LEGGE 18 giugno 2015, n. 101 - Ratifica ed esecuzione della Convenzione sulla competenza, la legge applicabile, il riconoscimento, l'esecuzione e la cooperazione in materia di responsabilita' genitoriale e di misure di protezione dei minori, fatta all'Aja il 19 ottobre 1996

Coming into Force10 Luglio 2015
Published date09 Luglio 2015
Enactment Date18 Giugno 2015
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/2015/07/09/15G00112/ORIGINAL
Official Gazette PublicationGU n.157 del 09-07-2015
Articoli

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Promulga

la seguente legge:

Art 1.

Autorizzazione alla ratifica

  1. Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare la Convenzione sulla competenza, la legge applicabile, il riconoscimento, l'esecuzione e la cooperazione in materia di responsabilita' genitoriale e di misure di protezione dei minori, fatta all'Aja il 19 ottobre 1996, di seguito denominata: «Convenzione».

Art 2.

Ordine di esecuzione

  1. Piena ed intera esecuzione e' data alla Convenzione, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformita' a quanto disposto dall'articolo 61, paragrafo 2, lettera a), della medesima.

Art 3.

Autorita' centrale italiana

  1. Ai fini della presente legge si intende per «autorita' centrale italiana» la Presidenza del Consiglio dei ministri.

Art 4.

Clausola di invarianza finanziaria

  1. Dall'attuazione delle disposizioni contenute nella presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le pubbliche amministrazioni interessate all'attuazione delle disposizioni della presente legge vi provvedono con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Art 5.

Entrata in vigore

  1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addi' 18 giugno 2015 MATTARELLA

Renzi, Presidente del Consiglio dei

ministri

Gentiloni Silveri, Ministro degli affari

esteri e della cooperazione

internazionale

Orlando, Ministro della giustizia Visto, il Guardasigilli: Orlando

Convention
Allegato

Parte di provvedimento in formato grafico

Convenzione
Allegato

CONVENZIONE SULLA COMPETENZA, LA LEGGE APPLICABILE, IL RICONOSCIMENTO, L'ESECUZIONE E LA COOPERAZIONE IN MATERIA DI RESPONSABILITA' GENITORIALE E DI MISURE DI PROTEZIONE DEI MINORI

(conclusa il 19 ottobre 1996)

Gli Stati firmatari della presente convenzione,

Considerando che e' opportuno rafforzare la protezione dei minori nelle situazioni a carattere internazionale,

Desiderando evitare conflitti fra i loro sistemi giuridici in materia di competenza, legge applicabile, riconoscimento ed esecuzione delle misure di protezione dei minori,

Ricordando l'importanza della cooperazione internazionale per la protezione dei minori.

Confermando che il superiore interesse del minore e' di rilevanza fondamentale,

Constatando la necessita' di rivedere la convenzione del 5 ottobre 1961 sulla competenza delle autorita' e la legge applicabile in materia di protezione dei minori,

Desiderando stabilire disposizioni comuni a tal fine, tenendo conto della convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo, del 20 novembre 1989,

Hanno convenuto le seguenti disposizioni:

CAPITOLO I AMBITO DI APPLICAZIONE DELLA CONVENZIONE
Articolo 1
  1. La presente convenzione ha come fine:

    1. di determinare lo Stato le cui autorita' sono competenti ad adottare misure volte alla protezione della persona o dei beni del minore;

    2. di determinare la legge applicabile da tali autorita' nell'esercizio della loro competenza;

    3. di determinare la legge applicabile alla responsabilita' genitoriale;

    4. di assicurare il riconoscimento e l'esecuzione delle misure di protezione in tutti gli Stati contraenti;

    5. di stabilire fra le autorita' degli Stati contraenti la cooperazione necessaria alla realizzazione degli obiettivi della convenzione.

  2. Ai fini della convenzione, l'espressione "responsabilita' genitoriale" comprende la potesta' genitoriale o ogni altro rapporto di potesta' analogo che stabilisca i diritti, i poteri e gli obblighi dei genitori, di un tutore o altro rappresentante legale nei confronti della persona o dei beni del minore.

Articolo 2

La convenzione si applica ai minori dal momento della loro nascita fino al raggiungimento dell'eta' di 18 anni.

Articolo 3

Le misure previste dall'art. 1 possono vertere in particolare su:

  1. l'attribuzione, l'esercizio e la revoca totale o parziale della responsabilita' genitoriale, nonche' sulla sua delega;

  2. il diritto di affidamento, che comprende il diritto di occuparsi della persona del minore, e in particolare il diritto di decidere sul suo luogo di residenza, nonche' il diritto di visita, che comprende il diritto di portare il minore, per un periodo di tempo limitato, in un luogo diverso da quello della sua abituale residenza;

  3. la tutela, la curatela e gli istituti analoghi;

  4. la designazione e le funzioni di ogni persona o organismo incaricato di occuparsi della persona o dei beni del minore, di rappresentarlo o di assisterlo;

  5. il collocamento del minore in una famiglia di accoglienza o in un istituto, o la sua assistenza legale tramite kafala o istituto analogo;

  6. la supervisione da parte delle autorita' pubbliche delle cure fornite al minore da ogni persona incaricata di occuparsi del minore;

  7. l'amministrazione, la conservazione o la disposizione dei beni del minore.

Articolo 4

Sono esclusi dall'ambito della convenzione:

  1. l'accertamento e la contestazione della filiazione;

  2. la decisione sull'adozione e le misure che la preparano, nonche' l'annullamento e la revoca dell'adozione;

  3. il cognome e nome del minore;

  4. l'emancipazione;

  5. gli obblighi agli alimenti;

  6. le amministrazioni fiduciarie e le successioni;

  7. la previdenza sociale;

  8. le misure pubbliche di carattere generale in materia di istruzione e di sanita';

  9. le misure adottate conseguentemente alla commissione di reati penali da parte di minori;

  10. le decisioni sul diritto d'asilo e in materia di immigrazione.

CAPITOLO II COMPETENZA
Articolo 5
  1. Le autorita', sia giudiziarie che amministrative, dello Stato contraente di residenza abituale del minore sono competenti ad adottare misure tendenti alla protezione della sua persona o dei suoi beni.

  2. Fatto salvo l'art. 7, in caso di trasferimento della residenza abituale del minore in un altro Stato contraente, sono competenti le autorita' dello Stato della nuova residenza

Articolo 6
  1. Per i minori rifugiati e i minori che, a seguito di gravi disordini nel proprio paese, siano trasferiti a livello internazionale, le autorita' dello Stato contraente sul cui territorio tali minori si vengono a trovare a causa del loro trasferimento eserciteranno la competenza prevista al paragrafo primo dell'art. 5.

  2. La disposizione del paragrafo precedente si applica anche ai minori la cui residenza abituale non possa essere accertata.

Articolo 7

In caso di trasferimento o di mancato ritorno illecito del minore, le autorita' dello Stato contraente in cui il minore aveva la sua residenza abituale immediatamente prima del suo trasferimento o del suo mancato ritorno conservano la competenza fino al momento in cui il minore abbia acquisito una residenza abituale in un altro Stato e:

  1. ogni persona, istituzione o altro ente avente il diritto di affidamento abbia acconsentito al trasferimento o al mancato ritorno; o

  2. il minore abbia risieduto nell'altro Stato per un periodo di almeno un anno a decorrere da quando la persona, l'istituzione o ogni altro ente avente il diritto di custodia ha conosciuto o avrebbe dovuto conoscere il luogo in cui si trovava il minore, nessuna domanda di ritorno presentata in quel periodo sia in corso di esame e il minore si sia integrato nel suo nuovo ambiente.

    Il trasferimento o il mancato ritorno del minore e' considerato illecito:

  3. se avviene in violazione di un diritto di affidamento, assegnato a una persona, un'istituzione o ogni altro ente individualmente, o congiuntamente, in base alla legislazione dello Stato in cui il minore aveva la sua residenza abituale immediatamente prima del suo trasferimento o del mancato ritorno, e

  4. se tale diritto era effettivamente esercitato, individualmente o congiuntamente, al momento del trasferimento o del mancato ritorno, o avrebbe potuto esserlo se non si fossero verificate tali circostanze.

    Il diritto di affidamento di cui alla lettera a) puo' in particolare...

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