Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare la Convenzione consolare tra la Repubblica italiana e la Georgia, fatta a Tbilisi il 17 luglio 2002.
LEGGE 19 luglio 2004, n. 201 - Ratifica ed esecuzione della Convenzione consolare tra la Repubblica italiana e la Georgia, fatta a Tbilisi il 17 luglio 2002
Coming into Force | 11 Agosto 2004 |
ELI | http://www.normattiva.it/eli/id/2004/08/10/004G0237/ORIGINAL |
Enactment Date | 19 Luglio 2004 |
Published date | 10 Agosto 2004 |
Official Gazette Publication | GU n.186 del 10-08-2004 - Suppl. Ordinario n. 139 |
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Promulga la seguente legge:
Piena ed intera esecuzione e' data alla Convenzione di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformita' a quanto disposto dall'articolo 75 della Convenzione stessa.
Per l'attuazione della presente legge e' autorizzata la spesa di euro 6.770 annui a decorrere dall'anno 2004. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.
Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 19 luglio 2004 CIAMPI Berlusconi, Presidente del Consiglio
dei Ministri
Frattini, Ministro degli affari esteri Visto, il Guardasigilli: Castelli
CONVENZIONE CONSOLARE
TRA LA REPUBBLICA ITALIANA E LA GEORGIA
il Governo della Repubblica Italiana
ed
Il Governo (le Autorita' esecutive) della Georgia
Desiderando promuovere lo sviluppo dei rapporti amichevoli tra i due Stati, di seguito denominati Parti Contraenti,
Intendendo a tal fine rafforzare le loro relazioni consolari e definire le funzioni consolati, facilitando in tal modo la tutela dei diritti e degli interessi delle persone fisiche e giuridiche di ciascuna delle Parti Contraenti nel territorio dell'altra Parte contraente;
Richiamando i principi contenuti nella Convenzione di Vienna sulle Relazioni consolari del 24 aprile 1963 e confermando che le disposizioni ditale Convenzione continueranno a regolare le materie non espressamente disciplinate dalla presente Convenzione,
hanno convenuto quanto segue:
Ai fini della presente Convenzione le espressioni seguenti vanno cosi intese:
a - per "Stato d'invio", la Parte contraente che nomina i funzionari consolari;
b - per "Stato di residenza", la Parte contraente sul territorio della quale i funzionari consolati esercitano le proprie funzioni;
c - per "Ufficio consolare", qualsiasi Consolato Generale, Consolato, Vice-Consolato, Agenzia Consolare;
d - per "circoscrizione consolare", il territorio attribuito ad un Ufficio consolare per l'esercizio delle funzioni consolari;
e - per "Capo dell'Ufficio consolare", la persona incaricata di agire in tale qualita';
f - per "funzionario consolare", ogni persona, ivi compreso il Capo dell'Ufficio Consolare, incaricata di esercitare le funzioni consolari;
g - per "impiegato consolare", ogni persona impiegata nei servizi amministrativi o tecnici di un Ufficio consolare;
h - per "membro del personale di servizio", ogni persona adibita al servizio domestico di un Ufficio consolare;
i - per "membro dell'Ufficio consolare", i funzionari consolari, gli impiegati consolari ed i membri del personale di servizio;
j - per "membro del personale consolare", i funzionari consolari diversi dal Capo dell'Ufficio consolare, gli impiegati consolari ed i membri del personale di servizio;
k - per "membro del personale privato", una persona impiegata esclusivamente al servizio privato di un membro dell'Ufficio consolare;
l - per "membro della famiglia", il coniuge nonche' i figli ed i genitori legalmente a carico di un funzionario o di un impiegato consolare, con esso conviventi;
m - per "locali consolari", gli edifici o le parti di edifici ed i terreni ad essi attinenti che, chiunque ne sia il proprietario, sono utilizzati esclusivamente ai fini dell'Ufficio consolare;
n - per "archivi consolari", tutte le carte, i documenti, la corrispondenza, i libri, i film, i nastri magnetici ed i registri, inclusi i registri informatizzati, il materiale di cifra e di codice, gli schedari, ed i mobili destinati alla loro protezione e conservazione;
o - per "nave...
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