LEGGE 30 dicembre 1989, n. 439 - Ratifica ed esecuzione della convenzione europea relativa alla Carta europea dell'autonomia locale, firmata a Strasburgo il 15 ottobre 1985

Coming into Force23 Gennaio 1990
Enactment Date30 Dicembre 1989
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1990/01/22/090G0017/ORIGINAL
Published date22 Gennaio 1990
Official Gazette PublicationGU n.17 del 22-01-1990 - Suppl. Ordinario n. 4
Articoli
Art 1.
  1. Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare la convenzione europea relativa alla Carta europea dell'autonomia lo- cale, firmata a Strasburgo il 15 ottobre 1985.

Art 2.
  1. Piena ed intera esecuzione e' data alla convenzione di cui all'articolo 1 a decorrere dalla sua entrata in vigore, in conformita' a quanto disposto dall'articolo 15 della convenzione medesima.

Art 3.
  1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

La presente legge munita di sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta Ufficiale degli atti normativi della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma addi' 30 dicembre 1989 COSSIGA ANDREOTTI, Presidente del Consiglio dei Ministri

DE MICHELIS, Ministro degli affari esteri Visto: il Guardasigilli: VASSALLI

Charte

Charte

Parte di provvedimento in formato grafico

Carta

TRADUZIONE NON UFFICIALE

CARTA EUROPEA

DELL'AUTONOMIA LOCALE

PREAMBOLO

Gli Stati membri del Consiglio d'Europa, firmatari della presente Carta,

Considerando che il fine del Consiglio d'Europa e' di realizzare un'unione piu' stretta tra i suoi membri, per salvaguardare e promuovere gli ideali ed i principi che sono il loro patrimonio comune;

Considerando che la stipulazione di accordi nel settore amministrativo e' uno dei mezzi atti a realizzare detto fine;

Considerando che le collettivita' locali costituiscono uno dei principali fondamenti, di ogni regime democratico;

Considerando che il diritto dei cittadini a partecipare alla gestione degli affari pubblici fa parte dei principi democratici comuni a tutti gli Stati membri del consiglio d'Europa;

Convinti che e' a livello locale che il predetto diritto puo' essere esercitato il piu' direttamente possibile;

Convinti che l'esistenza di collettivita' locali investite di responsabilita' effettive, consente un'amministrazione efficace e vicina al cittadino;

Consapevoli del fatto che la difesa ed il rafforzamento dell'autonomia locale nei vari Paesi europei rappresenti un importante contributo alla edificazione di un'Europa fondata sui principi della democrazia e del decentramento del potere;

Affermando che cio' presuppone l'esistenza di collettivita' locali dotate di organi decisionali democraticamente costuiti, che beneficiano di una vasta autonomia per quanto riguarda le loro competenze, le modalita' di esercizio delle stesse, ed i mezzi

necessari all'espletamento dei loro compiti istituzionali

Hanno convenuto quanto segue:

ARTICOLO 1

Le Parti s'impegnano a considerarsi vincolate dagli articoli seguenti, nella maniera e nella misura prescritta dall'art. 12 della presente Carta.

ARTICOLO 2

Il principio dell'autonomia locale deve essere riconosciuto dalla legislazione interna,e per quanto possibile,dalla Costituzione.

ARTICOLO 3 - Concetto di Autonomia Locale
  1. Per autonomia locale, s'intende il diritto e le capacita' effettiva, per le collettivita' locali, di regolamentare ed amministrare nell'ambito della legge, sotto la loro responsabilita', e a favore delle popolazioni, una parte importante di affari pubblici.

  2. Tale diritto e' esercitato da Consigli e Assemblee costituiti da membri eletti a suffragio libero, segreto, paritario, diretto e universale, in grado di disporre di organi esecutivi responsabili nei loro confronti. Detta disposizione non pregiudica il ricorso alle Assemblee di cittadini, al referendum, o ad ogni altra forma di partecipazione diretta dei cittadini qualora questa sia consentita dalla legge.

ARTICOLO 4 - Portata dell'Autonomia Locale
  1. Le competenze di base delle collettivita' locali sono stabilite dalla Costituzione o dalla legge. Tuttavia, detta norma non vieta il conferimento, alle collettivita' locali, di competenze specifiche, in conformita' alla legge.

  2. Le collettivita' locali hanno, nell'ambito della legge ogni piu' ampia facolta' di prendere iniziative proprie per qualsiasi questione che non esuli dalla loro competenza o sia assegnata ad un'altra autorita'.

  3. L'esercizio delle responsabilita' pubbliche deve, in linea di massima, incombere di preferenza alle autorita' piu' vicine ai cittadini. L'assegnazione di una responsabilita' ad un'altra autorita' deve tener conto dell'ampiezza e della natura del compito e delle esigenze di efficacia e di economia.

  4. Le competenze affidate alle collettivita' locali devono di regola essere complete ed integrali. Possono essere messe in causa o limitate da un'altra autorita', centrale o regionale, solamente nell'ambito della legge.

  5. In caso di delega dei poteri da parte di un'autorita' centrale o regionale, le collettivita' locali devono fruire, per quanto possibile, della liberta' di...

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