LEGGE 14 marzo 1985, n. 132 - Ratifica ed esecuzione della convenzione sull'eliminazione di ogni forma di discriminazione nei confronti della donna, adottata a New York il 18 dicembre 1979

Coming into Force30 Aprile 1985
Enactment Date14 Marzo 1985
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1985/04/15/085U0132/ORIGINAL
Published date15 Aprile 1985
Official Gazette PublicationGU n.89 del 15-04-1985 - Suppl. Ordinario
Articoli

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:

Art 1.

Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare la convenzione sulla eliminazione di ogni forma di discriminazione nei confronti della donna, adottata a New York il 18 dicembre 1979.

Art 2.

Piena ed intera esecuzione e' data alla convenzione di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformita' all'articolo 27 della convenzione stessa.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addi' 14 marzo 1985 PERTINI CRAXI, Presidente del Consiglio dei

Ministri ANDREOTTI, Ministro degli affari esteri Visto, il Guardasigilli: MARTINAZZOLI

Convention

CONVENTION

sur l'elimination de toutes les formes de discrimination a legard des femmes

Parte di provvedimento in formato grafico

Convenzione

TRADUZIONE NON UFFICIALE

N.B. - I testi facenti fede sono unicamente quelli indicati nella convenzione.

CONVENZIONE

sull'eliminazione di ogni forma di discriminazione nei confronti della donna

Gli Stati parte della presente Convenzione,

Visto lo Statuto delle Nazioni Unite che riafferma la fede nei diritti fondamentali dell'uomo, nella dignita' e nel valore della persona umana e nella eguaglianza dei diritti dell'uomo e della donna,

Vista la Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo che afferma il principio della non discriminazione e dichiara che tutti gli esseri umani nascono liberi ed eguali in dignita' e diritto e che a ciascuno spettano tutti i diritti e tutte le liberta' ivi enunciate senza distinzione alcuna, in particolare basata sul sesso,

Visto che gli Stati firmatari dei Patti internazionali sui diritti dell'uomo hanno il dovere di garantire l'uguaglianza dei diritti dell'uomo e della donna nell'esercizio di tutti i diritti economici, sociali, culturali, civili e politici,

Considerate le convenzioni internazionali concluse sotto l'egida dell'Organizzazione delle Nazioni Unite e degli Istituti specializzati al fine di promuovere l'uguaglianza dei diritti dell'uomo e della donna,

Tenute altresi' presenti le risoluzioni, dichiarazioni e raccomandazioni adottate dall'Organizzazione delle Nazioni Unite e dagli Istituti specializzati al fine di promuovere l'uguaglianza dei diritti dell'uomo e della donna,

Preoccupati tuttavia di constatare che nonostante l'esistenza di tali strumenti le donne continuano ad essere oggetto di gravi discriminazioni,

Ricordando che la discriminazione nei confronti della donna viola i principi dell'eguaglianza dei diritti e del rispetto della dignita' umana, ostacola la partecipazione della donna, alle stesse condizioni dell'uomo, alla vita politica, sociale, economica e culturale del suo paese, rende piu' difficoltosa la crescita del benessere della societa' e della famiglia ed impedisce alle donne di servire il loro paese e l'umanita' tutta nella misura della loro possibilita',

Preoccupati del fatto che, nelle zone di poverta', le donne non accedono che in misura minima agli alimenti, ai servizi medici, alla educazione, alla formazione, alle possibilita' di impiego ed alla soddisfazione di altre necessita',

Convinti che l'instaurazione di un nuovo ordine economico internazionale basato sull'equita' e sulla giustizia contribuira' in maniera significativa a promuovere l'uguaglianza tra l'uomo e la donna.

Sottolineando che l'eliminazione dell'apartheid, di ogni forma di razzismo, di discriminazione razziale, di colonialismo, di neo-colonialismo, d'aggressione, d'occupazione e dominio straniero o ingerenza negli affari interni degli Stati e' indispensabile perche' uomini e donne possano pienamente godere dei loro diritti,

Affermando che il rafforzamento della pace e della sicurezza internazionali, l'attenuarsi della tensione internazionale, la cooperazione tra tutti gli Stati, indipendentemente dai loro sistemi sociali ed economici, il disarmo generale e completo e, in particolare, il disarmo nucleare sotto controllo internazionale rigoroso ed efficace, l'affermazione dei principi della giustizia, dell'uguaglianza e del reciproco interesse nelle relazioni tra paesi, nonche' la realizzazione del diritto dei popoli soggetti a dominio straniero e coloniale o ad occupazione straniera all'autodeterminazione e all'indipendenza, il rispetto della sovranita' nazionale e dell'integrita' territoriale favoriranno il progresso sociale e lo sviluppo e contribuiranno di conseguenza alla realizzazione della piena parita' tra uomo e donna,

Convinti che lo sviluppo completo di un paese, il benessere del mondo intero e la causa della pace esigono la partecipazione totale delle donne, in condizioni di parita' con l'uomo, in tutti i campi.

Tenendo presente l'importanza del contributo delle donne al benessere della famiglia ed al progresso della societa', che finora non e' stato pienamente riconosciuto, l'importanza del ruolo sociale della maternita' e del ruolo dei genitori nella famiglia e nell'educazione dei figli, e consapevoli del fatto che il ruolo procreativo della donna non deve essere all'origine di discriminazioni e che l'educazione dei fanciulli richiede una suddivisione di responsabilita' tra uomini, donne e societa' nel suo insieme,

Consapevoli che il ruolo tradizionale dell'uomo nella famiglia e nella societa' deve evolversi insieme a quello della donna se si vuole effettivamente addivenire ad una reale parita' tra uomo e donna,

Risoluti a mettere in opera i principi enunciati nella Dichiarazione sull'eliminazione della discriminazione nei confronti della donna e, a questo fine, ad adottare le misure necessarie a sopprimere tale discriminazione in ogni sua forma e ogni sua manifestazione,

Convengono quanto segue:

PRIMA PARTE
ARTICOLO 1

Ai fini della presente Convenzione, l'espressione "discriminazione nei confronti della donna" concerne ogni distinzione, esclusione o limitazione basata sul sesso, che abbia come conseguenza, o come scopo, di compromettere o distruggere il riconoscimento, il godimento o l'esercizio, da parte delle donne quale che sia il loro stato matrimoniale, dei diritti dell'uomo e delle liberta' fondamentali in campo politico, economico, sociale, culturale e civile o in ogni altro campo, su una base di parita' tra l'uomo e la donna.

ARTICOLO 2

Gli Stati parte condannano la discriminazione nei confronti della donna in ogni sua forma, convengono di perseguire, con ogni mezzo appropriato e senza indugio, una politica tendente ad eliminare la discriminazione nei confronti della donna e, a questo scopo, si impegnano a:

  1. iscrivere nella loro Costituzione nazionale, o in ogni altra disposizione legislativa appropriata, il principio dell'uguaglianza tra uomo e donna, se questo non e' ancora stato fatto, e garantire per mezzo della legge, o con ogni altro mezzo appropriato, l'applicazione effettiva del suddetto principio;

  2. adottare tutte le misure legislative e ogni altro mezzo adeguato, comprese, se necessario, le sanzioni tendenti a proibire ogni discriminazione nei confronti delle donne;

  3. instaurare una protezione giuridica dei diritti delle donne su un piede di parita' con gli uomini al fine di garantire, attraverso i tribunali nazionali competenti ed altre istanze pubbliche, l'effettiva protezione delle donne da ogni atto discriminatorio;

  4. astenersi da qualsiasi atto o pratica discriminatoria nei confronti della donna ed agire in maniera da indurre autorita' ed enti pubblici a conformarsi a tale obbligo;

  5. prendere ogni misura adeguata per eliminare, la discriminazione praticata nei confronti della donna da persone, organizzazioni o enti di ogni tipo;

  6. prendere ogni misura adeguata, comprese le disposizioni di legge, per modificare o abrogare ogni legge, disposizione, regolamento, consuetudine o pratica che costituisca discriminazione nei confronti della donna;

  7. abrogare tutte le disposizioni penali che costituiscono discriminazione nei confronti della donna.

ARTICOLO 3

Gli Stati parte prendono in ogni campo, ed in particolare nei campi politico, sociale, economico e culturale, ogni misura adeguata, incluse le disposizioni legislative, al fine di assicurare il pieno sviluppo ed il progresso delle donne e garantire loro, su una base di piena parita' con gli uomini, l'esercizio e il godimento dei diritti dell'uomo e delle liberta' fondamentali.

ARTICOLO 4
  1. L'adozione, da parte degli Stati, di misure temporanee speciali, tendenti ad accelerare il processo di instaurazione di fatto dell'eguaglianza tra gli uomini e le donne non e' considerato atto discriminatorio, secondo la definizione della presente Convenzione, ma non deve assolutamente dar luogo al permanere di norme ineguali o distinte; suddette misure devono essere abrogate non appena gli obiettivi in materia di uguaglianza, di opportunita' e di trattamento, siano raggiunti.

  2. L'adozione da parte degli Stati di misure speciali, comprese le misure...

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