LEGGE 21 luglio 2016, n. 149 - Ratifica ed esecuzione della Convenzione relativa all'assistenza giudiziaria in materia penale tra gli Stati membri dell'Unione europea, fatta a Bruxelles il 29 maggio 2000, e delega al Governo per la sua attuazione. Delega al Governo per la riforma del libro XI del codice di procedura penale. Modifiche alle disposizioni in materia di estradizione per l'estero: termine per la consegna e durata massima delle misure coercitive

Coming into Force05 Agosto 2016
Published date04 Agosto 2016
Enactment Date21 Luglio 2016
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/2016/08/04/16G00160/ORIGINAL
Official Gazette PublicationGU n.181 del 04-08-2016
Articoli

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Promulga

la seguente legge:

Art 1.

Ratifica della Convenzione

  1. Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare la Convenzione relativa all'assistenza giudiziaria in materia penale tra gli Stati membri dell'Unione europea, fatta a Bruxelles il 29 maggio 2000, di seguito denominata «Convenzione».

Art 2.

Ordine di esecuzione

  1. Piena ed intera esecuzione e' data alla Convenzione a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformita' a quanto previsto dall'articolo 27 della Convenzione stessa.

Art 3.

Delega al Governo per l'attuazione della Convenzione

  1. Il Governo e' delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o piu' decreti legislativi recanti la compiuta attuazione della Convenzione, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

    1. previsione di norme volte a migliorare la cooperazione giudiziaria in materia penale da parte dell'Italia verso gli Stati parte della Convenzione, senza pregiudizio delle norme poste a tutela della liberta' individuale e nel rispetto altresi' dei principi e criteri direttivi di cui all'articolo 4;

    2. modifica e integrazione delle disposizioni dell'ordinamento al fine di assicurare che l'assistenza giudiziaria dell'Italia verso gli Stati parte della Convenzione sia attuata in maniera rapida ed efficace, fermo restando il rispetto dei diritti individuali e dei principi della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle liberta' fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950 e resa esecutiva dalla legge 4 agosto 1955, n. 848, e nel rispetto altresi' dei principi e criteri direttivi di cui all'articolo 4;

    3. previsione dei necessari adeguamenti dell'ordinamento interno al fine di garantire, conformemente a quanto stabilito dalla Convenzione, l'assistenza giudiziaria nei procedimenti per l'applicazione di sanzioni amministrative con riferimento alle richieste di assistenza giudiziaria ad altri Stati membri dell'Unione europea;

    4. previsione di forme specifiche di assistenza giudiziaria, relativamente alla disciplina delle condizioni per la restituzione di cose pertinenti al reato conformemente a quanto previsto dall'articolo 8 della Convenzione nonche' relativamente alle procedure per consentire il trasferimento di persone detenute a fini investigativi, ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 2, della Convenzione; previsione della disciplina dell'efficacia processuale delle audizioni compiute mediante videoconferenza secondo quanto previsto dal titolo II della Convenzione, anche tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 205-ter delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271; previsione della possibilita' per la polizia giudiziaria o per il pubblico ministero di ritardare od omettere provvedimenti di propria competenza in caso di indagini riguardanti delitti per i quali e' prevista l'estradizione o quando appare necessario ai fini della cattura dei responsabili;

    5. previsione dell'applicazione del principio di reciprocita', ai sensi dell'ultimo periodo del paragrafo 3 dell'articolo 6 della Convenzione, nei confronti del Regno Unito e dell'Irlanda, qualora tali Stati membri si avvalgano della facolta' prevista dalla prima parte del medesimo paragrafo 3;

    6. disciplina delle richieste, delle informazioni e delle operazioni di intercettazione delle telecomunicazioni all'estero, conformemente a quanto stabilito dal titolo III della Convenzione e nel rispetto dei principi fondamentali dell'ordinamento giuridico dello Stato;

    7. previsione della responsabilita' civile e penale dei funzionari stranieri ammessi a partecipare sul territorio dello Stato alle consegne sorvegliate di cui all'articolo 12 della Convenzione per i danni causati nell'adempimento della missione conformemente al diritto italiano.

  2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta dei Ministri della giustizia, degli affari esteri e della cooperazione internazionale e per gli affari europei, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Gli schemi dei decreti legislativi sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica, corredati di relazione tecnica, che dia conto della neutralita' finanziaria dei medesimi decreti, affinche' su essi sia espresso il parere delle commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari entro trenta giorni dalla trasmissione. Decorso tale termine, ciascun decreto puo' essere comunque adottato. Qualora il termine per l'espressione del parere scada nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine finale per l'esercizio della delega, o successivamente, quest'ultimo e' prorogato di sessanta giorni.

Art 4.

Delega al Governo per la riforma del libro XI del codice di procedura penale

  1. Il Governo e' delegato ad adottare uno o piu' decreti legislativi per la riforma del libro XI del codice di procedura penale, con le modalita' e nei termini previsti dal comma 2 del presente articolo e nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

    1. prevedere che:

      1) nei rapporti con gli Stati membri dell'Unione europea le estradizioni, le domande di assistenza giudiziaria internazionali, gli effetti delle sentenze penali straniere, l'esecuzione all'estero delle sentenze penali italiane e gli altri rapporti con le autorita' straniere, relativi all'amministrazione della giustizia in materia penale, sono disciplinati dalle norme del Trattato sull'Unione europea e del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, nonche' dagli atti normativi adottati in attuazione dei medesimi. Se tali norme mancano o non dispongono diversamente, si applicano le norme delle convenzioni internazionali in vigore per lo Stato e le norme di diritto internazionale generale. Se anche tali norme mancano o non dispongono diversamente, si applicano le norme del libro XI del codice di procedura penale;

      2) nei rapporti con Stati diversi da quelli membri dell'Unione europea le estradizioni, le domande di assistenza giudiziaria internazionali, gli effetti delle sentenze penali straniere, l'esecuzione all'estero delle sentenze penali italiane e gli altri rapporti con le autorita' straniere, relativi all'amministrazione della giustizia in materia penale, sono disciplinati dalle norme delle convenzioni internazionali in vigore per lo Stato e dalle norme di diritto internazionale generale. Se tali norme mancano o non dispongono diversamente, si applicano le norme del libro XI del codice di procedura penale;

    2. prevedere, in ogni caso, il potere del Ministro della giustizia di non dare corso alle domande di assistenza giudiziaria, alle richieste in materia di estradizione, nonche' alle altre richieste riguardanti i rapporti con le autorita' straniere relativi all'amministrazione della giustizia in materia penale, quando lo Stato richiedente non dia idonee garanzie di reciprocita';

    3. in materia di disciplina processuale dell'assistenza giudiziaria a fini di giustizia penale:

      1) prevedere che il potere del Ministro della giustizia di non dare corso all'esecuzione della domanda di assistenza giudiziaria nei rapporti con gli Stati membri dell'Unione europea sia esercitato nei casi e nei limiti stabiliti dalle convenzioni in vigore tra gli Stati ovvero dagli atti adottati dal Consiglio e dal Parlamento dell'Unione europea e che, nei rapporti con Stati diversi da quelli membri...

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