LEGGE 11 dicembre 1985, n. 765 - Ratifica ed esecuzione della convenzione delle Nazioni Unite sui contratti di compravendita internazionale di merci, adottata a Vienna l'11 aprile 1980

Coming into Force28 Dicembre 1985
Enactment Date11 Dicembre 1985
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1985/12/27/085U0765/ORIGINAL
Published date27 Dicembre 1985
Official Gazette PublicationGU n.303 del 27-12-1985 - Suppl. Ordinario
Articoli

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:

Art 1.

Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare la convenzione delle Nazioni Unite sui contratti di compravendita internazionale di merci, adottata a Vienna l'11 aprile 1980.

Art 2.

Piena ed intera esecuzione e' data alla convenzione di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformita' all'articolo 99 della convenzione stessa.

Art 3.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addi' 11 dicembre 1985 COSSIGA CRAXI, Presidente del Consiglio dei

Ministri ANDREOTTI, Ministro degli affari esteri Visto, il Guardasigilli: MARTINAZZOLI

Convention

CONVENTION DES NATIONS UNIES SUR LES CONTRATS DE VENTE INTERNATIONALE DE MARCHANDISES

Parte di provvedimento in formato grafico

Convenzione

TRADUZIONE NON UFFICIALE

CONVENZIONE DELLE NAZIONI UNITE RIGUARDANTE I CONTRATTI DI VENDITA INTERNAZIONALE DI MERCI

GLI STATI PARTE DELLA PRESENTE CONVENZIONE

TENENDO PRESENTE gli obiettivi generali di cui alle risoluzioni relative all'instaurazione di un nuovo assetto economico internazionale che l'Assemblea generale ha adottato nella sua sesta sessione straordinaria;

CONSIDERANDO che lo sviluppo del commercio internazionale sulla base dell'uguaglianza e dei vantaggi reciproci e' un elemento importante per favorire amichevoli relazioni fra gli Stati;

STIMANDO che l'adozione di norme uniformi applicabili ai contratti di vendita internazionale di merci e compatibili con i vari sistemi sociali, economici e giuridici, contribuira' ad eliminare gli ostacoli giuridici negli scambi internazionali, favorendo lo sviluppo del commercio internazionale;

HANNO CONVENUTO quanto segue:

PRIMA PARTE CAMPO DI APPLICAZIONE E DISPOSIZIONI GENERALI Capitolo I Campo di applicazione
Articolo 1
  1. La presente Convenzione si applica ai contratti di vendita delle merci fra parti aventi la loro sede di affari in Stati diversi:

    1. quando questi Stati sono Stati contraenti; o

    2. quando le norme di diritto internazionale privato rimandano all'applicazione della legge di uno Stato contraente.

  2. Non si terra' conto del fatto che le parti hanno la loro sede di affari in Stati diversi quando tale fatto non risulta ne' dal contratto, ne' da transazioni precedenti fra le parti, ne' da informazioni da queste fornite in qualsiasi momento prima della conclusione o al momento della conclusione del contratto.

  3. ne' la nazionalita' delle parti, ne' il carattere civile o commerciale delle parti o del contratto saranno prese in considerazione per l'applicazione della presente Convenzione.

Articolo 2

La presente Convenzione non disciplina le vendite:

  1. di merci acquistate per uso personale, familiare o domestico, a meno che il venditore, in un qualsiasi momento anteriore alla conclusione o al momento della conclusione del contratto, non sapesse e non fosse tenuto a sapere che tali merci erano comprate per tale uso;

  2. all'asta;

  3. su pignoramento o effettuata in qualsiasi altro modo per ordine del giudice;

  4. di valori mobiliari, effetti commerciali e valute;

  5. di navi, battelli, aliscafi o aeronavi;

  6. di elettricita'.

Articolo 3
  1. Sono considerate vendite i contratti di fornitura di merci da fabbricare o produrre, a meno che la parte che ordina queste ultime non debba fornire una parte essenziale del materiale necessario a tale fabbricazione o produzione.

  2. La presente Convenzione non si applica ai contratti in cui la parte preponderante dell'obbligo della parte che fornisce le merci consiste in una fornitura di mano d'opera o altri servizi.

Articolo 4

La presente Convenzione disciplina esclusivamente la formazione del contratto di vendita ed i diritti ed obblighi che tale contratto fa nascere fra il venditore ed il compratore. In particolare, salvo espressa disposizione contraria della presente Convenzione, questa non riguarda;

  1. la validita' del contratto, di nessuna delle sue clausole, ne' degli usi;

  2. gli effetti che il contratto puo' avere sulla proprieta' delle merci vendute.

Articolo 5

La presente Convenzione non si applica alla responsabilita' del venditore per decesso o per lesioni personali causati a chiunque dalle merci.

Articolo 6

Le parti possono escludere l'applicazione della presente Convenzione o, con riserva delle disposizioni dell'articolo 12, derogare a una qualsiasi delle sue disposizioni o modificarne gli effetti.

Capitolo II DISPOSIZIONI GENERALI
Articolo 7
  1. Ai fini dell'interpretazione della presente Convenzione, sara' tenuto conto del suo carattere internazionale e della necessita' di promuovere l'uniformita' della sua applicazione, nonche' di assicurare il rispetto della buona fede nel commercio internazionale.

  2. Le questioni riguardanti le materie disciplinate dalla presente Convenzione e che non sono da questa espressamente risolte, saranno regolate secondo i principi generali a cui si ispira, o, in mancanza di tali principi, in conformita' alla legge applicabile secondo le norme del diritto internazionale privato.

Articolo 8
  1. Ai fini della presente Convenzione, le indicazioni ed altri comportamenti di una parte devono essere interpretati secondo l'intenzione di quest'ultima quando l'altra parte era a conoscenza o non poteva ignorare tale intenzione.

  2. Se il paragrafo precedente non e' applicabile, le indicazioni ed altri comportamenti di una parte devono essere interpretati secondo il senso che una persona ragionevole, di medesima qualita' dell'altra parte, posta nella medesima situazione, avrebbe loro dato.

  3. Al fine di stabilire l'intenzione di una parte o cio' che avrebbe inteso una persona ragionevole, si dovra' tener conto delle circostanze pertinenti, in particolare dei negoziati eventualmente intercorsi fra le parti, delle consuetudini fra di esse stabilitesi, degli usi e di ogni loro successivo comportamento.

Articolo 9
  1. Le parti sono vincolate dagli usi ai quali hanno assentito e dalle abitudini stabilitisi fra di loro.

  2. Salvo convenzione contraria delle parti, si ritiene che queste si siano tacitamente riferite nel contratto e per la sua elaborazione a qualsiasi uso di cui erano o avrebbero dovuto essere a conoscenza e che, nel commercio internazionale, e' largamente conosciuto e regolarmente osservato...

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