dal Trattato di Bruxelles ed esercitate sino al 1959 sotto gli auspici dell'Organizzazione del Trattato di Bruxelles e dell'Unione dell'Europa occidentale vengono ora continuate nell'ambito del Consiglio d'Europa, in base alla decisione adottata il 21 ottobre 1959 dal Consiglio della Unione dell'Europa occidentale ed alla Risoluzione (59) 23 adottata il 16 novembre 1959 dal Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa;

Considerato che la Confederazione elvetica partecipa dal 6 maggio 1964 alle attivita' nel campo della salute pubblica, svolte in base alla Risoluzione anzidetta;

Considerato che scopo del Consiglio d'Europa e' la realizzazione di una piu' stretta unione fra i suoi Membri allo scopo, in particolare, di favorire il progresso economico e sociale mediante la conclusione di accordi e l'adozione di un'azione comune nei campi: economico, sociale, culturale, scientifico, giuridico ed amministrativo;

Considerato che essi si sono sforzati di favorire, per - quanto possibile, il progresso non soltanto in campo sociale, ma anche nel campo della salute pubblica, ed hanno iniziato l'armonizzazione delle rispettive legislazioni nazionali in applicazione delle predette disposizioni;

Considerato che tali misure sono attualmente piu' che mai necessarie per quanto concerne la fabbricazione, la circolazione e la distribuzione dei medicinali in Europa;

Convinti dell'auspicio e della necessita' di armonizzare le descrizioni dettagliate delle sostanze medicamentose che, in quanto tali o sotto forma di preparati farmaceutici, presentano interesse generale e sono importanti per le popolazioni dei Paesi europei;

Convinti d'altra parte della necessita' di accelerare la messa a punto delle descrizioni dettagliate relative alle nuove sostanze medicamentose che fanno la loro apparizione sul mercato in numero sempre crescente;

Ritenendo che il sistema migliore per raggiungere tale scopo e' la progressiva istituzione di una farmacopea comune ai paesi europei interessati,

Hanno convenuto quanto segue:

Articolo 1 - ELABORAZIONE DI UNA FARMACOPEA EUROPEA

Le Parti contraenti si impegnano:

(a) ad elaborare progressivamente una farmacopea che sara' comune ai Paesi interessati e che verra' denominata "Farmacopea europea";

(b) ad adottare le misure necessarie ad assicurare che...

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