Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare la convenzione sulle facilitazioni al traffico marittimo internazionale, adottata a Londra il 9 aprile 1965.
LEGGE 8 maggio 1971, n. 831 - Ratifica ed esecuzione della convenzione sulle facilitazioni al traffico marittimo internazionale, adottata a Londra il 9 aprile 1965
Coming into Force | 03 Novembre 1971 |
ELI | http://www.normattiva.it/eli/id/1971/10/19/071U0831/ORIGINAL |
Enactment Date | 08 Maggio 1971 |
Published date | 19 Ottobre 1971 |
Official Gazette Publication | GU n.265 del 19-10-1971 |
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:
Piena ed intera esecuzione e' data alla convenzione indicata nell'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore, in conformita' all'articolo XI della convenzione stessa.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 8 maggio 1971 SARAGAT COLOMBO - MORO - RESTIVO - PRETI - BOSCO - ATTAGUILE - MARIOTTI Visto, il Guardasigilli: COLOMBO
ALLEGATO
ACTE FINAL DE LA CONFERENCE INTERNATIONALE
VISANT A FACILITER LES VOYAGES ET LES
TRANSPORTS MARITIMES, 1965
Parte di provvedimento in formato grafico
TRADUZIONE NON UFFICIALE
N. B.: I testi facenti fede sono unicamente quelli indicati nella Convenzione, fra cui quello in lingua francese qui sopra riportato.
ATTO FINALE DELLA CONFERENZA INTERNAZIONALE SULLA FACILITAZIONE DEI VIAGGI E TRASPORTI MARITTIMI, 1965.
Dal 24 marzo al 9 aprile 1965, su invito della Organizzazione intergovernativa di consultazione marittima, si e' tenuta a Londra una conferenza allo scopo di redigere una Convenzione per facilitare il traffico marittimo internazionale.
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I Governi dei cinquantasette Stati seguenti erano rappresentati alla Conferenza da delegazioni:
Algeria
Argentina
Australia
Belgio
Brasile
Bulgaria
Camerun
Canada'
Cina (Repubblica Cinese)
Colombia
Congo (Leopoldville)
Cecoslovacchia
Danimarca
Repubblica Dominicana
Ecuador
Repubblica Federale di Germania
Finlandia
Francia
Ghana
Grecia
Honduras
Ungheria
India
Irlanda
Israele
Italia
Costa d'Avorio
Giappone
Corea
Libano
Repubblica Malgascia
Malaysia
Messico
Monaco
Paesi Bassi
Nuova Zelanda
Nicaragua
Nigeria
Norvegia
Panama
Filippine
Polonia
San Marino
Senegal
Spagna
Svezia
Trinidad e Tobago
Tunisia
Repubblica Socialista Sovietica dell'Ucraina
Repubblica Araba Unita
Uruguay
Regno Unito di Gran Bretagna ed Irlanda del Nord
Stati Uniti d'America
Venezuela
Jugoslavia
Zambia
Unione delle Repubbliche Socialiste Sovietiche
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I Governi dei seguenti Stati erano rappresentati alla Conferenza da osservatori:
Ceylon
Cile
Santa Sede
Iraq
Peru'
Romania
Sudan
Svizzera
Repubblica Araba Siriana
Tailandia
Turchia
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Le seguenti Organizzazioni intergovernative erano rappresentate alla Conferenza da osservatori:
Nazioni Unite
Ufficio Internazionale del Lavoro
Organizzazione Internazionale della Sanita'
Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e
la cultura
Organizzazione Internazionale dell'Aviazione Civile
Commissione Internazionale dell'Aviazione Civile
Commissione Oceanografica intergovernativa
Consiglio di cooperazione doganale
Ufficio Internazionale delle epizoozie
Organizzazione per la cooperazione economica e lo sviluppo.
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Le seguenti Organizzazioni non governative hanno inviato osservatori alla Conferenza:
Camera di Commercio Internazionale
Camera di Navigazione Internazionale
Confederazione Internazionale dei Sindacati liberi
Organizzazione Internazionale per la standardizzazione
Federazione Internazionale di Navigazione
Unione Internazionale delle Organizzazioni Ufficiali di viaggio
Unione Internazionale di Assicurazione Marittima.
La Conferenza ha eletto il Sig. G.E. do Nascimento e Silva, Capo della delegazione brasiliana, quale Presidente della Conferenza.
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La Conferenza ha eletto, quali Vice-Presidenti il Sig. Marian Fila (Polonia), il Sig. F. van Ijsseldijk (Paesi Bassi), il Sig. S.M.A. Banister (Regno Unito) e il Sig. D.E. Ogisi (Nigeria).
Segretario Generale della Conferenza e' stato il Signor Jean Roullier (Segretario Generale dell'Organizzazione intergovernativa di consultazione marittima), e Segretario Esecutivo della Conferenza e' stato il Sig. Roger Grosclaude (Capo del Segretariato delle relazioni esterne e questioni legali).
Per motivi di lavoro la Conferenza ha istituito i seguenti comitati:
Comitato Generale:
Presidente: Sig. R.W. Radford (Regno Unito),
Vice-Presidente: Sig. G.M.M. Duval (Repubblica Malgascia);
Comitato delle credenziali:
Presidente: Sig. M.J. Wilson (Australia);
Comitato di progettazione:
Presidente: Dr. V. Seferna (Cecoslovacchia),
Vice-Presidente: Sig. A. Hofman (Paesi Bassi);
Comitato sulle Dogane e problemi relativi:
Presidente: Sig. R.V. Mc Intyre (Stati Uniti d'America),
Vice-Presidente: Sig. C. Martelli (Italia);
Comitato per l'immigrazione:
Presidente: Dr. A. J. Fonteijn (Paesi Bassi),
Vice-Presidente: Sig. T. Takehira (Giappone);
Comitato per la sanita':
Presidente: Dr. Lembrez (Francia),
Vice-Presidente: Capitano G. Harine (Unione delle Repubbliche Socialiste Sovietiche).
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La Conferenza ha usato, come base delle discussioni, un progetto di Convenzione Internazionale sulla facilitazione del traffico Marittimo Internazionale ed Allegato, di cui era gia' in possesso prima che iniziassero i lavori, preparato da un Gruppo di Esperti e presentato dal Segretario Generale dell'Organizzazione Internazionale di consultazione.
A risultato delle proprie deliberazioni, come risulta dai documenti e dai rapporti dei rispettivi Comitati e delle Sessioni Plenarie, la conferenza ha redatto e aperto alla firma e alla accettazione una Convenzione sulla facilitazione del traffico marittimo internazionale.
La Convenzione assumera' d'ora innanzi, il nome di "Allegato A", e l'allegato alla Convenzione assumera' il nome di "Allegato B" al presente Atto finale.
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La Conferenza ha adottato le seguenti Risoluzioni che sono aggiunte quali "Allegato C" al presente Atto finale e si riferiscono a:
1) Incoraggiamento delle accettazioni e delle adesioni alla Convenzione.
2) Accettazione di Norme.
3) Creazione di Comitati Nazionali e Regionali.
4) Creazione di un Gruppo di Lavoro ad hoc.
5) Futuro lavoro di facilitazione.
6) Facilitazione dei viaggi internazionali e turismo.
IN FEDE DI CHE i Delegati hanno firmato il presente Atto finale.
FATTO a Londra il 9 aprile 1965, in unico esemplare nelle lingue Inglese, Francese, Russa e Spagnola.
Gli originali dell'Atto finale saranno depositati presso il Segretario Generale dell'Organizzazione inter-governativa di consultazione marittima che inviera' copia certificata conforme del presente strumento a ciascuno dei Governi invitati ad essere rappresentati alla Conferenza.
ALLEGATO A
CONVENZIONE SULLA FACILITAZIONE DEL TRAFFICO MARITTIMO INTERNAZIONALE
I Governi contraenti:
nell'intento di facilitare il traffico marittimo semplificando e riducendo al minimo formalita', richieste di documentazioni e procedure per l'arrivo, il soggiorno e la partenza delle navi impegnate in viaggi internazionali, hanno convenuto quanto segue:
I Governi contraenti si impegnano ad adottare, in conformita' delle disposizioni della presente Convenzione e del suo Allegato, tutte le misure necessarie a facilitare e ad accelerare il traffico marittimo internazionale, nonche' ad impedire inutili ritardi a navi ed a persone e merci a bordo delle stesse.
(1) I Governi contraenti si impegnano a collaborare, in conformita' delle disposizioni della presente Convenzione, alla formulazione e all'applicazione di provvedimenti per la facilitazione dell'arrivo, soggiorno e partenza delle navi. Tali provvedimenti non saranno, per quanto possibile, meno favorevoli di quelli applicati ad altri mezzi di trasporto internazionale; tuttavia, tali provvedimenti potranno differire a seconda di necessita' particolari.
(2) I provvedimenti per la facilitazione del traffico marittimo internazionale adottati in base alla presente Convenzione ed al suo Allegato si applicano del pari alle navi di Stati rivieraschi e non rivieraschi i cui Governi siano Parti della presente Convenzione.
(3) Le disposizioni della presente Convenzione non si applicano alle navi da guerra o alle imbarcazioni da diporto.
I Governi contraenti si impegnano a collaborare nello assicurare il piu' alto grado di uniformita' possibile a tutte le formalita', richieste di documentazioni e procedure in tutte le questioni in cui una tale uniformita' sia suscettibile di facilitare e migliorare il traffico marittimo internazionale e s'impegnano, inoltre, a ridurre al minimo ogni modifica apportata alle formalita', alle richieste di documentazioni e procedure necessarie a soddisfare particolari esigenze interne.
Allo scopo di raggiungere gli obiettivi enunciati nei precedenti Articoli della presente Convenzione, i Governi contraenti si impegnano a collaborare fra loro o tramite l'Organizzazione inter-governativa di consultazione marittima (qui appresso indicata "l'Organizzazione") nelle questioni relative a formalita', richieste di documentazioni e procedure, nonche' alla loro applicazione al traffico marittimo internazionale.
(1) Nulla nella presente Convenzione o nel suo Allegato verra' interpretato come suscettibile di porre ostacoli all'applicazione di facilitazioni maggiori che un Governo contraente conceda o possa concedere, in futuro al traffico marittimo internazionale in...
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