LEGGE 2 luglio 2010, n. 118 - Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo dello Stato del Qatar per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire l'evasione fiscale, con Protocollo Aggiuntivo, fatta a Roma il 15 ottobre 2002 e del Protocollo di rettifica del testo in lingua italiana della Convenzione e del suo Protocollo Aggiuntivo, fatto a Doha il 19 marzo 2007. (10G0142)

Coming into Force29 Luglio 2010
Enactment Date02 Luglio 2010
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/2010/07/28/010G0142/CONSOLIDATED/20100802
Published date28 Luglio 2010
Official Gazette PublicationGU n.174 del 28-07-2010 - Suppl. Ordinario n. 168
Articoli

La Camera dei deputati ed il senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA promulga la seguente legge:

Art 1.

Autorizzazione alla ratifica

  1. Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare la Convenzione tra il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo dello Stato del Qatar per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire l'evasione fiscale, con Protocollo Aggiuntivo, fatta a Roma il 15 ottobre 2002 e il Protocollo di rettifica del testo in lingua italiana della Convenzione e del suo Protocollo Aggiuntivo, fatto a Doha il 19 marzo 2007.

Art 2.

Ordine di esecuzione

  1. Piena ed intera esecuzione e' data alla Convenzione di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore in conformita' a quanto disposto dall'articolo 30 della Convenzione stessa.

Art 3.

Copertura finanziaria

  1. All'onere derivante dalla presente legge, pari a euro 43.000 per l'anno 2010 ed euro 158.000 a decorrere dall'anno 2011 si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3 della legge 4 giugno 1997, n. 170.

  2. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art 4.

Entrata in vigore

  1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addi' 2 luglio 2010 NAPOLITANO

Berlusconi, Presidente del

Consiglio dei Ministri

Frattini, Ministro degli affari

esteri Visto, il Guardasigilli: Alfano

Convenzione

CONVENZIONE

TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA ED IL GOVERNO DELLO STATO DEL QATAR PER EVITARE LE DOPPIE IMPOSIZIONI IN MATERIA DI IMPOSTE SUL

REDDITO E PER PREVENIRE L'EVASIONE FISCALE.

Il Governo della Repubblica Italiana e il Governo dello Stato del

Qatar,

desiderosi di concludere una Convenzione per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire

l'evasione fiscale;

hanno convenuto quanto segue:

Articolo 1 - CAMPO DI APPLICAZIONE DELLA CONVENZIONE

La presente Convenzione si applica alle persone che sono residenti di

uno o di entrambi gli Stati contraenti.

Articolo 2 - IMPOSTE CONSIDERATE
  1. La presente Convenzione si applica alle imposte sul reddito prelevate per conto di ciascuno degli Stati contraenti, delle sue suddivisioni politiche o amministrative o dei suoi enti locali,

    qualunque sia il sistema di prelevamento.

  2. Sono considerate imposte sul reddito le imposte prelevate sul reddito complessivo o su elementi del reddito, comprese le imposte sugli utili derivanti dall'alienazione di beni mobili o immobili, le imposte sull'ammontare complessivo degli stipendi e dei salari

    corrisposti dalle imprese, nonche' le imposte sui plusvalori.

  3. Le imposte attuali cui si applica la Convenzione sono in

    particolare:

    (a) per quanto concerne l'Italia:

    (i) l'imposta sul reddito delle persone fisiche;

    (ii) l'imposta sul reddito delle persone giuridiche;

    (iii) l'imposta regionale sulle attivita' produttive;

    ancorche' riscosse mediante ritenuta alla fonte;

    (qui di seguito indicate quali "imposta italiana").

    (b) per quanto concerne il Qatar:

    (i) l'imposta sul reddito;

    (qui di seguito indicata quale "imposta del Qatar");

  4. La Convenzione si applichera' anche alle imposte future di natura identica o analoga che verranno istituite dopo la data della firma della presente Convenzione in aggiunta o in sostituzione delle imposte esistenti. Le autorita' competenti degli Stati contraenti si notificheranno le modifiche importanti apportate alle rispettive

    legislazioni fiscali.

Articolo 3 - DEFINIZIONI GENERALI
  1. Ai fini della presente Convenzione, a meno che il contesto non

    richieda una diversa interpretazione:

    (a) il termine "Italia" designa la Repubblica Italiana e include tutte le aree al di la' delle acque territoriali sulle quali l'Italia, conformemente alla propria legislazione e alle norme del Diritto Internazionale, esercita la propria sovranita' per quanto attiene all'esplorazione e allo sfruttamento delle risorse naturali

    del fondo marino, del sottosuolo e delle acque sovrastanti;

    (b) il termine "Qatar" designa il territorio, le acque territoriali ed interne dello Stato del Qatar, inclusi lo spazio aereo sovrastante, i suoi suolo e sottosuolo, la zona economica e la piattaforma continentale su cui lo Stato del Qatar esercita la propria sovranita' e la propria giurisdizione ai sensi della

    legislazione del Qatar e conformemente al diritto internazionale;

    (c) le espressioni "uno Stato contraente" e "l'altro Stato contraente" designano, come il contesto richiede, il Qatar o

    l'Italia;

    (d) il termine "persona" comprende una persona fisica, una societa'

    ed ogni altra associazione di persone;

    (e) il termine "societa'" designa qualsiasi persona giuridica o qualsiasi ente che e' considerato persona giuridica ai fini

    dell'imposizione;

    (f) le espressioni "impresa di uno Stato contraente" e "impresa dell'altro Stato contraente" designano rispettivamente un'impresa esercitata da un residente di uno Stato contraente e un'impresa

    esercitata da un residente dell'altro Stato contraente;

    (g) l'espressione "traffico internazionale" designa qualsiasi attivita' di trasporto effettuato per mezzo di una nave o di un aeromobile da parte di un'impresa la cui sede di direzione effettiva e' situata in uno Stato contraente, ad eccezione del caso in cui la nave o l'aeromobile sia utilizzato esclusivamente tra localita'

    situate nell'altro Stato contraente;

    (h) il termine "cittadini" designa:

    (i) le persone fisiche che hanno la nazionalita' di uno Stato

    contraente;

    (ii) le persone giuridiche, le societa' di persone, e le associazioni costituite in conformita' della legislazione in vigore in uno Stato

    contraente;

    (i) l'espressione "autorita' competente" designa:

    (i) per quanto concerne l'Italia, il Ministero dell'Economia e delle

    Finanze.

    (ii) per quanto concerne il Qatar, il Ministero delle Finanze.

  2. Per l'applicazione della presente Convenzione da parte di uno Stato contraente, le espressioni ivi non definite, a meno che il contesto non richieda una diversa interpretazione, hanno il significato che ad esse e' attribuito dalla legislazione di detto

    Stato relativa alle imposte oggetto della Convenzione.

Articolo 4 - RESIDENTI
  1. Ai fini della presente Convenzione, l'espressione "residente di uno Stato contraente" designa ogni persona che, in virtu' della legislazione di detto Stato, e' ivi assoggettata ad imposta, a motivo del suo domicilio, della sua residenza, della sede della sua direzione o di ogni altro criterio di natura analoga. Tuttavia, tale espressione non comprende le persone che sono assoggettate ad imposta in detto Stato soltanto per il reddito che esse ricavano da fonti

    situate in detto Stato.

  2. Quando, in base alle disposizioni del paragrafo 1, una persona fisica e' considerata residente di entrambi gli Stati contraenti, la

    sua situazione e' determinata nel seguente modo:

    (a) detta persona e' considerata residente soltanto dello Stato nel quale ha un'abitazione permanente; quando essa dispone di un'abitazione permanente in entrambi gli Stati, e' considerata residente dello Stato nel quale le sue relazioni personali ed

    economiche sono piu' strette (centro degli interessi vitali);

    (b) se non si puo' determinare lo Stato nel quale detta persona ha il centro dei suoi interessi vitali, o se la medesima non ha un'abitazione permanente in alcuno degli Stati, essa e' considerata

    residente dello Stato in cui soggiorna abitualmente;

    (c) se detta persona soggiorna abitualmente in entrambi gli Stati, ovvero non soggiorna abitualmente in alcuno di essi, essa e' considerata residente soltanto dello Stato del quale ha la

    nazionalita';

    (d) se detta persona ha la nazionalita' di entrambi gli Stati, o se non ha la nazionalita' di alcuno di essi, le autorita' competenti

    degli Stati risolvono la questione di comune accordo.

  3. Quando, in base alle disposizioni del paragrafo 1, una persona diversa da una persona fisica e residente di entrambi gli Stati contraenti, si ritiene che essa e' residente soltanto dello Stato in

    cui si trova la sede della sua direzione effettiva.

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