LEGGE 28 agosto 1997, n. 299 - Ratifica ed esecuzione della convenzione relativa al regime doganale dei containers utilizzati nel trasporto internazionale nel quadro di un pool, fatta a Ginevra il 21 gennaio 1994

Coming into Force16 Settembre 1997
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1997/09/15/097G0329/ORIGINAL
Published date15 Settembre 1997
Enactment Date28 Agosto 1997
Official Gazette PublicationGU n.215 del 15-09-1997 - Suppl. Ordinario n. 184
Articoli

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:

Art 1.
  1. Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare la convenzione relativa al regime doganale dei containers utilizzati nel trasporto internazionale nel quadro di un pool, fatto a Ginevra il 21 gennaio 1994.

Art 2.
  1. Piena ed intera esecuzione e' data alla convenzione di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore in conformita' a quanto disposto dall'articolo 16 della convenzione stessa.

Art 3.
  1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 8 milioni annue a decorrere dal 1996, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1996-1998, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1996, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento riguardante il Ministero degli affari esteri.

  2. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art 4.
  1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addi' 28 agosto 1997 SCALFARO PRODI, Presidente del Consiglio dei

Ministri

DINI, Ministro degli affari esteri Visto, il Guardasigilli: FLICK

Convention

Convention

Parte di provvedimento in formato grafico

Convenzione

TRADUZIONE NON UFFICIALE

CONVENZIONE SUL REGIME DOGANALE DEI CONTENITORI UTILIZZATI IN

COMUNE NELL'AMBITO DI UN "POOL" NEL TRASPORTO INTERNAZIONALE

(Convenzione sull'uso in comune di contenitori)

PREAMBOLO

Le Parti Contraenti,

Consapevoli dell'importanza crescente del trasporto internazionale di merci in contenitori,

Desiderose di promuovere un uso efficace dei contenitori nel trasporto internazionale,

In considerazione della necessita' di agevolare le procedure amministrative per ridurre il trasporto di unita' vuote,

Hanno convenuto quanto segue

CAPITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI
Articolo 1 - Definizioni

Ai fini della presente Convenzione,

a) l'espressione "dazi ed imposizioni all'importazione" indica i dazi doganali e tutte le altre imposizioni, tasse, canoni ed altri oneri riscossi all'atto dell'importazione o in occasione dell'importazione di merci, ad eccezione dei canoni e degli oneri il cui ammontare e' limitato al costo approssimativo dei servizi resi;

b) il termine "contenitore" indica un mezzo di trasporto (gabbia montacarichi, cisterna amovibile o ogni altro mezzo analogo):

i) che costituisce uno scomparto totalmente o parzialmente chiuso destinato a contenere merci;

ii) di natura permanente e quindi sufficientemente resistente da consentire il suo uso ripetuto;

iii) specialmente progettato per agevolare il trasporto di

merci, con una o piu' modalita' di trasporto, senza manipolazione intermedia del carico;

iv) progettato in modo da essere agevolmente manipolato in

particolare al momento del suo trasbordo da un mezzo di trasporto ad un altro;

v) progettato in maniera da essere agevole da riempire e da svuotare;

vi) avente un volume interno di un metro cubo o piu', salvo per i contenitori per via aerea,

le "casse amovibili" e le "piattaforme caricabili" sono assimilate ai contenitori;

il termine "contenitore" include i contenitori via aerea normalizzati di volume interno inferiore ad un metro cubo, a condizione che siano conformi ai requisiti cui ai capoversi i) a v);

il termine "contenitore" include gli accessori e gli equipaggiamenti del contenitore adeguati al tipo in questione, a condizione che siano trasportati con il contenitore. Il termine "contenitore" non comprende i veicoli, gli accessori o le parti di ricambio dei veicoli, ne' gli imballaggi;

c) il termine "parzialmente chiuso", applicato ai contenitori di cui al capoverso b) i) dell'articolo 1, indica i contenitori generalmente costituiti da una piattaforma e da una sovrastruttura che delimita uno spazio di carico equivalente a quello di un contenitore chiuso. La sovrastruttura e' generalmente fatta da elementi metallici che costituiscono la carcassa di un contenitore. Questi tipi di contenitori possono comportare anche una o piu' pareti laterali o frontali. Alcuni di questi contenitori hanno semplicemente una copertura a mo' di tetto collegata con la piattaforma mediante sostegni verticali. I contenitori di questo tipo sono utilizzati in particolare per il trasporto di merci voluminose: (automobili, ad esempio);

d) il termine "cassa amovibile" indica uno scomparto di carico che non e' munito di alcun mezzo di locomozione ed e' specificamente progettato per essere trasportato su un veicolo stradale, il telaio di questo veicolo, e la parte inferiore della cassa amovibile essendo adattati a tal fine. Il termine indica anche una cassa monile consistente in uno scomparto di carico progettato in particolare per il trasporto combinato ferrovia/strada;

e) il termine "piattaforma caricabile" indica una piattaforma da carico senza alcuna sovrastruttura o con una sovrastruttura incompleta, ma con la stessa lunghezza e larghezza di quella della base di un contenitore ed equipaggiata con accessori di tipo cuneo superiori ed inferiori in modo da poter utilizzare alcuni degli stessi dispositivi di fissaggio e di sollevamento;

f) il termine "riparazione" concerne esclusivamente piccole operazioni di riparazione o di manutenzione corrente di un contenitore;

g) il termine "accessori ed equipaggiamenti del contenitore" comprende in particolare i seguenti dispositivi, anche se amovibili:

i) equipaggiamenti per controllare, modificare o mantenere la temperatura all'interno del contenitore;

ii) piccoli apparecchi come termostati o registratori d'impatto

progettati per indicare o registrare le variazioni delle condizioni ambientali e d'impatto;

iii) pareti interne, palette, scaffalature, supporti, ganci,

tendoni, sacchi ed altri dispositivi analoghi specificamente progettati per essere utilizzati nei contenitori;

h) il termine "pool" indica l'utilizzazione in comune di contenitori ai sensi di un accordo;

i) il termine "Membro del pool" indica il gestore di contenitori che e' Parte all'accordo istitutivo del pool;

j) il termine "gestore" di un contenitore indica la persona che, proprietaria o non di tale contenitore, ne controlla effettivamente l'utilizzazione;

k) il termine "persona" indica sia le persone fisiche che le persone giuridiche;

l) l'espressione "compensazione equivalente" indica il sistema che consente la riesportazione o la reimportazione di un contenitore dello stesso tipo di un altro gia' importato o esportato;

m) il termine "traffico interno" indica il trasporto di merci caricate nel territorio di una Parte Contraente per essere scaricate in un luogo sito nel territorio della stessa Parte Contraente;

n) il termine "Parte Contraente" indica uno Stato o una organizzazione d'integrazione economica regionale Parte della presente Convenzione;

o) il termine "organizzazione d'integrazione economica regionale" indica un'organizzazione costituita e composta dagli Stati di cui all'articolo 14, paragrafi 1 e 2 della presente Convenzione ed avente competenza ad adottare una propria legislazione vincolante per i suoi Stati Membri per quanto riguarda le materie previste dalla presente Convenzione, ed a decidere, in base alle sue procedure interne, di firmare, ratificare la presente Convenzione o di aderire ad essa;

p) il termine "ratifica" indica la ratifica vera e propria, l'accettazione o l'approvazione.

Articolo 2 - Obiettivo

La presente Convenzione e' intesa ad agevolare l'uso in comune di contenitori da parte dei membri di un...

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