Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare la convenzione europea per la protezione del patrimonio archeologico, firmata a Londra il 6 maggio 1969.
LEGGE 12 aprile 1973, n. 202 - Ratifica ed esecuzione della convenzione europea per la protezione del patrimonio archeologico, firmata a Londra il 6 maggio 1969
Coming into Force | 01 Giugno 1973 |
Published date | 17 Maggio 1973 |
Enactment Date | 12 Aprile 1973 |
ELI | http://www.normattiva.it/eli/id/1973/05/17/073U0202/ORIGINAL |
Official Gazette Publication | GU n.127 del 17-05-1973 |
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:
Piena ed intera esecuzione e' data alla convenzione di cui all'articolo precedente, a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformita' all'articolo 10 della convenzione stessa.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 12 aprile 1973 LEONE ANDREOTTI - MEDICI - SCALFARO - RUMOR - VALSECCHI Visto, il Guardasigilli: GONELLA
ALLEGATO
Convention europeenne pour la protection du patrimoine archeologique
Parte di provvedimento in formato grafico
TRADUZIONE NON UFFICIALE
NOTA BENE. - I testi facenti fede sono unicamente quelli indicati nella Convenzione, fra cui il testo in lingua francese, qui sopra riportato.
Convenzione europea per la protezione del patrimonio archeologico firmata a Londra il 6 maggio 1969
PREAMBOLO
Gli Stati Membri del Consiglio d'Europa, firmatari della presente Convenzione,
Considerando che scopo del Consiglio d'Europa e' la realizzazione di una piu' stretta unione fra i suoi Membri allo scopo, in particolare, di salvaguardare e promuovere gli ideali ed i principi che costituiscono il loro Comune patrimonio;
Vista la Convenzione culturale europea, firmata a Parigi il 19 dicembre 1954 ed in particolare l'articolo 5 di essa;
Affermando che il patrimonio archeologico costituisce un elemento essenziale per la conoscenza della storia della civilta';
Riconoscendo che la responsabilita' morale della protezione del patrimonio archeologico europeo, prima fonte della storia d'Europa, seriamente minacciato di distruzione, pur rientrando in primo luogo fra i doveri dello Stato interessato, incombe comunque sull'insieme degli Stati europei;
Considerando che il punto di partenza di tale protezione dovrebbe essere costituito dall'applicazione dei piu' rigorosi metodi scientifici nelle ricerche o scoperte archeologiche al fine di preservarne il pieno significato storico e di rendere impossibile qualsiasi scavo clandestino in quanto causa di distruzione irrimediabile di informazioni scientifiche;
Considerando che la protezione scientifica in tal modo garantita al patrimonio archeologico:
-
offrirebbe protezione particolarmente alle collezioni
pubbliche, e
-
promuoverebbe la necessaria ed invocata riforma del mercato degli oggetti provenienti da scavi archeologici;
Considerando che e' necessario vietare gli scavi clandestini ed istituire un controllo di carattere scientifico del patrimonio archeologico, come e' del pari necessario cercare, mediante l'istruzione, di dare agli scavi archeologici il loro pieno significato scientifico,
Hanno convenuto quanto segue:
Ai fini della presente Convenzione, sono considerati patrimonio archeologico le vestigia, gli oggetti e qualsiasi altra traccia di esistenza umana, costituenti una testimonianza di epoche e civilta' di cui la principale o una delle principali fonti d'informazione scientifica e' costituita da scoperte o scavi archeologici.
Allo scopo di assicurare la protezione delle zone e dei residui archeologici, ogni Parte Contraente si impegna ad adottare, per quanto possibile, le misure necessarie a:
delimitare e proteggere luoghi e zone di interesse archeologico;
creare delle riserve per la conservazione delle testimonianze materiali oggetto di scavi delle...
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