LEGGE 28 agosto 1997, n. 309 - Ratifica ed esecuzione della convenzione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo degli Emirati arabi uniti per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali, con protocollo aggiuntivo, fatta ad Abu Dhabi il 22 gennaio 1995

Coming into Force19 Settembre 1997
Enactment Date28 Agosto 1997
Published date18 Settembre 1997
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1997/09/18/097G0336/ORIGINAL
Official Gazette PublicationGU n.218 del 18-09-1997 - Suppl. Ordinario n. 187
Articoli

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:

Art 1.
  1. Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare la convenzione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo degli Emirati Arabi Uniti per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali, con protocollo aggiuntivo, fatta ad Abu Dhabi il 22 gennaio 1995.

Art 2.
  1. Piena ed intera esecuzione e' data alla convenzione di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore in conformita' a quanto disposto dall'articolo 29 della convenzione stessa.

Art 3.
  1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addi' 28 agosto 1997 SCALFARO PRODI, Presidente del Consiglio dei

Ministri

DINI, Ministro degli affari esteri Visto, il Guardasigilli: FLICK

Convenzione

C O N V E N Z I O N E

TRA

IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA

ED IL GOVERNO DEGLI EMIRATI ARABI UNITI

PER EVITARE LE DOPPIE IMPOSIZIONI IN MATERIA DI IMPOSTE

SUL REDDITO E PER PREVENIRE LE EVASIONI FISCALI

Il Governo della Repubblica Italiana e il Governo degli Emirati Arabi Uniti,

desiderosi di concludere una Convenzione per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le

evasioni fiscali

hanno convenuto le seguenti disposizioni:

Capitolo I CAMPO DI APPLICAZIONE DELLA CONVENZIONE
Articolo 1 - SOGGETTI

La presente Convenzione si applica alle persone che sono residenti di uno o di entrambi gli Stati contraenti.

Articolo 2 - IMPOSTE CONSIDERATE
  1. La presente Convenzione si applica alle imposte sul reddito prelevate per conto di uno Stato contraente, delle sue suddivisioni politiche o amministrative o dei suoi enti locali, qualunque sia il sistema di prelevamento.

  2. Sono considerate imposte sul reddito tutte le imposte prelevate sul reddito complessivo o su elementi del reddito, comprese le imposte sugli utili derivanti dall'alienazione di beni mobili o immobili, le imposte sull'ammontare complessivo degli stipendi e dei salari corrisposti dalle imprese nonche' le imposte sui plusvalori.

  3. Le imposte attuali cui si applica la Convenzione sono in particolare:

    1. per quanto concerne gli Emirati Arabi Uniti:

  4. - l'imposta sul reddito delle persone fisiche e giuridiche;

  5. - l'imposta sulle societa',

    ancorche' riscosse mediante ritenuta alla fonte.

    (qui di seguito indicate quali "imposta emiratina")

    1. per quanto concerne l'Italia:

  6. - l'imposta sul reddito delle persone fisiche;

  7. - l'imposta sul reddito delle persone giuridiche;

  8. - l'imposta locale sui redditi,

    ancorche' riscosse mediante ritenuta alla fonte.

    (qui di seguito indicate quali "imposta italiana").

  9. - La Convenzione si applichera' anche alle imposte, future di natura identica o sostanzialmente analoga che verranno istituite dopo la firma della presente Convenzione in aggiunta a o in sostituzione delle imposte esistenti. Le autorita' competenti degli Stati contraenti si comunicheranno le modifiche rilevanti apportate alle loro rispettive legislazioni fiscali.

Capitolo II DEFINIZIONI
Articolo 3 - DEFINIZIONI GENERALI
  1. Ai fini della presente Convenzione, a meno che il contesto non richieda una diversa interpretazione:

    1. il termine "E.A.U." designa gli Emirati Arabi Uniti e, usato in senso geografico, designa il territorio e le isole degli Emirati Arabi Uniti, compresi il mare territoriale e le zone sottomarine, nonche' la zona economica esclusiva e la piattaforma continentale su cui gli E.A.U. esercitano diritti di sovranita', in conformita' alla legislazione interna ed al diritto internazionale concernenti la ricerca e lo sfruttamento delle risorse naturali, biologiche e minerarie esistenti nelle acque, nel fondo e nel sottosuolo marini;

    2. Il termine "Italia" designa la Repubblica Italiana e comprende le zone al di fuori del mare territoriale italiano le quali, ai sensi della legislazione italiana concernente la ricerca e lo sfruttamento delle risorse naturali, possono essere considerate come zone sulle quali l'Italia puo' esercitare i suoi diritti per quanto concerne il fondo ed il sottosuolo marini, nonche' le loro risorse naturali;

    3. le espressioni "uno Stato contraente e "l'altro Stato contraente" designano, come il contesto richiede, gli Emirati Arabi Uniti o l'Italia;

    4. il termine "persona" comprende le persone fisiche, le societa' ed ogni altra associazione di persone;

    5. il termine "societa'" designa qualsiasi persona giuridica o qualsiasi ente che e' considerato persona giuridica ai fini dell'imposizione;

    6. le espressioni "impresa di uno Stato contraente" e "impresa dell'altro Stato contraente" designano rispettivamente un'impresa esercitata da un residente di uno Stato contraente e un'impresa esercitata da un residente dell'altro Stato contraente;

    7. l'espressione "traffico internazionale" designa qualsiasi attivita' di trasporto effettuato per mezzo di una nave o di un aeromobile da parte di un'impresa la cui sede di direzione effettiva e' situata in uno Stato contraente, ad eccezione del caso in cui la nave o l'aeromobile sia utilizzato esclusivamente tra localita' situate nell'altro Stato contraente;

    8. il termine "nazionali" designa:

    9. le persone fisiche che hanno la nazionalita' di uno Stato contraente;

      ii. le persone giuridiche, le societa' di persone e le associazioni costituite in conformita' della legislazione in vigore in uno Stato contraente;

    10. l'espressione "autorita' competente" designa:

    11. per quanto concerne gli Emirati Arabi Uniti, il Ministro delle Finanze o un suo rappresentante autorizzato;

      ii. per quanto concerne l'ltalia, il Ministero delle Finanze.

  2. Per quanto concerne l'applicazione della presente Convenzione da parte di uno Stato contraente, le espressioni non diversamente definite hanno il significato che ad esse e' attribuito dalla legislazione di detto Stato contraente relativa alle imposte cui si applica la presente Convenzione, a meno che il contesto non richieda una diversa interpretazione.

Articolo 4 - RESIDENTI
  1. Ai fini della presente Convenzione, l'espressione "residente di uno Stato contraente" designa ogni persona che, in virtu' della legislazione di detto Stato, e' ivi assoggettata ad imposta a motivo del suo domicilio, residenza, sede di direzione o di ogni altro criterio di atura analoga. Tuttavia, tale espressione non comprende le persone che sono assoggettate ad imposta in questo Stato soltanto per il reddito che esse ricavano da fonti situate in detto Stato.

  2. Quando, in base alle disposizioni del paragrafo 1, una persona fisica e' residente di entrambi gli Stati contraenti, la sua situazione e' determinata nel seguente modo:

    1. detta persona e' considerata residente dello Stato contraente nel quale ha un'abitazione permanente. Quando essa dispone di un'abitazione permanente in entrambi gli Stati contraenti, e' considerata residente dello Stato contraente nel quale le sue relazioni personali ed economiche sono piu' strette (centro degli interessi vitali);

    2. se non e' possibile determinare lo Stato contraente nel quale detta persona ha il proprio centro di interessi vita1i, o se la medesima non ha un'abitazione permanente in alcuno degli Stati contraenti, essa e' considerata residente aello Stato contraente in cui soggiorna abitualmente;

    3. se detta persona soggiorna abitualmente in entrambi gli Stati contraenti, ovvero non soggiorna abitualmente in alcuno di essi, essa e' considerata residente dello Stato contraente del quale ha la nazionalita';

    4. se detta persona ha la nazionalita' di entrambi gli Stati contraenti, o se non ha la nazionalita' di alcuno di essi,le autorita' competenti degli Stati contraenti risolvono la questione di comune accordo.

  3. Quando, in base alle disposizioni del paragrafo 1, una persona diversa da una persona fisica e' residente di entrambi gli Stati contraenti, si ritiene che essa e' residente dello Stato in cui si trova la sua sede di direzione effettiva.

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