Ai fini della presente Convenzione, a meno che il contesto non richieda una diversa interpretazione:
(a) il termine "Libano" designa il territorio della Repubblica del Libano compreso il suo mare territoriale ed inoltre la zona economica esclusiva sulla quale il Libano ha piena sovranita' ed esercita i propri diritti e la propria giurisdizione conformemente alla legislazione interna e al diritto internazionale, per quanto concerne l'esplorazione e lo sfruttamento delle risorse naturali, biologiche, e minerali presenti nelle acque marine, e nel fondo e il sottosuolo di tali acque;
(b) il termine "Italia" designa la Repubblica italiana e comprende le zone al di fuori del mare territoriale italiano le quali possono essere considerate come zone sulle quali l'Italia, in conformita' alla propria legislazione ed al diritto internazionale, esercita i propri diritti per quanto concerne la ricerca e lo sfruttamento delle risorse naturali del fondo e del sottosuolo marini, nonche' delle acque sovrastanti;
(c) le espressioni "uno Stato contraente" e "l'altro Stato contraente" designano, come il contesto richiede, il Libano o l'Italia;
(d) il termine "persona" comprende una persona fisica, una societa' ed ogni altra associazione di persone;
(e) il termine "societa'" designa qualsiasi persona giuridica o qualsiasi ente che e' considerato persona giuridica ai fini dell'imposizione;
(f) le espressioni "impresa di uno Stato contraente" e "impresa dell'altro Stato contraente" designano rispettivamente un'impresa esercitata da un residente di uno Stato contraente e un'impresa esercitata da un residente dell'altro Stato contraente;
(g) l'espressione "traffico internazionale" designa qualsiasi attivita' di trasporto effettuato per mezzo di una nave o di un aeromobile da parte di un'impresa la cui sede di direzione effettiva e' situata in uno Stato contraente, ad eccezione del caso in cui la nave o l'aeromobile sia utilizzato esclusivamente tra localita'
situate nell'altro Stato contraente;
(h) il termine "nazionali" designa:
(i) le persone fisiche che hanno la nazionalita' di uno Stato contraente;
(ii) le persone giuridiche, le societa' di persone, e le associazioni costituite in conformita' della legislazione in vigore in uno Stato contraente;
(i) l'espressione "autorita' competente" designa:
(i) per quanto concerne il Libano, il Ministro delle Finanze od il suo rappresentate autorizzato;
(ii) per quanto concerne l'Italia, il Ministero delle Finanze.