LEGGE 23 marzo 1998, n. 93 - Ratifica ed esecuzione della convenzione basata sull'articolo K3 del trattato sull'Unione europea che istituisce un Ufficio europeo di polizia (EUROPOL), con allegati, fatta a Bruxelles il 26 luglio 1995, ed il protocollo concernente l'interpretazione, in via pregiudiziale, della medesima convenzione, da parte della Corte di giustizia delle Comunita' europee, con dichiarazione, fatto a Bruxelles il 24 luglio 1996

Coming into Force15 Aprile 1998
Enactment Date23 Marzo 1998
Published date14 Aprile 1998
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1998/04/14/098G0140/ORIGINAL
Official Gazette PublicationGU n.86 del 14-04-1998 - Suppl. Ordinario n. 69
Articoli

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:

Art 1.
  1. Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare la convenzione basata sull'articolo K3 del trattato sull'Unione europea che istituisce un Ufficio europeo di polizia (EUROPOL), con allegati, fatta a Bruxelles il 26 luglio 1995, ed il protocollo concernente l'interpretazione, in via pregiudiziale, della medesima convenzione, da parte della Corte di giustizia delle Comunita' europee, con dichiarazione, fatto a Bruxelles il 24 luglio 1996.

Art 2.
  1. Piena ed intera esecuzione e' data alla convenzione di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformita' a quanto disposto dall'articolo 45 della stessa convenzione.

Art 3.
  1. L'unita' nazionale incaricata di svolgere le funzioni elencate nell'articolo 4 della convenzione e' l'Unita' nazionale EUROPOL, istituita nell'ambito del Dipartimento della pubblica sicurezza.

  2. Il Dipartimento della pubblica sicurezza puo' destinare, fuori dal territorio nazionale, personale appartenente all'Unita' nazionale EUROPOL per i compiti di ufficiale di collegamento di cui all'articolo 5 della convenzione.

  3. Il servizio prestato dagli ufficiali dell'Arma dei carabinieri e della Guardia di finanza nell'ambito dell'EUROPOL, dell'Unita' nazionale e degli altri organismi istituiti presso il Dipartimento della pubblica sicurezza con compiti di coordinamento e di cooperazione internazionale e' equivalente, agli effetti dello sviluppo della carriera, al periodo di comando, nei rispettivi gradi, presso i Corpi di appartenenza.

Art 4.
  1. Restano ferme le disposizioni previste dalle leggi 31 dicembre 1996, n. 675, e n. 676, per quanto riguarda la protezione dei dati trattati in attuazione della convenzione di cui all'articolo 1 della presente legge.

  2. Il Garante per la protezione dei dati personali svolge le funzioni di controllo previste dall'articolo 23 della convenzione medesima.

Art 5.
  1. Il direttore, i vice direttori, gli agenti dell'EUROPOL, i membri del consiglio di amministrazione e degli altri organi dell'EUROPOL, gli ufficiali di collegamento presso l'EUROPOL, i soggetti vincolati al segreto ed alla riservatezza in ragione delle funzioni o del servizio svolti presso l'EUROPOL, nonche' gli appartenenti alle forze di polizia in rapporto con l'EUROPOL, che, violando i doveri inerenti alla funzione o al servizio, rivelino notizie di ufficio le quali debbano rimanere segrete o riservate, ovvero ne agevolino in qualsiasi modo la conoscenza, sono puniti con la reclusione da sei mesi a tre anni.

  2. Se l'agevolazione e' soltanto colposa, si applica la reclusione sino ad un anno.

  3. I soggetti indicati nel comma 1 che, per procurare a se' o ad altri un indebito profitto patrimoniale, si avvalgono illegittimamente di notizie di ufficio destinate a rimanere segrete o riservate sono puniti con la reclusione da due a cinque anni. Se il fatto e' commesso al fine di procurare a se' o ad altri un ingiusto profitto non patrimoniale o di cagionare ad altri un danno ingiusto, si applica la pena della reclusione fino a due anni.

  4. La cessazione della carica o della qualita' riferite ai soggetti indicati nel comma 1 non esclude l'esistenza dei reati.

Art 6.
  1. Dalla data di entrata in vigore della presente legge, il comitato parlamentare di controllo sull'attuazione e sul funzionamento della convenzione di applicazione dell'accordo di Schengen, di cui all'articolo 18 della legge 30 settembre 1993, n. 388, assume anche funzioni di vigilanza sull'attivita' dell'Unita' nazionale EUROPOL.

  2. Il Governo presenta annualmente al comitato una relazione sull'attuazione della convenzione di cui all'articolo 1.

  3. Il regolamento del comitato disciplina l'attivita' di vigilanza esercitata ai sensi del comma 1.

Art 7.
  1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 2.750 milioni per l'anno 1997, in lire 3.975 milioni per l'anno 1998 ed in lire 7.315 milioni annue a decorrere dal 1999, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1998-2000, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1998, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

  2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art 8.
  1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo, a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addi' 23 marzo 1998 SCALFARO PRODI, Presidente del Consiglio dei

Ministri

DINI, Ministro degli affari esteri Visto, il Guardasigilli: FLICK

Convenzione

CONVENZIONE

BASATA SULL'ARTICOLO K3 DEL TRATTATO SULL'UNIONE EUROPEA

CHE ISTITUISCE UN UFFICIO EUROPEO DI POLIZIA

(CONVENZIONE EUROPOL)

LE ALTE PARTI CONTRAENTI della presente convenzione, Stati membri dell'Unione europea,

FACENDO RIFERIMENTO all'atto del Consiglio del ventisei luglio millenovecentonovantacinque,

CONSAPEVOLI dei problemi urgenti che si pongono a causa del terrorismo, del traffico illecito di stupefacenti e di altre forme gravi di criminalita' internazionale,

CONSIDERANDO la necessita' di progredire nella solidarieta' e cooperazione tra Stati membri dell'Unione europea, segnatamente migliorando la cooperazione tra le loro forze di polizia;

CONSIDERANDO che tali progressi devono permettere di migliorare la tutela della sicurezza e dell'ordine pubblico;

CONSIDERANDO che il trattato sull'Unione europea del 7 febbraio 1992 prevede l'istituzione di un ufficio europeo di polizia (Europol);

CONSIDERANDO la decisione del Consiglio europeo del 29 ottobre 1993 secondo la quale l'Europol viene istituito nei Paesi Bassi e ha sede all'Aia;

TENENDO A MENTE l'obiettivo comune di migliorare la cooperazione tra forze di polizia nel settore del terrorismo, del traffico illecito di stupefacenti e di altre forme gravi di criminalita' internazionale mediante uno scambio di informazioni costante, sicuro e intenso tra l'Europol e le unita' nazionali degli Stati membri;

PARTENDO DAL PRESUPPOSTO che le forme di cooperazione contemplate nella presente convenzione non devono pregiudicare altre forme di cooperazione bilaterale o multilaterale;

CONVINTE della necessita' di rivolgere, anche nel campo della cooperazione tra forze di polizia, particolare attenzione alla tutela dei diritti dei singoli individui e in particolare alla protezione dei dati di...

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