LEGGE 27 giugno 2013, n. 77 - Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, fatta a Istanbul l'11 maggio 2011

Coming into Force02 Luglio 2013
Published date01 Luglio 2013
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/2013/07/01/13G00122/CONSOLIDATED/20171128
Enactment Date27 Giugno 2013
Official Gazette PublicationGU n.152 del 01-07-2013
Articoli

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Promulga la seguente legge:

Art 1.

Autorizzazione alla ratifica

  1. Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare la Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, fatta a Istanbul l'11 maggio 2011 e sottoscritta dall'Italia il 27 settembre 2012, di seguito denominata «Convenzione».

Art 2.

Ordine di esecuzione

  1. Piena ed intera esecuzione e' data alla Convenzione a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformita' a quanto disposto dall'articolo 75 della Convenzione stessa.

Art 3.

Clausola di neutralita' finanziaria

  1. Le misure amministrative necessarie all'attuazione e all'esecuzione della Convenzione sono assicurate con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Art 4.

Entrata in vigore

  1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addi' 27 giugno 2013 NAPOLITANO Letta, Presidente del Consiglio dei ministri Visto, il Guardasigilli: Cancellieri

Allegato
((Allegato

COUNCIL OF EUROPE CONVENTION

ON PREVENTING AND COMBATING

VIOLENCE AGAINST WOMEN

AND DOMESTIC VIOLENCE

CONVENTION DU CONSEIL DE L'EUROPE

SUR LA PREVENTION ET LA LUTTE

CONTRE LA VIOLENCE A L'EGARD DES FEMMES

ET LA VIOLENCE DOMESTIQUE))

Parte di provvedimento in formato grafico

Convenzione

Parte di provvedimento in formato grafico

((Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica

Istanbul, 11 maggio 2011

www.coe.int/conventionviolence

The official languages of the Council of Europe are English and French ( Article 12 of the Statute of the Council of Europe). Only the treaties published by the Secretary General of the Council of Europe, each in a separate booklet of the "European Treaty Series" (ETS) continued since 2004 by the "Council of Europe Treaty Series" (CETS), are deemed authentic. The translation presented here is for information only.

Preambolo

Gli Stati membri del Consiglio d'Europa e gli altri firmatari della presente Convenzione, Ricordando la Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle liberta' fondamentali (STE n° 5, 1950) e i suoi Protocolli, la Carta sociale europea (STE n° 35, 1961, riveduta nel 1996, STE n°163), la Convenzione del Consiglio d'Europa sulla lotta contro la tratta di esseri umani (STCE n° 197, 2005) e la Convenzione del Consiglio d'Europa sulla protezione dei bambini contro lo sfruttamento e gli abusi sessuali (STCE n° 201, 2007);

Ricordando le seguenti raccomandazioni del Comitato dei Ministri agli Stati membri del Consiglio d'Europa: Raccomandazione Rec(2002)5 sulla protezione delle donne dalla violenza, Raccomandazione CM/Rec(2007)17 sulle norme e meccanismi per la parita' tra le donne e gli uomini, Raccomandazione CM/Rec(2010)10 sul ruolo delle donne e degli uomini nella prevenzione e soluzione dei conflitti e nel consolidamento della pace, e le altre raccomandazioni pertinenti;

Tenendo conto della sempre piu' ampia giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo, che enuncia norme rilevanti per contrastare la violenza nei confronti delle donne;

Considerando il Patto internazionale sui diritti civili e politici (1966), il Patto internazionale sui diritti economici, sociali e culturali (1966), la Convenzione delle Nazioni Unite sull'eliminazione di ogni forma di discriminazione contro le donne (CEDAW, 1979) e il suo Protocollo opzionale (1999) e la Raccomandazione generale n° 19 del CEDAW sulla violenza contro le donne, la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti dell'infanzia (1989) e i suoi Protocolli opzionali (2000) e la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilita' (2006);

Considerando lo statuto di Roma della Corte penale internazionale (2002);

Ricordando i principi fondamentali del diritto internazionale umanitario, in particolare la quarta Convenzione di Ginevra (IV), relativa alla protezione dei civili in tempo di guerra (1949) e i suoi Protocolli addizionali I e II (1977);

Condannando ogni forma di violenza sulle donne e la violenza domestica;

Riconoscendo che il raggiungimento dell'uguaglianza di genere de jure e de facto e' un elemento chiave per prevenire la violenza contro le donne;

Riconoscendo che la violenza contro le donne e' una manifestazione dei rapporti di forza storicamente diseguali tra i sessi, che hanno portato alla dominazione sulle donne e alla discriminazione nei loro confronti da parte degli uomini e impedito la loro piena emancipazione;

Riconoscendo la natura strutturale della violenza contro le donne, in quanto basata sul genere, e riconoscendo altresi' che la violenza contro le donne e' uno dei meccanismi sociali cruciali per mezzo dei quali le donne sono costrette in una posizione subordinata rispetto agli uomini;

Riconoscendo con profonda preoccupazione che le donne e le ragazze sono spesso esposte a gravi forme di violenza, tra cui la violenza domestica, le molestie sessuali, lo stupro, il matrimonio forzato, i delitti commessi in nome del cosiddetto "onore" e le mutilazioni genitali femminili, che costituiscono una grave violazione dei diritti umani delle donne e delle ragazze e il principale ostacolo al raggiungimento della parita' tra i sessi;

Constatando le ripetute violazioni dei diritti umani nei conflitti armati che colpiscono le popolazioni civili, e in particolare le donne, sottoposte a stupri diffusi o sistematici e a violenze sessuali e il potenziale aggravamento della violenza di genere durante e dopo i conflitti;

Riconoscendo che le donne e le ragazze sono maggiormente esposte al rischio di subire violenza di genere rispetto agli uomini;

Riconoscendo che la violenza domestica colpisce le donne in modo sproporzionato e che anche gli uomini possono essere vittime di violenza domestica;

Riconoscendo che i bambini sono vittime di violenza domestica anche in quanto testimoni di violenze all'interno della famiglia;

Aspirando a creare un'Europa libera dalla violenza contro le donne e dalla violenza domestica,

Hanno convenuto quanto segue:

Articolo 1 - Obiettivi della Convenzione

1 La presente Convenzione ha l'obiettivo di:

a proteggere le donne da ogni forma di violenza e prevenire, perseguire ed eliminare la violenza contro le donne e la violenza domestica;

b contribuire ad eliminare ogni forma di discriminazione contro le donne e promuovere la concreta parita' tra i sessi, ivi compreso rafforzando l'autonomia e l'autodeterminazione delle donne;

c predisporre un quadro globale, politiche e misure di protezione e di assistenza a favore di tutte le vittime di violenza contro le donne e di violenza domestica;

d promuovere la cooperazione internazionale al fine di eliminare la violenza contro le donne e la violenza domestica;

e sostenere e assistere le organizzazioni e autorita' incaricate dell'applicazione della legge in modo che possano collaborare efficacemente, al fine di adottare un approccio integrato per l'eliminazione della violenza contro le donne e la violenza domestica.

2 Allo scopo di garantire un'efficace attuazione delle sue disposizioni da parte delle Parti contraenti, la presente Convenzione istituisce uno specifico meccanismo di controllo.))

(( Articolo 2 - Campo di applicazione della Convenzione

1 La presente Convenzione si applica a tutte le forme di violenza contro le donne, compresa la violenza domestica, che colpisce le donne in modo sproporzionato.

2 Le Parti contraenti sono incoraggiate ad applicare le disposizioni della presente Convenzione a tutte le vittime di violenza domestica. Nell'applicazione delle disposizioni della presente Convenzione, le Parti presteranno particolare attenzione alla protezione delle donne vittime di violenza di genere.

3 La presente Convenzione si applica in tempo di pace e nelle situazioni di conflitto armato. ))

(( Articolo 3 - Definizioni

Ai fini della presente Convenzione:

a con l'espressione "violenza nei confronti delle donne" si intende designare una violazione dei diritti umani e una forma di discriminazione contro le donne, comprendente tutti gli atti di violenza fondati sul genere che provocano o sono suscettibili di provocare danni o sofferenze di natura fisica, sessuale, psicologica o economica, comprese le minacce di compiere tali atti, la coercizione o la privazione arbitraria della liberta', sia nella vita pubblica, che nella vita privata;

b l'espressione "violenza domestica" designa tutti gli atti di violenza fisica, sessuale, psicologica o economica che si verificano all'interno della famiglia o del nucleo familiare o tra attuali o precedenti coniugi o partner, indipendentemente dal fatto che l'autore di tali atti condivida o abbia condiviso la stessa residenza con la vittima;

c con il termine "genere" ci si riferisce a ruoli, comportamenti, attivita' e attributi socialmente costruiti che una determinata societa' considera appropriati per donne e uomini;

d l'espressione "violenza contro le donne basata sul genere" designa qualsiasi violenza diretta contro una donna in quanto tale, o che colpisce le donne in modo sproporzionato;

e per "vittima" si intende qualsiasi persona fisica che subisce gli atti o i comportamenti di cui ai precedenti commi a e b;

...

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