LEGGE 8 maggio 1971, n. 831 - Ratifica ed esecuzione della convenzione sulle facilitazioni al traffico marittimo internazionale, adottata a Londra il 9 aprile 1965

Coming into Force03 Novembre 1971
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1971/10/19/071U0831/ORIGINAL
Enactment Date08 Maggio 1971
Published date19 Ottobre 1971
Official Gazette PublicationGU n.265 del 19-10-1971
Articoli

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:

Art 1.

Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare la convenzione sulle facilitazioni al traffico marittimo internazionale, adottata a Londra il 9 aprile 1965.

Art 2.

Piena ed intera esecuzione e' data alla convenzione indicata nell'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore, in conformita' all'articolo XI della convenzione stessa.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addi' 8 maggio 1971 SARAGAT COLOMBO - MORO - RESTIVO - PRETI - BOSCO - ATTAGUILE - MARIOTTI Visto, il Guardasigilli: COLOMBO

Acte final

ALLEGATO

ACTE FINAL DE LA CONFERENCE INTERNATIONALE

VISANT A FACILITER LES VOYAGES ET LES

TRANSPORTS MARITIMES, 1965

Parte di provvedimento in formato grafico

Atto finale

TRADUZIONE NON UFFICIALE

N. B.: I testi facenti fede sono unicamente quelli indicati nella Convenzione, fra cui quello in lingua francese qui sopra riportato.

ATTO FINALE DELLA CONFERENZA INTERNAZIONALE SULLA FACILITAZIONE DEI VIAGGI E TRASPORTI MARITTIMI, 1965.

  1. Dal 24 marzo al 9 aprile 1965, su invito della Organizzazione intergovernativa di consultazione marittima, si e' tenuta a Londra una conferenza allo scopo di redigere una Convenzione per facilitare il traffico marittimo internazionale.

  2. I Governi dei cinquantasette Stati seguenti erano rappresentati alla Conferenza da delegazioni:

    Algeria

    Argentina

    Australia

    Belgio

    Brasile

    Bulgaria

    Camerun

    Canada'

    Cina (Repubblica Cinese)

    Colombia

    Congo (Leopoldville)

    Cecoslovacchia

    Danimarca

    Repubblica Dominicana

    Ecuador

    Repubblica Federale di Germania

    Finlandia

    Francia

    Ghana

    Grecia

    Honduras

    Ungheria

    India

    Irlanda

    Israele

    Italia

    Costa d'Avorio

    Giappone

    Corea

    Libano

    Repubblica Malgascia

    Malaysia

    Messico

    Monaco

    Paesi Bassi

    Nuova Zelanda

    Nicaragua

    Nigeria

    Norvegia

    Panama

    Filippine

    Polonia

    San Marino

    Senegal

    Spagna

    Svezia

    Trinidad e Tobago

    Tunisia

    Repubblica Socialista Sovietica dell'Ucraina

    Repubblica Araba Unita

    Uruguay

    Regno Unito di Gran Bretagna ed Irlanda del Nord

    Stati Uniti d'America

    Venezuela

    Jugoslavia

    Zambia

    Unione delle Repubbliche Socialiste Sovietiche

  3. I Governi dei seguenti Stati erano rappresentati alla Conferenza da osservatori:

    Ceylon

    Cile

    Santa Sede

    Iraq

    Peru'

    Romania

    Sudan

    Svizzera

    Repubblica Araba Siriana

    Tailandia

    Turchia

  4. Le seguenti Organizzazioni intergovernative erano rappresentate alla Conferenza da osservatori:

    Nazioni Unite

    Ufficio Internazionale del Lavoro

    Organizzazione Internazionale della Sanita'

    Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e

    la cultura

    Organizzazione Internazionale dell'Aviazione Civile

    Commissione Internazionale dell'Aviazione Civile

    Commissione Oceanografica intergovernativa

    Consiglio di cooperazione doganale

    Ufficio Internazionale delle epizoozie

    Organizzazione per la cooperazione economica e lo sviluppo.

  5. Le seguenti Organizzazioni non governative hanno inviato osservatori alla Conferenza:

    Camera di Commercio Internazionale

    Camera di Navigazione Internazionale

    Confederazione Internazionale dei Sindacati liberi

    Organizzazione Internazionale per la standardizzazione

    Federazione Internazionale di Navigazione

    Unione Internazionale delle Organizzazioni Ufficiali di viaggio

    Unione Internazionale di Assicurazione Marittima.

  6. La Conferenza ha eletto il Sig. G.E. do Nascimento e Silva, Capo della delegazione brasiliana, quale Presidente della Conferenza.

  7. La Conferenza ha eletto, quali Vice-Presidenti il Sig. Marian Fila (Polonia), il Sig. F. van Ijsseldijk (Paesi Bassi), il Sig. S.M.A. Banister (Regno Unito) e il Sig. D.E. Ogisi (Nigeria).

    Segretario Generale della Conferenza e' stato il Signor Jean Roullier (Segretario Generale dell'Organizzazione intergovernativa di consultazione marittima), e Segretario Esecutivo della Conferenza e' stato il Sig. Roger Grosclaude (Capo del Segretariato delle relazioni esterne e questioni legali).

    Per motivi di lavoro la Conferenza ha istituito i seguenti comitati:

    Comitato Generale:

    Presidente: Sig. R.W. Radford (Regno Unito),

    Vice-Presidente: Sig. G.M.M. Duval (Repubblica Malgascia);

    Comitato delle credenziali:

    Presidente: Sig. M.J. Wilson (Australia);

    Comitato di progettazione:

    Presidente: Dr. V. Seferna (Cecoslovacchia),

    Vice-Presidente: Sig. A. Hofman (Paesi Bassi);

    Comitato sulle Dogane e problemi relativi:

    Presidente: Sig. R.V. Mc Intyre (Stati Uniti d'America),

    Vice-Presidente: Sig. C. Martelli (Italia);

    Comitato per l'immigrazione:

    Presidente: Dr. A. J. Fonteijn (Paesi Bassi),

    Vice-Presidente: Sig. T. Takehira (Giappone);

    Comitato per la sanita':

    Presidente: Dr. Lembrez (Francia),

    Vice-Presidente: Capitano G. Harine (Unione delle Repubbliche Socialiste Sovietiche).

  8. La Conferenza ha usato, come base delle discussioni, un progetto di Convenzione Internazionale sulla facilitazione del traffico Marittimo Internazionale ed Allegato, di cui era gia' in possesso prima che iniziassero i lavori, preparato da un Gruppo di Esperti e presentato dal Segretario Generale dell'Organizzazione Internazionale di consultazione.

    A risultato delle proprie deliberazioni, come risulta dai documenti e dai rapporti dei rispettivi Comitati e delle Sessioni Plenarie, la conferenza ha redatto e aperto alla firma e alla accettazione una Convenzione sulla facilitazione del traffico marittimo internazionale.

    La Convenzione assumera' d'ora innanzi, il nome di "Allegato A", e l'allegato alla Convenzione assumera' il nome di "Allegato B" al presente Atto finale.

  9. La Conferenza ha adottato le seguenti Risoluzioni che sono aggiunte quali "Allegato C" al presente Atto finale e si riferiscono a:

    1) Incoraggiamento delle accettazioni e delle adesioni alla Convenzione.

    2) Accettazione di Norme.

    3) Creazione di Comitati Nazionali e Regionali.

    4) Creazione di un Gruppo di Lavoro ad hoc.

    5) Futuro lavoro di facilitazione.

    6) Facilitazione dei viaggi internazionali e turismo.

    IN FEDE DI CHE i Delegati hanno firmato il presente Atto finale.

    FATTO a Londra il 9 aprile 1965, in unico esemplare nelle lingue Inglese, Francese, Russa e Spagnola.

    Gli originali dell'Atto finale saranno depositati presso il Segretario Generale dell'Organizzazione inter-governativa di consultazione marittima che inviera' copia certificata conforme del presente strumento a ciascuno dei Governi invitati ad essere rappresentati alla Conferenza.

Allegato A

ALLEGATO A

CONVENZIONE SULLA FACILITAZIONE DEL TRAFFICO MARITTIMO INTERNAZIONALE

I Governi contraenti:

nell'intento di facilitare il traffico marittimo semplificando e riducendo al minimo formalita', richieste di documentazioni e procedure per l'arrivo, il soggiorno e la partenza delle navi impegnate in viaggi internazionali, hanno convenuto quanto segue:

Articolo I

I Governi contraenti si impegnano ad adottare, in conformita' delle disposizioni della presente Convenzione e del suo Allegato, tutte le misure necessarie a facilitare e ad accelerare il traffico marittimo internazionale, nonche' ad impedire inutili ritardi a navi ed a persone e merci a bordo delle stesse.

Articolo II

(1) I Governi contraenti si impegnano a collaborare, in conformita' delle disposizioni della presente Convenzione, alla formulazione e all'applicazione di provvedimenti per la facilitazione dell'arrivo, soggiorno e partenza delle navi. Tali provvedimenti non saranno, per quanto possibile, meno favorevoli di quelli applicati ad altri mezzi di trasporto internazionale; tuttavia, tali provvedimenti potranno differire a seconda di necessita' particolari.

(2) I provvedimenti per la facilitazione del traffico marittimo internazionale adottati in base alla presente Convenzione ed al suo Allegato si applicano del pari alle navi di Stati rivieraschi e non rivieraschi i cui Governi siano Parti della presente Convenzione.

(3) Le disposizioni della presente Convenzione non si applicano alle navi da guerra o alle imbarcazioni da diporto.

Articolo III

I Governi contraenti si impegnano a collaborare nello assicurare il piu' alto grado di uniformita' possibile a tutte le formalita', richieste di documentazioni e procedure in tutte le questioni in cui una tale uniformita' sia suscettibile di facilitare e migliorare il traffico marittimo internazionale e s'impegnano, inoltre, a ridurre al minimo ogni modifica apportata alle formalita', alle richieste di documentazioni e procedure necessarie a soddisfare particolari esigenze interne.

Articolo IV

Allo scopo di raggiungere gli obiettivi enunciati nei precedenti Articoli della presente Convenzione, i Governi contraenti si impegnano a collaborare fra loro o tramite l'Organizzazione inter-governativa di consultazione marittima (qui appresso indicata "l'Organizzazione") nelle questioni relative a formalita', richieste di documentazioni e procedure, nonche' alla loro applicazione al traffico marittimo internazionale.

Articolo V

(1) Nulla nella presente Convenzione o nel suo Allegato verra' interpretato come suscettibile di porre ostacoli all'applicazione di facilitazioni maggiori che un Governo contraente conceda o possa concedere, in futuro al traffico marittimo internazionale in...

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