LEGGE 6 aprile 1977, n. 184 - Ratifica ed esecuzione della convenzione sulla protezione del patrimonio culturale e naturale mondiale, firmata a Parigi il 23 novembre 1972

Coming into Force28 Maggio 1977
Enactment Date06 Aprile 1977
Published date13 Maggio 1977
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1977/05/13/077U0184/ORIGINAL
Official Gazette PublicationGU n.129 del 13-05-1977 - Suppl. Ordinario
Articoli

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:

Art 1.

Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare la convenzione sulla protezione del patrimonio culturale e naturale mondiale, firmata a Parigi il 23 novembre 1972.

Art 2.

Piena ed intera esecuzione e' data alla convenzione di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformita' all'articolo 33 della convenzione stessa.

Art 3.

All'onere derivante dalla attuazione della presente legge nell'anno finanziario 1976 valutato in L. 18.500.000, si provvede mediante riduzione del fondo speciale di cui al capitolo 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno medesimo.

All'onere relativo all'anno finanziario 1977, valutato in L. 35.000.000, si provvede mediante riduzione del corrispondente capitolo 6856 per l'esercizio 1977.

Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addi' 6 aprile 1977 LEONE ANDREOTTI - FORLANI - PANDOLFI - STAMMATI - PEDINI - ANTONIOZZI Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO

Convention

CONVENTION POUR LA PROTECTION DU PATRIMOINE MONDIAL, CULTUREL ET NATUREL

Parte di provvedimento in formato grafico

Convenzione

TRADUZIONE NON UFFICIALE

N.B. - I testi facenti fede sono unicamente quelli indicati nella convenzione.

CONVENZIONE SULLA PROTEZIONE DEL PATRIMONIO CULTURALE E NATURALE MONDIALE

La conferenza generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'Educazione, la Scienza e la Cultura, riunitasi a Parigi dal 17 ottobre al 21 novembre 1972, nella sua diciassettesima sessione,

Constatando che il Patrimonio culturale e quello naturale sono sempre piu' minacciati dalla distruzione provocata, non solo da cause tradizionali di degradazione, ma anche dall'evoluzione della vita sociale ed economica che aggravano la situazione con fenomeni di alterazione o di distruzione ancora piu' pericolosi,

Considerando che la degradazione o la sparizione di un bene del patrimonio culturale e naturale costituisce un impoverimento nefasto del patrimonio di tutti i popoli del mondo,

Considerando che la tutela di questo patrimonio a livello nazionale e' spesso insufficiente per l'ampiezza dei mezzi che richiede e l'insufficienza delle risorse economiche, scientifiche e tecniche del Paese sul cui territorio si trova il bene da salvaguardare,

Tenuto presente che lo Statuto dell'Organizzazione prevede che essa aiutera' al mantenimento al progresso e alla diffusione del sapere, vegliando per la conservazione e la tutela del patrimonio universale e raccomandando ai popoli interessati le convenzioni internazionali necessarie a tale scopo,

Considerando che le convenzioni, le raccomandazioni e le risoluzioni internazionali esistenti in favore dei beni culturali dimostrano l'importanza che presenta per tutti i popoli del mondo la salvaguardia di beni unici e insostituibili a qualsiasi popolo essi appartengano,

Considerando che alcuni beni del patrimonio culturale e naturale presentano un interesse eccezionale che richiede la loro conservazione come parte del patrimonio mondiale di tutta l'umanita', Considerando che, in relazione all'ampiezza e alla gravita' dei nuovi pericoli che incombono, tutta la collettivita' internazionale deve partecipare alla tutela del patrimonio naturale e culturale di valore universale eccezionale, prestando un'assistenza collettiva che, senza sostituirsi all'azione dello Stato interessato, la completi efficacemente,

Considerando che e' indispensabile a questo scopo adottare nuove disposizioni convenzionali che stabiliscano un sistema di protezione collettiva del patrimonio culturale e naturale di valore eccezionale, organizzato in maniera permanente e secondo metodi scientifici e moderni,

Avendo deciso, nella sua sedicesima sessione, che questa questione sarebbe stata oggetto di una Convenzione internazionale,

Adotta in data odierna, 16 novembre 1972, la presente Convenzione:

Articolo 1

Ai fini della presente Convenzione sono considerati "patrimonio culturale":

- i monumenti: opere di architettura, di scultura o di pittura monumentali, elementi o strutture di carattere archeologico, iscrizioni, grotte e gruppi di elementi che abbiano un valore universale eccezionale dal punto di vista della storia, dell'arte o della scienza;

- i complessi: gruppi di costruzioni isolati o riuniti che, per la loro architettura, per la loro unita', o per la loro integrazione nel paesaggio, hanno un valore universale eccezionale dal punto di vista della storia, dell'arte o della scienza;

- i siti: opere dell'uomo o creazioni congiunte dell'uomo e della natura, nonche' le zone ivi comprese le zone archeologiche di valore universale eccezionale dal punto di vista storico, estetico, etnologico o antropologico.

Articolo 2

Ai fini della presente Convenzione sono considerati "patrimonio naturale":

- i monumenti naturali, costituiti da formazioni fisiche e biologiche oppure da gruppi di tali formazioni, aventi valore universale eccezionale dal punto di vista estetico o scientifico;

- le formazioni geologiche e fisiografiche e le zone rigorosamente delimitate, costituenti l'habitat di specie di animali e vegetali minacciate, che hanno valore universale eccezionale dal punto di vista della scienza o della conservazione;

- i siti naturali oppure le zone naturali rigorosamente delimitate, aventi valore universale eccezionale dal punto di vista della scienza, della conservazione o della bellezza naturale.

Articolo 3

Spetta a ciascuno Stato - parte della presente Convenzione - definire e delimitare i diversi beni, situati sul suo territorio e previsti dagli articoli 1 e 2 di cui sopra.

Articolo 4

Ogni Stato parte della presente Convenzione riconosce che l'obbligo di assicurare l'identificazione, la tutela, la conservazione, la valorizzazione e la trasmissione alle future generazioni del patrimonio culturale e naturale, menzionato negli articoli 1 e 2 e situato sul suo territorio, incombe in primo luogo su di lui. Si sforza di agire a tale scopo sia con le proprie forze, utilizzando al massimo le proprie risorse, sia, in caso di necessita', con l'aiuto e la cooperazione internazionali, in particolare sul piano finanziario, artistico, scientifico e tecnico, delle quali puo' beneficiare.

Articolo 5

Al fine di assicurare una tutela e una conservazione piu' efficaci e una valorizzazione piu' attiva possibile del patrimonio culturale e naturale, situato sul loro territorio e nelle condizioni adeguate a ciascun paese, gli Stati parti della presente Convenzione si adopereranno nella misura del possibile:

  1. per adottare una politica generale mirante ad assegnare al patrimonio culturale e naturale determinate funzioni nella vita sociale e ad inserire la tutela di tale patrimonio nei programmi di pianificazione generale;

  2. per istituire sul proprio territorio, se non sono stati ancora creati, uno o piu' servizi di tutela, conservazione e valorizzazione del patrimonio culturale e naturale, dotati di personale adeguato e di mezzi che consentono di condurre a termine i compiti che loro incombono;

  3. per sviluppare studi e ricerche scientifiche e tecniche e perfezionare i metodi di lavoro che consentano ad uno Stato di far fronte ai pericoli che minacciano il suo patrimonio naturale e naturale;

  4. per adottare misure giuridiche, scientifiche, tecniche, amministrative e finanziarie adeguate per l'identificazione, la tutela, la conservazione, la valorizzazione e il restauro di questo

    patrimonio; e

  5. per favorire la creazione o lo sviluppo di centri nazionali o regionali di formazione nel campo della tutela, della conservazione e della valorizzazione del patrimonio culturale e naturale, nonche' per incoraggiare le ricerche scientifiche in questo campo.

Articolo 6
  1. Nel pieno rispetto della sovranita' degli Stati sul cui territorio si trova il patrimonio culturale e naturale, definito negli articoli 1 e 2, e senza pregiudizio dei diritti previsti dalla legislazione nazionale relativamente a detto patrimonio, gli Stati parti della presente Convenzione riconoscono che esso costituisce un patrimonio universale per la cui tutela ha il dovere di cooperare tutta la comunita' internazionale.

  2. Gli Stati parti si impegnano di conseguenza e conformemente alle disposizioni della presente Convenzione, a concorrere all'identificazione, alla tutela, alla conservazione e alla valorizzazione del patrimonio culturale e naturale menzionati nei paragrafi 2 e 4 dell'articolo 13, se lo richiedono gli Stati su cui territorio si trova.

  3. Ogni Stato parte della presente Convenzione si impegna, a non...

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