LEGGE 21 febbraio 1989, n. 98 - Ratifica ed esecuzione della convenzione n. 108 sulla protezione delle persone rispetto al trattamento automatizzato di dati di carattere personale, adottata a Strasburgo il 28 gennaio 1981

Coming into Force21 Marzo 1989
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1989/03/20/089G0105/ORIGINAL
Enactment Date21 Febbraio 1989
Published date20 Marzo 1989
Official Gazette PublicationGU n.66 del 20-03-1989 - Suppl. Ordinario n. 19
Articoli

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA la seguente legge:

Art 1.
  1. Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare la convenzione n. 108 sulla protezione delle persone rispetto al trattamento automatizzato di dati di carattere personale, adottata a Strasburgo il 28 gennaio 1981.

Art 2.
  1. Piena ed intera esecuzione e' data alla convenzione di cui all'articolo 1 a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformita' a quanto disposto dall'articolo 22 della convenzione stessa.

Art 3.
  1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addi' 21 febbraio 1989 COSSIGA

DE MITA, Presidente del Consiglio

dei Ministri

ANDREOTTI, Ministro degli affari

esteri Visto, il Guardasigilli: VASSALLI

Convention

Convention

Parte di provvedimento in formato grafico

Convenzione

TRADUZIONI NON UFFICIALE

PREAMBOLO

Gli Stati membri del Consiglio d'Europa, firmatari della presente Convenzione,

Considerando che il fine del Consiglio d'Europa e' quello di realizzare una unione piu' stretta tra i suoi membri, in particolare nel rispetto della certezza del diritto e dei diritti dell'uomo e delle liberta' fondamentali.

Considerando che e' auspicabile estendere la protezione dei diritti e delle liberta' fondamentali di ciascuno, in particolare il diritto al rispetto della vita privata, tenuto conto dell'intensificazione della circolazione attraverso le frontiere di dati a carattere personale

oggetto di elaborazioni automatizzate

Riaffermando nello stesso tempo il loro impegno in favore delle

liberta' di informazioni senza tener conto delle frontiere

Riconoscendo la necessita' di conciliare i valori fondamentali del rispetto della vita privata e della libera circolazione dell'informazione tra i popoli,

Hanno convenuto quanto segue:

Articolo 1

Oggetto e scopo

Scopo della presente convenzione e' quello di garantire, sul territorio di ogni Parte, ad ogni persona fisica, qualunque siano la sua cittadinanza o residenza, il rispetto dei diritti e delle liberta' fondamentali, ed in particolare del diritto alla vita privata, nei confronti dell'elaborazione automatizzata dei dati di carattere personale che la riguardano ("protezione dei dati").

Articolo 2

Definizioni

Ai fini della presente convenzione:

  1. "dati di carattere personale" significa: ogni informazione relativa ad una persona fisica identificata o identificabile ("persona interessata)

  2. "casellario automatizzato" significa: tutto l'insieme di

    informazioni oggetto di un'elaborazione automatizzata

  3. "elaborazione automatizzata" comprende le seguenti operazioni effettuate nel loro insieme o in parte grazie a procedimenti automatizzati: registrazioni di dati, applicazione ad essi di operazioni logiche e/o aritmetiche, loro modifica, cancellazione,

    estrazione o diffusione

  4. "responsabile del casellario" significa: la persona fisica o giuridica, l'autorita' pubblica, l'ente o altro organismo competente, secondo il diritto nazionale, a decidere quale debba essere la finalita' del casellario automatizzato, quali categorie di dati a carattere personale debbano essere registrati e quali operazioni siano ad essi applicabili.

    Articolo 3

    Campo di applicazione

    1. Le Parti si impegnano ad applicare la presente convenzione ai casellari ed alle elaborazioni automatizzate di dati a carattere personale nei settori pubblici e privati.

    2. Ogni Stato puo', al momento della firma o del deposito del suo strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione, o in qualsiasi altro momento successivo, comunicare tramite dichiarazione indirizzata al Segretario Generale del Consiglio d'Europa:

  5. che non applichera' la presente convenzione a talune categorie di casellari automatizzati di dati a carattere personale di cui verra' depositata una lista. Esso tuttavia non dovra' includere in detta lista le categorie di casellari automatizzati assoggettate secondo il suo diritto interno a disposizioni relative alla protezione dei dati.

    Di conseguenza, esso dovra' emendare detta lista tramite una nuova dichiarazione qualora categorie supplementari di casellari automatizzati di dati di carattere personale siano assoggettate al

    regime di protezione di dati

  6. che esso applichera' la presente convenzione anche ad informazioni relative a gruppi, associazioni, fondazioni, societa', corporazioni o ad ogni altro organismo che raggruppi direttamente o indirettamente persone fisiche e che goda o meno della personalita'

    giuridica

  7. che applichera' le presente convenzione anche ai casellari di dati a carattere personale che non siano oggetto di elaborazione automatizzata.

    1. Ogni Stato che ha esteso il campo di applicazione della presente Convenzione tramite una delle dichiarazioni di cui ai comma 2.b o c di cui sopra puo', nella citata dichiarazione, indicare che tali estensioni si applicheranno solamente ad alcune categorie di casellari a carattere personale la cui lista verra' depositata.

    2. Ogni Parte che ha escluso alcune categorie di casellari automatizzati di dati a carattere personale tramite la dichiarazione di cui al comma 2.a di cui sopra non puo' pretendere l'applicazione della presente convenzione a categorie simili da parte di una Parte che non le abbia escluse.

    3. Nello stesso modo, ogni Parte che non ha proceduto ad una o all'altra delle estensioni di cui ai paragrafi 2.b e c. del presente articolo non puo' pretendere l'applicazione della presente convenzione su tali punti nei confronti di una Parte che abbia proceduto alle dette estensioni.

    4. Le dichiarazioni di cui al paragrafo 2 del presente articolo avranno effetto dal momento dell'entrata in vigore della convenzione nei confronti dello Stato che le ha formulate, se detto Stato le ha espresse al momento della firma o del deposito del suo strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione e di adesione, ovvero tre mesi dopo che queste siano state ricevute dal Segretario Generale del Consiglio d'Europa nel caso in cui siano state formulate in un momento successivo. Dette dichiarazioni potranno essere ritirate in tutto o in parte con notifica rivolta al Segretario Generale del Consiglio di Europa. Il ritiro avra' effetto tre mesi dopo la data di ricevimento di una notifica di tal genere.

      Articolo 4

      Obbligo delle Parti

    5. Ogni Parte adotta, nel suo diritto interno, le misure necessarie per dare effetto ai principi fondamentali per la protezione dei dati enunciati nel presente capitolo.

    6. Dette misure debbono essere adottate al piu' tardi al momento dell'entrata in vigore della presente convenzione nei suoi confronti.

      Articolo 5

      Qualita' dei dati

      I dati a carattere personale oggetto di un'elaborazione automatizzata sono:

  8. ottenuti e elaborati in modo lecito e corretto

  9. registrati per scopi determinati e legittimi ed impiegati in una

    maniera...

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