LEGGE 23 ottobre 2009, n. 157 - Ratifica ed esecuzione della Convenzione sulla protezione del patrimonio culturale subacqueo, con Allegato, adottata a Parigi il 2 novembre 2001, e norme di adeguamento dell'ordinamento interno. (09G0167)

Coming into Force11 Novembre 2009
Enactment Date23 Ottobre 2009
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/2009/11/10/009G0167/ORIGINAL
Published date10 Novembre 2009
Official Gazette PublicationGU n.262 del 10-11-2009
Articoli
Art 1.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Promulga la seguente legge: ART. 1. (Autorizzazione alla ratifica).

  1. Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare la Convenzione sulla protezione del patrimonio culturale subacqueo, con Allegato, adottata a Parigi il 2 novembre 2001, di seguito denominata " Convenzione ".

Art 2.

ART. 2. (Ordine di esecuzione).

  1. Piena ed intera esecuzione e' data alla Convenzione, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformita' a quanto disposto dall'articolo 27 della Convenzione stessa.

Art 3.

ART. 3. (Patrimonio culturale subacqueo tra le 12 e le 24 miglia marine).

  1. Quando la zona indicata dall'articolo 94 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni, si sovrappone con un'analoga zona di un altro Stato e non e' ancora intervenuto un accordo di delimitazione, le competenze esercitate dall'Italia non si estendono oltre la linea mediana di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 8 febbraio 2006, n. 61.

Art 4.

ART. 4. (Patrimonio culturale subacqueo nelle zone di protezione ecologica).

  1. Gli interventi sul patrimonio culturale subacqueo nelle zone di protezione ecologica, istituite ai sensi della legge 8 febbraio 2006, n. 61, oltre le 24 miglia marine dalla linea di base del mare territoriale italiano, sono disciplinati dagli articoli 9 e 10 della Convenzione e dalle Regole di cui all'Allegato alla stessa Convenzione.

  2. Fino alla data di entrata in vigore degli accordi di delimitazione con gli Stati il cui territorio e' adiacente al territorio dell'Italia o lo fronteggia, il limite esterno delle zone di protezione ecologica e' quello fissato dall'articolo 1, comma 3, della legge 8 febbraio 2006, n. 61.

Art 5.

ART. 5. (Denuncia di ritrovamento e richiesta di autorizzazione).

  1. Ai sensi degli articoli 9, paragrafo 1, lettera (a), e lO, paragrafo 2, della Convenzione, chiunque ritrova oggetti ascrivibili al patrimonio culturale subacqueo ai sensi dell'articolo 1 della medesima Convenzione, localizzati nelle zone di protezione ecologica o sulla piattaforma continentale italiane, come delimitate dalla legge e dagli accordi internazionali di delimitazione, deve denunciare entro tre giorni, anche mediante comunicazione trasmessa per via radio o con mezzi elettronici, l'avvenuto ritrovamento all'Autorita' marittima piu' vicina. Chiunque intende impegnarsi in interventi sul patrimonio culturale subacqueo situato nelle predette aree, presenta al Ministero per i beni e le attivita' culturali, per il tramite della medesima Autorita' marittima, un'apposita richiesta di autorizzazione ai sensi della Regola 9 di cui all'Allegato alla Convenzione, accompagnata dalla descrizione del progetto, ai sensi della Regola 10 di cui al medesimo Allegato.

  2. L'Autorita' marittima trasmette senza indugio le denunce o le richieste di autorizzazione di cui al comma 1 ad essa pervenute al Ministero per i beni e le attivita' culturali, che rilascia o nega l'autorizzazione di cui all'articolo lO della Convenzione entro il termine di sessanta giorni dalla richiesta. L'Autorita' marittima trasmette copia delle denunce e delle richieste di autorizzazione anche al Ministero degli affari esteri e, se esse riguardano navi di Stato o da guerra, anche al Ministero della difesa.

  3. Ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 1, lettera (b), della Convenzione, i cittadini italiani o il comandante di una nave battente bandiera italiana che ritrovano oggetti ascrivibili al patrimonio culturale subacqueo, localizzati nella zona economica esclusiva o sulla piattaforma continentale di un altro Stato parte della medesima Convenzione, o che intendono impegnarsi in interventi sul patrimonio...

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