LEGGE 3 maggio 2019, n. 39 - Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla manipolazione di competizioni sportive, fatta a Magglingen il 18 settembre 2014

Coming into Force17 Maggio 2019
Published date16 Maggio 2019
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/2019/05/16/19G00046/ORIGINAL
Enactment Date03 Maggio 2019
Official Gazette PublicationGU n.113 del 16-05-2019
Articoli

La Camera dei deputati ed il Senato della repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Promulga la seguente legge:

Art 1.

Autorizzazione alla ratifica

  1. Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare la Convenzione del Consiglio d'Europa sulla manipolazione di competizioni sportive, fatta a Magglingen il 18 settembre 2014.

Art 2.

Ordine di esecuzione

  1. Piena ed intera esecuzione e' data alla Convenzione di cui all'articolo 1 della presente legge, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformita' a quanto disposto dall'articolo 32 della medesima Convenzione.

Art 3.

Autorita' per la regolamentazione delle scommesse sportive ai sensi dell'articolo 9 della Convenzione

  1. L'autorita' per la regolamentazione delle scommesse sportive ai sensi dell'articolo 9 della Convenzione di cui all'articolo 1 della presente legge e' l'Agenzia delle dogane e dei monopoli.

Art 4.

Applicazione di pene accessorie

  1. Dopo l'articolo 5 della legge 13 dicembre 1989, n. 401, e' inserito il seguente:

Art. 5-bis (Confisca). - 1. Nel caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti, a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per uno dei delitti previsti dagli articoli 1 e 4 della presente legge, e' sempre ordinata la confisca delle cose, dei beni e degli strumenti informatici o telematici che servirono o furono destinati a commettere il reato e delle cose e dei beni che ne costituiscono il prodotto, il profitto o il prezzo, salvo che appartengano a persone estranee al reato medesimo.

2. Nel caso in cui non sia possibile procedere alla confisca di cui al comma 1, il giudice ordina la confisca di beni di valore equivalente a quelli che costituiscono il prodotto, il profitto o il prezzo del reato e di cui il reo ha la disponibilita', anche indirettamente o per interposta persona. Si applica il terzo comma dell'articolo 322-ter del codice penale

.

Art 5.

Reati in materia di frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati

  1. Dopo l'articolo 25-terdecies del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, e' inserito il seguente:

Art. 25-quaterdecies (Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati). - 1. In relazione alla commissione dei reati di cui agli articoli 1 e 4 della legge 13 dicembre 1989, n. 401, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

a) per i delitti, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;

b) per le contravvenzioni, la sanzione pecuniaria fino a duecentosessanta quote.

2. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 1, lettera a), del presente articolo, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a un anno

.

Art 6.

Clausola di invarianza finanziaria

  1. Le amministrazioni pubbliche interessate provvedono all'attuazione delle disposizioni di cui alla presente legge con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art 7.

Entrata in vigore

  1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addi' 3 maggio 2019 MATTARELLA

Conte, Presidente del Consiglio dei

ministri

Moavero Milanesi, Ministro degli

affari esteri e della cooperazione

internazionale Visto, il Guardasigilli: Bonafede

Convention
Allegato

Council of Europe Convention on the Manipulation of Sports Competitions

Convention du Conseil de l'Europe sur la manipulation de competitions sportives

Magglingen/Macolin, 18.IX.2014

Parte di provvedimento in formato grafico

Convenzione

Parte di provvedimento in formato grafico

Serie dei trattati del Consiglio d'Europa - N. 215

Convenzione del Consiglio d'Europa sulla manipolazione delle competizioni sportive

Magglingen/Macolin, 18.9.2014

Preambolo

Gli Stati membri del Consiglio d'Europa e gli altri firmatari della presente Convenzione,

Considerando che il Consiglio d'Europa e' chiamato a realizzare un'unione piu' marcata tra i suoi membri;

Considerando il piano d'azione del terzo vertice dei capi di Stato e di governo del Consiglio d'Europa (Varsavia, 16-17 maggio 2005), che ha raccomandato il proseguimento delle attivita' del Consiglio d'Europa che fanno da punto di riferimento nel settore dello sport;

Considerando che e' necessario elaborare ulteriormente un quadro comune, europeo e globale, per lo sviluppo dello sport, sulla base delle nozioni di democrazia pluralista, stato di diritto, diritti umani ed etica dello sport;

Consapevoli che la manipolazione di competizioni sportive puo' riguardare ogni paese e ogni tipo di sport a livello mondiale, e sottolineando che tale fenomeno, in quanto minaccia globale all'integrita' dello sport, richiede una risposta globale sostenuta anche dagli Stati che non sono membri del Consiglio d'Europa;

Preoccupati per il coinvolgimento delle attivita' criminali, in particolare del crimine organizzato, nella manipolazione delle competizioni sportive, e per la sua natura transnazionale;

Richiamando la Convenzione per la salvaguardia dei Diritti dell'Uomo e delle Liberta' fondamentali (1950, ETS n. 5) e i suoi protocolli, la Convenzione europea sulla violenza e i disordini degli spettatori durante le manifestazioni sportive, segnatamente nelle partite di calcio (1985, ETS n. 120), la Convenzione contro il doping (1989, ETS n. 135), la Convenzione penale sulla corruzione (1999, ETS n. 173) e la Convenzione del Consiglio d'Europa sul riciclaggio, la ricerca, il sequestro e la confisca dei proventi di reato e sul finanziamento del terrorismo (2005, CETS n. 198);

Richiamando la Convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalita' organizzata transnazionale (2000) e i relativi protocolli;

Richiamando inoltre la Convenzione delle Nazioni Unite contro la corruzione (2003);

Ricordando l'importanza di indagare efficacemente senza indebiti ritardi sui reati che rientrano nella loro giurisdizione;

Ricordando il ruolo fondamentale dell'Organizzazione internazionale della polizia criminale (Interpol) nel facilitare la cooperazione tra le autorita' incaricate dell'applicazione della legge oltre alla cooperazione giudiziaria;

Sottolineando che le organizzazioni sportive hanno la responsabilita' di individuare e sanzionare la manipolazione delle competizioni sportive perpetrata da persone soggette alla loro autorita';

Riconoscendo i risultati gia' conseguiti nella lotta alla manipolazione delle competizioni sportive;

Convinti che una lotta efficace contro la manipolazione delle competizioni sportive richieda una cooperazione nazionale e internazionale rinforzata, rapida, sostenibile e ben funzionante;

Viste le raccomandazioni del Comitato dei Ministri agli Stati membri Rec(92)13rev sulla Carta europea dello sport riveduta; CM/Rec(2010)9 sul Codice di etica sportiva riveduto; Rec(2005)8 sui principi della buona governance nello sport e CM/Rec(2011)10 sulla promozione dell'integrita' dello sport per contrastare la manipolazione dei risultati, in particolare le partite truccate;

Alla luce dei lavori e delle conclusioni delle seguenti conferenze:

- Consiglio d'Europa - 11a conferenza dei Ministri responsabili per lo Sport, Atene, 11-12 dicembre 2008;

- Consiglio d'Europa - 18a conferenza informale dei Ministri responsabili per lo Sport (Baku, 22 settembre 2010) sulla promozione dell'integrita' dello sport contro le manipolazioni dei risultati (partite truccate);

- Consiglio d'Europa - 12a conferenza dei Ministri responsabili per lo Sport (Belgrado, 15 marzo 2012) in particolare per quanto riguarda la stesura di un nuovo strumento giuridico internazionale contro la manipolazione dei risultati sportivi;

- UNESCO - 5a Conferenza dei Ministri e degli alti funzionari responsabili per l'Educazione fisica e lo sport (MINEPS V);

Convinti che il dialogo e la cooperazione tra le autorita' pubbliche, le organizzazioni sportive, gli organizzatori di competizioni e gli operatori delle scommesse sportive a livello nazionale e internazionale, sulla base di fiducia e rispetto mutui, siano essenziali nella ricerca di risposte comuni efficaci alle sfide poste dal problema della manipolazione delle competizioni sportive;

Riconoscendo che lo sport, basato su una competizione leale ed equa, presenta un carattere di imprevedibilita', e necessita di un contrasto vigoroso ed efficace delle pratiche e dei comportamenti sportivi non etici;

Sottolineando la loro convinzione che l'applicazione coerente dei principi della buona governance e dell'etica nello sport sia un fattore importante nell'eliminazione della corruzione, della manipolazione delle competizioni sportive e di altri tipi di abusi nello sport;

Riconoscendo che, in conformita' al principio di autonomia dello sport, le organizzazioni sportive sono responsabili per lo sport e hanno responsabilita' disciplinari e di autoregolamentazione nella lotta alla manipolazione delle competizioni sportive, ma anche che le autorita' pubbliche, ove appropriato, proteggono l'integrita' dello sport;

Riconoscendo che lo sviluppo delle attivita' nel settore delle scommesse sportive, in particolare quelle illegali, aumenta il rischio di tali manipolazioni;

Considerando che la manipolazione delle competizioni...

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