LEGGE 19 novembre 1984, n. 948 - Ratifica ed esecuzione della convenzione europea sulla cooperazione transfrontaliera delle collettivita' o autorita' territoriali, con allegato, adottata a Madrid il 21 maggio 1980

Coming into Force06 Febbraio 1985
Enactment Date19 Novembre 1984
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1985/01/22/084U0948/ORIGINAL
Published date22 Gennaio 1985
Official Gazette PublicationGU n.18 del 22-01-1985 - Suppl. Ordinario
Articoli

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:

Art 1.

Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare la convenzione quadro europea sulla cooperazione transfrontaliera delle collettivita' o autorita' territoriali, con allegato, adottata a Madrid il 21 maggio 1980.

Art 2.

Piena e intera esecuzione e' data alla convenzione di cui all'articolo 1 a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformita' a quanto disposto dall'articolo 9, paragrafi 2 e 3, della convenzione stessa.

Art 3.

La conclusione degli accordi e delle intese tra gli enti elencati al successivo articolo 4 e' subordinata alla previa stipulazione da parte dello Stato di accordi bilaterali con gli Stati confinanti, contenenti l'indicazione delle materie che possono formare oggetto degli stessi accordi ed intese, secondo quanto previsto dall'articolo 3, paragrafo 2, della convenzione.

In nessun caso possono essere stipulati accordi che rechino pregiudizio agli interessi politici ed economici nazionali, della difesa e dell'ordine e della sicurezza pubblica.

Art 4.

Gli enti che possono stipulare gli accordi e le intese previsti dalla convenzione sono, conformemente alle dichiarazioni rese dal Governo all'atto della firma della convenzione medesima, le regioni, le province, i comuni, le comunita' montane, i consorzi comunali e provinciali di servizi e d'opere.

La profondita' della fascia, entro la quale devono essere situati gli enti territoriali italiani abilitati a stipulare i suddetti accordi ed intese e che non siano direttamente confinanti con gli Stati esteri, e' di 25 chilometri dalla frontiera.

Qualora il confine tra l'Italia e lo Stato estero con il quale vengono stipulati gli accordi bilaterali passi attraverso un mare territoriale, la suddetta fascia e' calcolata a partire dalla linea mediana dello stesso mare territoriale.

Art 5.

Gli accordi da stipularsi dalle regioni e dagli altri enti sopraindicati devono essere adottati previa intesa col Governo che puo' all'uopo delegare, per determinate categorie di enti, organi periferici dello Stato.

Art 6.

Gli atti delle regioni e degli altri enti, che approvano gli accordi e le intese, sono soggetti ai controlli previsti dal vigente ordinamento. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addi' 19 novembre 1984 PERTINI CRAXI, Presidente del Consiglio dei

Ministri ANDREOTTI, Ministro degli affari esteri

SCALFARO, Ministro dell'interno MARTINAZZOLI, Ministro di grazia e

giustizia

GORIA, Ministro del tesoro VIZZINI, Ministro per gli affari

regionali Visto, il Guardasigilli: MARTINAZZOLI

Convention

CONVENTION-CADRE EUROPEENNE

sur la cooperation transfrontaliere des collectivites ou autorites territoriales

Parte di provvedimento in formato grafico

Convenzione

TRADUZIONE NON UFFICIALE

N.B. - I testi facenti fede sono unicamente quelli indicati nella convenzione, fra cui quello in lingua francese qui sopra riportato.

CONVENZIONE-QUADRO EUROPEA

sulla cooperazione transfrontaliera delle collettivita' o autorita' territoriali

PREAMBOLO

Gli Stati membri del Consiglio d'Europa, firmatari della presente Convenzione.

Considerando che lo scopo del Consiglio d'Europa e' di realizzare una piu' stretta unione tra i suoi membri e di promuovere la cooperazione tra essi;

Considerando che ai sensi dell'articolo 1 dello Statuto del Consiglio d'Europa questo scopo sara' conseguito principalmente con la conclusione di accordi nell'ambito amministrativo;

Considerando che il Consiglio d'Europa mira ad assicurare la partecipazione delle collettivita' o autorita' territoriali d'Europa alla realizzazione del suo scopo;

Considerando l'importanza che puo' rivestire per il raggiungimento di questo obiettivo la cooperazione delle collettivita' o autorita' territoriali di frontiera in materie quali lo sviluppo regionale, urbano e rurale, la protezione dell'ambiente, il miglioramento delle infrastrutture e dei servizi offerti ai cittadini e l'aiuto reciproco in caso di sinistri;

Considerando che dall'esperienza acquisita consegue che la cooperazione dei poteri locali e regionali d'Europa e' di natura tale da permettere un migliore assolvimento della loro missione ed e' in particolare suscettibile di contribuire a valorizzare e a incrementare lo sviluppo delle regioni di frontiera;

Decisi a favorire per quanto possibile questa cooperazione e a contribuire cosi' al progresso economico e sociale delle regioni di frontiera e alla solidarieta' che unisce i popoli europei.

Hanno stabilito quanto segue:

ARTICOLO 1

Ogni Parte contraente s'impegna ad agevolare e a promuovere la cooperazione transfrontalieri tra le collettivita' o autorita' territoriali che dipendono dalla sua giurisdizione e le collettivita' o autorita' territoriali dipendenti dalla competenza di altre Parti contraenti. Essa s'adoperera' a promuovere la conclusione degli accordi e intese che si renderanno necessari a tal fine, nel rispetto delle norme costituzionali proprie di ciascuna Parte.

ARTICOLO 1

Le Parti si impegnano a ricercare e a promuovere i mezzi di cooperazione transfrontaliera, tanto a livello regionale che locale.

Per cooperazione transfrontaliera, esse intendono tutte quelle misure concertate, di carattere amministrativo, tecnico, economico, sociale o culturale e atte a rafforzare ed a sviluppare i rapporti di vicinato tra zone situate dall'una o dall'altra parte della frontiera, come pure la conclusione di accordi al fine di risolvere i problemi che sorgono in questo campo.

Queste misure potranno, in particolare, tendere al miglioramento delle condizioni dello sviluppo regionale e urbano, della protezione delle ricchezze naturali, dell'aiuto reciproco in casi di sinistro e di calamita', come anche al miglioramento dei servizi per le popolazioni.

ARTICOLO 1

Al fine di promuovere la concentrazione transfrontaliera nelle regioni definite nell'allegato al presente accordo, le Parti istituiscono una commissione mista (designata qui di seguito "Commissione") integrata, all'occorrenza, da uno o piu' comitati regionali (designati qui di seguito "Comitati") incaricati di trattare le questioni relative alla concertazione transfrontaliera.

ARTICOLO 1

Al fine di una migliore informazione reciproca e dello sviluppo della concertazione tra le autorita' locali dell'una e dell'altra parte delle frontiere, le Parti invitano le autorita' ad esaminare insieme i problemi locali d'interesse comune, nell'ambito dei gruppi di concertazione.

ARTICOLO 1

La cooperazione transfrontaliera tra autorita' locali e' attuata in particolare a mezzo di contratti aventi un oggetto amministrativo, economico o tecnico.

ARTICOLO 1

Le collettivita' locali e le altre persone di diritto pubblico, per gli scopi che sono autorizzate a perseguire, in virtu' del diritto interno, nel quadro di una associazione o di un sindacato, possono partecipare ad associazioni o sindacati di poteri locali costituiti sul territorio di un'altra Parte, in conformita' al diritto interno di questa.

ARTICOLO 1

Le autorita' locali (Parti) s'impegnano a concertarsi nelle seguenti materie di loro competenza (specificare il campo o i campi di competenza o eventualmente riferirsi ai "problemi locali di vicinato"). A tal fine, esse istituiscono un gruppo di concertazione qui di seguito chiamato "gruppo" la cui sede e' a...

Il compito del gruppo e' di assicurare lo scambio di informazioni, la concertazione e la consultazione tra i suoi membri, per le materie indicate nel capoverso precedente. Le autorita' e i membri del gruppo si impegnano a trasmettere al gruppo tutte le informazioni necessarie per il raggiungimento del suo scopo e a consultarsi in seno ad esso, prima di adottare decisioni o misure nelle suddette materie.

Membri del gruppo.

ARTICOLO 1

L'articolo 1 definisce lo scopo e l'oggetto dell'accordo (per esempio la ricerca di uno sviluppo armonico della regione di frontiera) e i campi interessati.

Territorio considerato dall'accordo.

ARTICOLO 2
  1. Nella presente Convenzione e' considerata cooperazione transfrontaliera ogni comune progetto che miri a rafforzare e a sviluppare i rapporti di vicinato tra collettivita' o autorita' territoriali dipendenti da due o da piu' Parti contraenti, nonche' la conclusione di accordi e intese utili a tal fine. La cooperazione transfrontaliera sara' esercitata nel quadro delle competenze delle collettivita' o autorita' territoriali, quali sono definite dal diritto interno. L'ambito e la natura di queste competenze non sono determinati dalla presente Convenzione.

  2. Ai fini della presente Convenzione l'espressione "collettivita' o autorita' territoriali", si riferisce alle collettivita', autorita' o organismi che esercitano funzioni locali e regionali e che sono considerati tali nel diritto interno di ciascuno Stato. Tuttavia, ogni Parte contraente puo', al momento della firma della presente Convenzione o con successiva comunicazione al Segretario Generale del Consiglio d'Europa, designare le collettivita', autorita' o...

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