LEGGE 7 gennaio 2008, n. 6 - Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Consiglio federale svizzero per il rinnovo della concessione relativa al collegamento della rete ferroviaria svizzera con la rete italiana attraverso il Sempione dal confine di Stato a Iselle e l'esercizio del tratto da Iselle a Domodossola, fatta a Torino il 28 marzo 2006

Coming into Force01 Febbraio 2008
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/2008/01/31/008G0015/ORIGINAL
Published date31 Gennaio 2008
Enactment Date07 Gennaio 2008
Official Gazette PublicationGU n.26 del 31-01-2008
Articoli

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Promulga la seguente legge:

Art 1.

Autorizzazione alla ratifica

  1. Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare la Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Consiglio federale svizzero per il rinnovo della concessione relativa al collegamento della rete ferroviaria svizzera con la rete italiana attraverso il Sempione dal confine di Stato a Iselle e l'esercizio del tratto da Iselle a Domodossola, fatta a Torino il 28 marzo 2006.

Art 2.

Ordine di esecuzione

  1. Piena ed intera esecuzione e' data alla Convenzione di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformita' a quanto disposto dall'articolo 14 della Convenzione.

Art 3.

Entrata in vigore

  1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addi' 7 gennaio 2008 NAPOLITANO Prodi, Presidente del Consiglio dei Ministri

D'Alema, Ministro degli affari esteri Visto, il Guardasigilli: Mastella

Convenzione

CONVENZIONE TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA ED IL CONSIGLIO FEDERALE SVIZZERO PER IL RINNOVO DELLA CONCESSIONE RELATIVA AL COLLEGAMENTO DELLA RETE FERROVIARIA SVIZZERA CON LA RETE ITALIANA ATTRAVERSO IL SEMPIONE DAL CONFINE DI STATO A ISELLE E L'ESERCIZIO DEL TRATTO DA ISELLE A DOMODOSSOLA. (RINNOVO DELLA CONCESSIONE DEL SEMPIONE).

Il Governo della Repubblica italiana ed il Consiglio Federale Svizzero, consapevoli di facilitare e regolare nel reciproco interesse i trasporti ferroviari fra i due Stati sia con destinazione sia in transito nei rispettivi territori, desiderosi di sviluppare una politica dei trasporti coordinata allo scopo di incoraggiare l'uso di sistemi di trasporto piu' rispettosi dell'ambiente nella Regione alpina, decisi a rinnovare e migliorare i rapporti che hanno contribuito allo sviluppo della cooperazione e degli scambi tra i due Stati, in particolare attraverso la costruzione e l'esercizio della ferrovia attraverso il Sempione, consapevoli della necessita' di adeguare i previgenti accordi alla attuale normativa nazionale e comunitaria;

Hanno concordato quanto segue:

Capitolo I Concessione del Sempione
Art 1. - Rinnovo della Concessione e durata
  1. Il Governo italiano accorda al Consiglio Federale Svizzero il rinnovo della Concessione per l'esercizio della ferrovia a scartamento normale attraverso il Sempione, dalla frontiera italo-svizzera fino a Iselle.

  2. Tale rinnovo e' accordato per la durata di ulteriori 99 anni a decorrere dal 1° giugno 2005 alle condizioni di cui al vigente Trattato fra l'Italia e la Svizzera per la costruzione e la gestione di una ferrovia attraverso il Sempione, da Briga a Domodossola del 25 novembre 1895 ed alla presente Convenzione.

  3. Il Consiglio Federale Svizzero non potra' trasferire la Concessione senza l'autorizzazione preventiva del Governo italiano.

Art 2. - Oggetto della Concessione
  1. La Confederazione Svizzera, in conseguenza della rinnovata Concessione, si impegna a gestire, sia a suo profitto che a sue spese e a proprio rischio e pericolo, l'infrastruttura ferroviaria attraverso il Sempione, dalla frontiera statale italo-svizzera fino allo scambio di entrata nella stazione di Iselle, prima stazione italiana tra Briga e Domodossola.

  2. Costituisce oggetto della Concessione:

    1. la gestione e la manutenzione dell'infrastruttura ferroviaria, ivi inclusa la gestione dei sistemi di controllo e di sicurezza connessi alla circolazione dei convogli, e la progettazione, realizzazione e messa in esercizio delle nuove costruzioni e tecnologie necessarie per l'adeguamento dell'infrastruttura ferroviaria alle disposizioni normative ed alle esigenze del traffico;

    2. i compiti attribuiti ai gestori dell'infrastruttura ferroviaria ai sensi della normativa italiana e comunitaria vigenti.

  3. La Confederazione Svizzera risponde direttamente del rispetto e dell'adempimento degli obblighi derivanti dalla presente Convenzione e dalla Concessione, fermo restando che affidera' al Gestore dell'infrastruttura ferroviaria le attivita' oggetto della Concessione dandone preventiva comunicazione al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

Art 3. - Obblighi del concessionario

Il concessionario e' obbligato a:

  1. garantire la costante manutenzione della linea e della infrastruttura ferroviaria;

  2. perseguire il regolare svolgimento della circolazione ferroviaria;

  3. garantire i potenziamenti infrastrutturali e gli adeguamenti tecnologici necessari a sostenere lo sviluppo del traffico;

  4. mantenere adeguati livelli e standard di sicurezza;

  5. conformarsi ai principi di trasparenza, equita' e non discriminazione in materia di:

1) accesso e ripartizione della capacita' di infrastruttura;

2) rilascio del certificato di sicurezza e controllo del rispetto delle prescrizioni tecniche applicabili al trasporto ferroviario;

3) accordi amministrativi...

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