LEGGE 3 febbraio 2011, n. 7 - Ratifica ed esecuzione della Convenzione relativa allo sdoganamento centralizzato, concernente l'attribuzione delle spese di riscossione nazionali trattenute allorche' le risorse proprie tradizionali sono messe a disposizione del bilancio dell'UE, fatta a Bruxelles il 10 marzo 2009. (11G0047)

Coming into Force25 Febbraio 2011
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/2011/02/24/011G0047/ORIGINAL
Published date24 Febbraio 2011
Enactment Date03 Febbraio 2011
Official Gazette PublicationGU n.45 del 24-02-2011 - Suppl. Ordinario n. 50
Articoli
Art 1.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Promulga la seguente legge: ART. 1. (Autorizzazione alla ratifica).

  1. Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare la Convenzione relativa allo sdoganamento centralizzato, concernente l'attribuzione delle spese di riscossione nazionali trattenute allorche' le risorse proprie tradizionali sono messe a disposizione del bilancio dell'UE, fatta a Bruxelles il 10 marzo 2009.

Art 2.

ART. 2. (Ordine di esecuzione).

  1. Piena ed intera esecuzione e' data alla Convenzione di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformita' a quanto disposto dall'articolo 7 della Convenzione stessa.

Art 3.

ART. 3. (Clausola di monitoraggio).

  1. Ogni sei mesi l'Agenzia delle dogane provvede ad effettuare il monitoraggio degli effetti delle misure della Convenzione di cui all'articolo 1 e trasmette le risultanze al Ministero dell'economia e delle finanze, che riferisce al Parlamento con apposita relazione nei successivi sessanta giorni.

Art 4.

ART. 4. (Entrata in vigore).

  1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addi' 3 febbraio 2011 NAPOLITANO

Berlusconi, Presidente del Consiglio dei

Ministri

Frattini, Ministro degli affari esteri Visto, il Guardasigilli: Alfano

Convenzione

CONVENZIONE

RELATIVA ALLO SDOGANAMENTO CENTRALIZZATO,

CONCERNENTE L'ATTRIBUZIONE DELLE SPESE DI RISCOSSIONE

NAZIONALI TRATTENUTE ALLORCHE' LE RISORSE PROPRIE TRADIZIONALI

SONO MESSE A DISPOSIZIONE DEL BILANCIO DELL'UE

LE PARTI CONTRAENTI, Stati membri dell'Unione europea:

VISTA la decisione 2007/436/CE, EURATOM, del Consiglio, del 7 giugno 2007, relativa al sistema delle risorse proprie delle Comunita' europee ("la decisione"),

CONSIDERANDO il regolamento (CE, Euratom) n. 1150/2000 del Consiglio, del 22 maggio 2000, recante applicazione della succitata decisione relativa al sistema delle risorse proprie ("il regolamento"),

CONSIDERANDO che lo sdoganamento centralizzato, e altre semplificazioni delle formalita' doganali, ai sensi del regolamento (CE) n. 450/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, che istituisce il codice doganale comunitario ("il codice doganale aggiornato") puo' contribuire alla creazione di condizioni propizie al commercio,

CONSIDERANDO che l'autorizzazione unica quale definita all'articolo 1, punto 13 del regolamento (CE) n. 2454/93 della Commissione prevede gli stessi benefici per il periodo fino all'applicazione del codice doganale aggiornato,

CONSIDERANDO la dichiarazione del Consiglio, del 25 giugno 2007, sulla condivisione delle spese di riscossione dei dazi, sull'IVA e sulle statistiche elaborate nel quadro del sistema di sdoganamento centralizzato e la dichiarazione del Consiglio e della Commissione, del 25 giugno 2007, sulla valutazione del funzionamento del sistema di sdoganamento centralizzato,

TENUTO CONTO degli articoli 17 e 120 del codice doganale aggiornato che prevedono rispettivamente il riconoscimento della validita' delle decisioni prese dalle autorita' doganali in tutta la Comunita', nonche' la forza probante dei risultati delle verifiche in tutto il territorio della Comunita',

CONSIDERANDO QUANTO SEGUE:

(1) la gestione dello sdoganamento centralizzato, che puo' essere integrata da semplificazioni delle formalita' doganali, comporta, allorche' le merci sono dichiarate per l'immissione in libera pratica in uno Stato membro ma sono presentate alla dogana di un altro Stato membro, spese amministrative nei due Stati membri. Questo...

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