Ai fini della presente Convenzione, a meno che il contesto non
richieda una diversa interpretazione:
(a) il termine "Italia" designa la Repubblica Italiana e include tutte le aree al di la' delle acque territoriali sulle quali l'Italia, conformemente alla propria legislazione e alle norme del Diritto Internazionale, esercita la propria sovranita' per quanto attiene all'esplorazione e allo sfruttamento delle risorse naturali
del fondo marino, del sottosuolo e delle acque sovrastanti;
(b) il termine "Qatar" designa il territorio, le acque territoriali ed interne dello Stato del Qatar, inclusi lo spazio aereo sovrastante, i suoi suolo e sottosuolo, la zona economica e la piattaforma continentale su cui lo Stato del Qatar esercita la propria sovranita' e la propria giurisdizione ai sensi della
legislazione del Qatar e conformemente al diritto internazionale;
(c) le espressioni "uno Stato contraente" e "l'altro Stato contraente" designano, come il contesto richiede, il Qatar o
l'Italia;
(d) il termine "persona" comprende una persona fisica, una societa'
ed ogni altra associazione di persone;
(e) il termine "societa'" designa qualsiasi persona giuridica o qualsiasi ente che e' considerato persona giuridica ai fini
dell'imposizione;
(f) le espressioni "impresa di uno Stato contraente" e "impresa dell'altro Stato contraente" designano rispettivamente un'impresa esercitata da un residente di uno Stato contraente e un'impresa
esercitata da un residente dell'altro Stato contraente;
(g) l'espressione "traffico internazionale" designa qualsiasi attivita' di trasporto effettuato per mezzo di una nave o di un aeromobile da parte di un'impresa la cui sede di direzione effettiva e' situata in uno Stato contraente, ad eccezione del caso in cui la nave o l'aeromobile sia utilizzato esclusivamente tra localita'
situate nell'altro Stato contraente;
(h) il termine "cittadini" designa:
(i) le persone fisiche che hanno la nazionalita' di uno Stato
contraente;
(ii) le persone giuridiche, le societa' di persone, e le associazioni costituite in conformita' della legislazione in vigore in uno Stato
contraente;
(i) l'espressione "autorita' competente" designa:
(i) per quanto concerne l'Italia, il Ministero dell'Economia e delle
Finanze.
(ii) per quanto concerne il Qatar, il Ministero delle Finanze.