LEGGE 30 luglio 1998, n. 291 - Ratifica ed esecuzione della convenzione elaborata in base all'articolo K.3 del trattato dell'Unione europea sull'uso dell'informatica nel settore doganale, fatta a Bruxelles il 26 luglio 1995

Coming into Force21 Agosto 1998
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1998/08/20/098G0333/ORIGINAL
Published date20 Agosto 1998
Enactment Date30 Luglio 1998
Official Gazette PublicationGU n.193 del 20-08-1998 - Suppl. Ordinario n. 140
Articoli

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:

Art 1.
  1. Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare la convenzione elaborata in base all'articolo K.3 del trattato sull'Unione europea sull'uso dell'informatica nel settore doganale, fatta a Bruxelles il 26 luglio 1995.

Art 2.
  1. Piena ed intera esecuzione e' data alla convenzione di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformita' a quanto disposto dall'articolo 24, paragrafo 3, della convenzione stessa.

Art 3.
  1. Con provvedimento del Ministro delle finanze e', ai sensi dell'articolo 10 della convenzione, designata l'Amministrazione doganale responsabile del sistema informativo doganale.

Art 4.
  1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addi' 30 luglio 1998

SCALFARO

PRODI, Presidente del Consiglio dei Ministri

DINI, Ministro degli affari esteri Visto, il Guardasigilli: FLICK

Convenzione

CONVENZIONE

ELABORATA IN BASE ALL'ARTICOLO K.3

DEL TRATTATO SULL'UNIONE EUROPEA

SULL'USO DELL'INFORMATICA

NEL SETTORE DOGANALE

LE ALTE PARTI CONTRAENTI DELLA PRESENTE CONVENZIONE, STATI MEMBRI DELL'UNIONE EUROPEA,

FACENDO RIFERIMENTO all'atto del Consiglio dell'Unione europea del 26/07/95,

RICHIAMANDO gli impegni contenuti nella convenzione per la mutua assistenza tra le rispettive amministrazioni doganali, firmata a Roma il 7 settembre 1967,

CONSIDERANDO che le amministrazioni doganali, insieme ad altre autorita' competenti, sono responsabili, alle frontiere esterne della Comunita' ed entro i suoi confini territoriali, della prevenzione, ricerca e repressione delle infrazioni sia alle norme comunitarie che alle leggi nazionali, in particolare a quelle contemplate agli articoli 36 e 223 del trattato che istituisce la Comunita' europea,

CONSIDERANDO che la salute, la moralita' e la sicurezza dei cittadini sono gravemente minacciate dall'aumento di traffici illeciti di tutti i generi,

CONVINTI che e' necessario intensificare la cooperazione tra le amministrazioni doganali mediante l'introduzione di procedure che consentano loro di agire in comune e di scambiarsi dati personali e di altro genere relativi ai traffici illeciti, avvalendosi della nuova tecnologia per la gestione e la trasmissione di tali informazioni, fatte salve le disposizioni della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla protezione delle persone con riferimento al trattamento automatizzato dei dati di carattere personale, firmata a Strasburgo il 28 gennaio 1981,

TENENDO PRESENTE che l'attivita' quotidiana delle amministrazioni doganali comporta l'applicazione di disposizioni sia comunitarie che non comunitarie e che e' pertanto necessario assicurare che le disposizioni sulla mutua assistenza e cooperazione amministrativa in ambo i settori evolvano, per quanto possibile, allo stesso modo,

HANNO CONVENUTO LE DISPOSIZIONI CHE SEGUONO:

TITOLO I Definizioni
ARTICOLO 1

Ai fini della presente Convenzione, si intendono per

1) "leggi nazionali", le disposizioni legislative o regolamentari di uno Stato membro la cui applicazione competa in tutto o in parte all'amministrazione doganale di tale Stato, riguardanti:

- la circolazione delle merci soggette a misure di divieto, restrizione o controllo, in particolare alle misure contemplate agli articoli 36 e 223 del trattato che istituisce la Comunita' economica europea;

- il trasferimento, la conversione, l'occultamento o la dissimulazione di beni o proventi derivanti, direttamente o indirettamente, dal traffico internazionale illecito di stupefacenti o utilizzati a tal fine;

2) "dati personali", qualsiasi informazione riguardante un individuo identificato o identificabile;

3) "Stato membro che ha fornito i dati", uno Stato che inserisce dati nel Sistema informativo doganale.

TITOLO II Istituzione di un sistema informativo doganale
ARTICOLO 2
  1. Le amministrazioni doganali degli Stati membri istituiscono e mantengono un Sistema informativo automatizzato comune a fini doganali, in appresso denominato "Sistema informativo doganale".

  2. Il Sistema informativo doganale ha lo scopo, secondo le disposizioni della presente convenzione, di facilitare la prevenzione, la ricerca e il perseguimento di gravi infrazioni alle leggi nazionali rendendo piu' efficaci, mediante la rapida diffusione di informazioni, le procedure di cooperazione e di controllo delle amministrazioni doganali degli Stati membri.

TITOLO III Funzionamento e utilizzazione del sistema informativo doganale
ARTICOLO 3
  1. Il Sistema informativo doganale consiste in una base di dati centrale cui si puo' accedere tramite terminali in ogni Stato membro.

    Il Sistema comprende esclusivamente dati, compresi i dati personali, necessari al raggiungimento del proprio scopo di cui all'articolo 2, paragrafo 2, relativi alle categorie seguenti:

    (i) merci;

    (ii) mezzi di trasporto;

    (iii) imprese;

    (iv) persone;

    (v) tendenze in materia di frode;

    (vi) disponibilita' di competenze professionali.

  2. La Commissione provvede alla gestione tecnica dell'infrastruttura del Sistema informativo doganale secondo le regole previste dalle disposizioni d'applicazione adottate in sede di Consiglio.

    La Commissione riferisce della gestione al comitato di cui all'articolo 16.

  3. La Commissione comunica a detto comitato le disposizioni pratiche adottate per la gestione tecnica.

ARTICOLO 4

Gli Stati membri stabiliscono gli elementi da includere nel Sistema informativo doganale relativamente a ciascuna delle categorie da (i) a (vi) dell'articolo 3 per quanto necessario alla realizzazione dello scopo del Sistema. Nelle categorie (v) e (vi) dell'articolo 3 non devono figurare in nessun caso dati personali. Gli elementi inclusi riguardo alle persone, sono al massimo i seguenti:

(i) cognome, cognome da nubile, nome e pseudonimi;

(ii) data e luogo di nascita;

(iii) cittadinanza;

(iv) sesso;

(v) segni particolari oggettivi e permanenti;

(vi) motivo dell'inclusione dei dati;

(vii) azione proposta;

(viii) codice di allarme atto a segnalare che la persona ha gia'

fatto uso di armi o di violenza ovvero e' sfuggita alle

autorita'.

Non sono comunque inclusi i dati a carattere personale elencati all'articolo 6, prima fase, della convenzione del Consiglio d'Europa sulla protezione delle persone con riferimento al trattamento automatizzato dei dati di carattere personale, firmata a Strasburgo il 28 gennaio 1981, in appresso denominata "convenzione di Strasburgo 1981".

ARTICOLO 5
  1. I dati delle categorie da (i) a (iv) dell'articolo 3 sono inseriti nel Sistema informativo doganale soltanto ai fini dell'osservazione e di rendiconto, di sorveglianza discreta o di controlli specifici.

  2. Ai fini delle azioni di cui al paragrafo 1, i dati personali nell'ambito delle categorie da (i) a (iv) dell'articolo 3 possono essere inseriti nel Sistema informativo doganale soltanto se, specialmente sulla base di precedenti attivita' illecite, vi sono motivi sostanziali per ritenere che la persona interessata abbia effettuato, stia effettuando o intenda effettuare gravi infrazioni alle leggi nazionali.

ARTICOLO 6
  1. Se le azioni suggerite di cui all'articolo 5, paragrafo 1 sono attuate, e' possibile raccogliere e trasmettere interamente o in parte, le informazioni seguenti allo Stato membro che ha fornito i dati:

    (i) l'avvenuta individuazione della merce, del mezzo di

    trasporto, dell'impresa o della persona oggetto di

    segnalazione;

    (ii) il luogo, l'ora o il motivo del controllo;

    (iii) l'itinerario e la destinazione del viaggio;

    (iv) le persone che accompagnano la persona in questione o gli

    occupanti del mezzo di trasporto utilizzato;

    (v) il mezzo di trasporto utilizzato;

    (vi) gli oggetti trasportati;

    (vii) le circostanze relative all'individuazione della merce, dei mezzi di trasporto, della societa' e della persona.

    Quando dette informazioni sono raccolte nel quadro delle azioni di sorveglianza discreta, occorre prendere iniziative intese a garantire che la discrezione della sorveglianza non sia compromessa.

  2. Nel quadro dei controlli specifici di cui all'articolo 5, paragrafo 1, le persone, i mezzi di trasporto e gli oggetti possono essere ispezionati, entro i limiti permessi e a norma delle leggi, dei regolamenti e delle procedure dello Stato membro in cui ha luogo l'ispezione. Se la legislazione...

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