LEGGE 27 dicembre 1977, n. 1084 - Ratifica ed esecuzione della convenzione internazionale relativa al contratto di viaggio (CCV), firmata a Bruxelles il 23 aprile 1970

Coming into Force04 Marzo 1978
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1978/02/17/077U1084/CONSOLIDATED/20110606
Published date17 Febbraio 1978
Enactment Date27 Dicembre 1977
Official Gazette PublicationGU n.48 del 17-02-1978 - Suppl. Ordinario
Articoli

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:

Art 1.

Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare la convenzione internazionale relativa al contratto di viaggio (CCV), firmata a Bruxelles il 23 aprile 1970.

Art 1.

Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare la convenzione internazionale relativa al contratto di viaggio (CCV), firmata a Bruxelles il 23 aprile 1970. 1 AGGIORNAMENTO (1)

Il D.Lgs. 23 maggio 2011, n. 79 ha disposto (con l'art. 3, comma 2) che la presente legge e' abrogata a decorrere dal momento in cui diviene efficace la denuncia dello Stato italiano della Convenzione internazionale sul contratto di viaggio del 23 aprile 1970, in conformita' a quanto disposto dall'articolo 37 della medesima.

Art 2.

Piena ed intera esecuzione e' data alla convenzione di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformita' all'articolo 36 della convenzione medesima.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addi' 27 dicembre 1977 LEONE ANDREOTTI - FORLANI - LATTANZIO - ANTONIOZZI Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO

Art 2.

Piena ed intera esecuzione e' data alla convenzione di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformita' all'articolo 36 della convenzione medesima.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. 1

Data a Roma, addi' 27 dicembre 1977 LEONE ANDREOTTI - FORLANI - LATTANZIO - ANTONIOZZI Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO AGGIORNAMENTO (1)

Il D.Lgs. 23 maggio 2011, n. 79 ha disposto (con l'art. 3, comma 2) che la presente legge e' abrogata a decorrere dal momento in cui diviene efficace la denuncia dello Stato italiano della Convenzione internazionale sul contratto di viaggio del 23 aprile 1970, in conformita' a quanto disposto dall'articolo 37 della medesima.

Convention

CONVENTION INTERNATIONALE RELATIVE AU CONTRAT DE VOYAGE (CCV)

Parte di provvedimento in formato grafico

CONVENTION INTERNATIONALE RELATIVE AU CONTRAT DE VOYAGE (CCV)

Parte di provvedimento in formato grafico

1

Convenzione

TRADUZIONE NON UFFICIALE

N. B. - I testi facenti fede sono unicamente quelli indicati nella convenzione.

CONVENZIONE INTERNAZIONALE RELATIVA AI CONTRATTI DI VIAGGIO (CCV)

Gli Stati Parti della presente Convenzione,

Constatando lo sviluppo del turismo ed il suo ruolo economico e sociale,

Riconoscendo la necessita' di stabilire delle disposizioni uniformi in materia di contratti di viaggio,

Hanno convenuto quanto segue:

CAPITOLO I CAMPO D'APPLICAZIONE
ARTICOLO 1

Ai sensi della presente Convenzione si intende per:

  1. Contratto di viaggio: sia un contratto di organizzazione di viaggio, sia un contratto di intermediario di viaggio.

  2. Contratto di organizzazione di viaggio: qualunque contratto tramite il quale una persona si impegna a suo nome a procurare ad un'altra per mezzo di un prezzo globale, un insieme di prestazioni comprendenti il trasporto, il soggiorno separato dal trasporto o qualunque altro servizio che ad essi si riferisca.

  3. Contratto di intermediario di viaggio: qualunque contratto tramite il quale una persona si impegna a procurare ad un'altra, per mezzo di un prezzo, sia un contratto di organizzazione di viaggio, sia uno o dei servizi separati che permettono di effettuare un viaggio o un soggiorno qualsiasi. Non sono considerati come contratti di intermediario di viaggio le operazioni "interline" o altre operazioni simili fra vettori.

  4. Prezzo: qualunque pagamento in contanti, in natura o sotto forma di prestazioni dirette o indirette di qualsiasi tipo.

  5. Organizzatore di viaggi: qualunque persona che abitualmente assuma l'impegno definito al paragrafo 2, sia a titolo di attivita' principale o meno, sia a titolo professionale o meno.

  6. Intermediario di viaggi: qualunque persona che abitualmente assuma l'impegno definito al paragrafo 3, sia a titolo di attivita' principale o meno, sia a titolo professionale o meno.

  7. Viaggiatore: qualunque persona che usufruisca di una delle prestazioni definite ai paragrafi 2 e 3, sia che il contratto sia stipulato o che il prezzo sia pagato da lei o da chi per lei.

ARTICOLO 1

Ai sensi della presente Convenzione si intende per:

  1. Contratto di viaggio: sia un contratto di organizzazione di viaggio, sia un contratto di intermediario di viaggio.

  2. Contratto di organizzazione di viaggio: qualunque contratto tramite il quale una persona si impegna a suo nome a procurare ad un'altra per mezzo di un prezzo globale, un insieme di prestazioni comprendenti il trasporto, il soggiorno separato dal trasporto o qualunque altro servizio che ad essi si riferisca.

  3. Contratto di intermediario di viaggio: qualunque contratto tramite il quale una persona si impegna a procurare ad un'altra, per mezzo di un prezzo, sia un contratto di organizzazione di viaggio, sia uno o dei servizi separati che permettono di effettuare un viaggio o un soggiorno qualsiasi. Non sono considerati come contratti di intermediario di viaggio le operazioni "interline" o altre operazioni simili fra vettori.

  4. Prezzo: qualunque pagamento in contanti, in natura o sotto forma di prestazioni dirette o indirette di qualsiasi tipo.

  5. Organizzatore di viaggi: qualunque persona che abitualmente assuma l'impegno definito al paragrafo 2, sia a titolo di attivita' principale o meno, sia a titolo professionale o meno.

  6. Intermediario di viaggi: qualunque persona che abitualmente assuma l'impegno definito al paragrafo 3, sia a titolo di attivita' principale o meno, sia a titolo professionale o meno.

  7. Viaggiatore: qualunque persona che usufruisca di una delle prestazioni definite ai paragrafi 2 e 3, sia che il contratto sia stipulato o che il prezzo sia pagato da lei o da chi per lei. 1

AGGIORNAMENTO (1)

Il D.Lgs. 23 maggio 2011, n. 79 ha disposto (con l'art. 3, comma 2) che la presente legge e' abrogata a decorrere dal momento in cui diviene efficace la denuncia dello Stato italiano della Convenzione internazionale sul contratto di viaggio del 23 aprile 1970, in conformita' a quanto disposto dall'articolo 37 della medesima.

ARTICOLO 2
  1. La presente Convenzione si applica a qualunque contratto di viaggio concluso da un organizzatore di viaggi o da un intermediario di viaggi qualora la sua sede di lavoro principale, o in mancanza di tale sede, il suo domicilio abituale o la sede di lavoro per tramite della quale il contratto di viaggio e' stato concluso, si trovi in uno Stato contraente.

  2. La presente Convenzione si applica senza pregiudizio delle legislazioni speciali che stabiliscono trattamenti piu' favorevoli per certe categorie di viaggiatori.

ARTICOLO 2
  1. La presente Convenzione si applica a qualunque contratto di viaggio concluso da un organizzatore di viaggi o da un intermediario di viaggi qualora la sua sede di lavoro principale, o in mancanza di tale sede, il suo domicilio abituale o la sede di lavoro per tramite della quale il contratto di viaggio e' stato concluso, si trovi in uno Stato contraente.

  2. La presente Convenzione si applica senza pregiudizio delle legislazioni speciali che stabiliscono trattamenti piu' favorevoli per certe categorie di viaggiatori. 1

AGGIORNAMENTO (1)

Il D.Lgs. 23 maggio 2011, n. 79 ha disposto (con l'art. 3, comma 2) che la presente legge e' abrogata a decorrere dal momento in cui diviene efficace la denuncia dello Stato italiano della Convenzione internazionale sul contratto di viaggio del 23 aprile 1970, in conformita' a quanto disposto dall'articolo 37 della medesima.

CAPITOLO II OBBLIGHI GENERALI DEGLI ORGANIZZATORI E INTERMEDIARI DI VIAGGI E DEI VIAGGIATORI
ARTICOLO 3

Nell'adempimento degli obblighi derivanti dai contratti definiti all'articolo 1, l'organizzatore di viaggi e l'intermediario di viaggi proteggono i diritti e gli interessi dei viaggiatori secondo i principi generali del diritto e i buoni usi in questo campo.

ARTICOLO 3

Nell'adempimento degli obblighi derivanti dai contratti definiti all'articolo 1, l'organizzatore di viaggi e l'intermediario di viaggi proteggono i diritti e gli interessi dei...

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