LEGGE 3 giugno 2011, n. 87 - Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra la Repubblica italiana e la Repubblica del Libano per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali, con Protocollo aggiuntivo, fatta a Beirut il 22 novembre 2000. (11G0132)

Coming into Force22 Giugno 2011
Enactment Date03 Giugno 2011
Published date21 Giugno 2011
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/2011/06/21/011G0132/ORIGINAL
Official Gazette PublicationGU n.142 del 21-06-2011
Articoli

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Promulga la seguente legge:

Art 1.

Autorizzazione alla ratifica

  1. Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare la Convenzione tra la Repubblica italiana e la Repubblica del Libano per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali, con Protocollo aggiuntivo, fatta a Beirut il 22 novembre 2000.

Art 2.

Ordine di esecuzione

  1. Piena ed intera esecuzione e' data alla Convenzione di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformita' a quanto disposto dall'articolo 30 della Convenzione stessa.

Art 3.

Copertura finanziaria

  1. All'onere derivante dalla presente legge, valutato in euro 206.000 annui a decorrere dall'anno 2011, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2011-2013, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2011, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

  2. Ai sensi dell'articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio degli oneri di cui alla presente legge e, nel caso si verifichino o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni di cui al comma 1, fatta salva l'adozione dei provvedimenti di cui all'articolo 11, comma 3, lettera l), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, il Ministro dell'economia e delle finanze provvede, con proprio decreto, alla riduzione, nella misura necessaria alla copertura finanziaria del maggior onere risultante dall'attivita' di monitoraggio, delle dotazioni finanziarie di parte corrente iscritte, nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nel programma "Regolazione giurisdizione e coordinamento del sistema della fiscalita'" della missione "Politiche economico-finanziarie e di bilancio" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze. Il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce senza ritardo alle Camere con apposita relazione in merito alle cause degli scostamenti e all'adozione delle misure di cui al secondo periodo.

  3. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art 4.

Entrata in vigore

  1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addi' 3 giugno 2011 NAPOLITANO

Berlusconi, Presidente del Consiglio

dei Ministri

Frattini, Ministro degli affari

esteri Visto, il Guardasigilli: Alfano

Convenzione
Allegato

CONVENZIONE

TRA LA REPUBBLICA ITALIANA E LA REPUBBLICA DEL LIBANO

PER EVITARE LE DOPPIE IMPOSIZIONI IN MATERIA DI IMPOSTE

SUL REDDITO E PER PREVENIRE LE EVASIONI FISCALI.

Il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Libano, desiderosi di concludere una Convenzione per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali hanno convenuto quanto segue:

Capitolo I CAMPO DI APPLICAZIONE DELLA CONVENZIONE
Articolo 1 - SOGGETTI

La presente Convenzione si applica alle persone che sono residenti

di uno o di entrambi gli Stati contraenti.

Articolo 2 - IMPOSTE CONSIDERATE
  1. La presente Convenzione si applica alle imposte sul reddito prelevate per conto di ciascuno degli Stati contraenti, delle sue suddivisioni politiche o amministrative o dei suoi enti locali, qualunque sia il sistema di prelevamento.

  2. Sono considerate imposte sul reddito le imposte prelevate sul reddito complessivo o su elementi del reddito, comprese le imposte sugli utili derivanti dall'alienazione di beni mobili o immobili, le imposte sull'ammontare complessivo degli stipendi e dei salari corrisposti dalle imprese, nonche' le imposte sui' plusvalori.

  3. Le imposte attuali cui si applica la Convenzione sono in particolare:

    (a) per quanto concerne il Libano:

    (i) l'imposta sugli utili delle professioni industriali,

    commerciali e non commerciali;

    (ii) l'imposta su stipendi, salari e pensioni;

    (iii) l'imposta sul reddito ricavato dal patrimonio mobiliare;

    (iv) l'imposta sulla proprieta' immobiliare;

    (qui di seguito indicata quale "imposta libanese");

    (b) per quanto concerne l'Italia:

    (i) l'imposta sul reddito delle persone fisiche;

    (ii) l'imposta sul reddito delle persone giuridiche;

    (iii) l'imposta regionale sulle attivita' produttive;

    ancorche' riscosse mediante ritenuta alla fonte;

    (qui di' seguito indicate quali "imposta italiana").

  4. La Convenzione si applichera' anche alle imposte future di natura identica o analoga che verranno istituite dopo la data della firma della presente Convenzione in aggiunta o in sostituzione delle imposte esistenti. Le autorita' competenti degli Stati contraenti si notificheranno le modifiche importanti apportate alle rispettive legislazioni fiscali.

Capitolo II DEFINIZIONI
Articolo 3 - DEFINIZIONI GENERALI
  1. Ai fini della presente Convenzione, a meno che il contesto non richieda una diversa interpretazione:

    (a) il termine "Libano" designa il territorio della Repubblica del Libano compreso il suo mare territoriale ed inoltre la zona economica esclusiva sulla quale il Libano ha piena sovranita' ed esercita i propri diritti e la propria giurisdizione conformemente alla legislazione interna e al diritto internazionale, per quanto concerne l'esplorazione e lo sfruttamento delle risorse naturali, biologiche, e minerali presenti nelle acque marine, e nel fondo e il sottosuolo di tali acque;

    (b) il termine "Italia" designa la Repubblica italiana e comprende le zone al di fuori del mare territoriale italiano le quali possono essere considerate come zone sulle quali l'Italia, in conformita' alla propria legislazione ed al diritto internazionale, esercita i propri diritti per quanto concerne la ricerca e lo sfruttamento delle risorse naturali del fondo e del sottosuolo marini, nonche' delle acque sovrastanti;

    (c) le espressioni "uno Stato contraente" e "l'altro Stato contraente" designano, come il contesto richiede, il Libano o l'Italia;

    (d) il termine "persona" comprende una persona fisica, una societa' ed ogni altra associazione di persone;

    (e) il termine "societa'" designa qualsiasi persona giuridica o qualsiasi ente che e' considerato persona giuridica ai fini dell'imposizione;

    (f) le espressioni "impresa di uno Stato contraente" e "impresa dell'altro Stato contraente" designano rispettivamente un'impresa esercitata da un residente di uno Stato contraente e un'impresa esercitata da un residente dell'altro Stato contraente;

    (g) l'espressione "traffico internazionale" designa qualsiasi attivita' di trasporto effettuato per mezzo di una nave o di un aeromobile da parte di un'impresa la cui sede di direzione effettiva e' situata in uno Stato contraente, ad eccezione del caso in cui la nave o l'aeromobile sia utilizzato esclusivamente tra localita'

    situate nell'altro Stato contraente;

    (h) il termine "nazionali" designa:

    (i) le persone fisiche che hanno la nazionalita' di uno Stato contraente;

    (ii) le persone giuridiche, le societa' di persone, e le associazioni costituite in conformita' della legislazione in vigore in uno Stato contraente;

    (i) l'espressione "autorita' competente" designa:

    (i) per quanto concerne il Libano, il Ministro delle Finanze od il suo rappresentate autorizzato;

    (ii) per quanto concerne l'Italia, il Ministero delle Finanze.

  2. Per l'applicazione della presente Convenzione da parte di uno Stato contraente, le espressioni ivi non definite, a meno che il contesto non richieda una diversa interpretazione, hanno il significato che ad esse e' attribuito dalla legislazione...

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