LEGGE 6 marzo 1996, n. 151 - Ratifica ed esecuzione della convenzione recante Statuto delle scuole europee, con allegati, fatta a Lussemburgo il 21 giugno 1994

Coming into Force24 Marzo 1996
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1996/03/23/096G0143/ORIGINAL
Published date23 Marzo 1996
Enactment Date06 Marzo 1996
Official Gazette PublicationGU n.70 del 23-03-1996 - Suppl. Ordinario n. 54
Articoli

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:

Art 1.
  1. Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare la convenzione recante lo Statuto delle scuole europee, con allegati, fatta a Lussemburgo il 21 giugno 1994.

Art 2.
  1. Piena ed intera esecuzione e' data alla convenzione di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore in conformita' a quanto disposto dall'articolo 33 della convenzione stessa.

Art 3.
  1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addi' 6 marzo 1996 SCALFARO DINI, Presidente del Consiglio dei Ministri AGNELLI, Ministro degli affari esteri Visto, il Guardasigilli: CAIANIELLO

Convenzione

CONVENZIONE RECANTE STATUTO DELLE SCUOLE EUROPEE

PREAMBOLO

Le ALTI PARTI CONTRAENTI, MEMBRI DELLE COMUNITA' EUROPEE, E LE COMUNITA' EUROPEE, in appresso denominate "Parti contraenti",

considerando che ai fini dell'istruzione in comune dei figli dei dipendenti delle Comunita' europee, onde garantire il buon funzionamento delle Istituzioni europee, sono stati creati, fin dal 1957, istituti d'istruzione denominati "Scuole europee";

considerando che le Comunita' europee si preoccupano di assicurare l'istruzione in comune dei figli dei dipendenti e contribuiscono a tale scopo al bilancio delle Scuole europee;

considerando che le Scuole europee costituiscono un sistema "sui generis"; che detto sistema attua una forma di cooperazione tra gli Stati membri e tra questi e le Comunita' europee nel pieno rispetto della responsabilita' degli Stati membri in materia di contenuti dell'insegnamento e di organizzazione del loro sistema scolastico, nonche' della loro diversita' culturale e linguistica;

considerando che occorre:

- consolidare lo statuto della Scuola europea adottato nel 1957 per tener conto di tutti i testi pertinenti adottati dalle parti contraenti;

- adattarlo tenendo conto dell'evoluzione delle Comunita' europee;

- modificare le modalita' decisionali in seno agli organi delle Scuole;

- tener conto dell'esperienza acquisita nel funzionamento delle Scuole;

- garantire un'adeguata tutela giuridica del personale docente e delle altre persone contemplate dal presente statuto contro gli atti del Consiglio superiore o del Consiglio di amministrazione; istituire a tal fine una camera dei ricorsi ed attribuire a quest'ultima competenze rigorosamente definite;

- che la competenza della Camera dei ricorsi lasci impregiudicata la competenza dei tribunali nazionali per quanto riguarda la responsabilita' civile e penale;

considerando che, sulla base del protocollo addizionale del 15 dicembre 1975, e' stata aperta a Monaco una scuola ai fini dell'insegnamento in comune dei figli dei dipendenti dell'Organizzazione Europea dei Brevetti,

HANNO CONVENUTO LE DISPOSIZIONI SEGUENTI:

TITOLO PRIMO LE SCUOLE EUROPEE
ARTICOLO 1

La presente convenzione stabilisce lo statuto delle Scuole europee (in appresso denominate "Scuole").

Scopo delle Scuole e' l'istruzione in comune dei figli dei dipendenti delle Comunita' europee. Oltre ai ragazzi cui si applicano gli accordi previsti agli articoli 28 e 29, altri allievi possono beneficiare dell'insegnamento impartito dalle Scuole entro i limiti fissati dal Consiglio superiore.

Le Scuole sono elencate nell'allegato I, che puo' essere adeguato dal Consiglio superiore in funzione delle decisioni che saranno prese a norma degli articoli 2, 28 e 31.

ARTICOLO 2
  1. Il Consiglio superiore, deliberando all'unanimita', puo' decidere la creazione di nuove Scuole.

  2. Esso ne stabilisce la sede di concerto con lo Stato membro ospitante.

  3. Prima dell'apertura di una nuova Scuola sul territorio di uno Stato membro deve essere concluso un accordo fra il Consiglio superiore e lo Stato membro ospitante in merito alla messa a disposizione, a titolo gratuito, e alla manutenzione di locali adeguati alle esigenze della nuova Scuola.

ARTICOLO 3
  1. L'insegnamento impartito nelle Scuole comprende l'istruzione fino al termine degli studi medi superiori.

    Esso puo' articolarsi come segue:

    - ciclo materno,

    - ciclo elementare, di cinque anni d'insegnamento,

    - ciclo secondario, di sette anni d'insegnamento.

    Per quanto possibile, le Scuole terranno conto delle esigenze in materia di formazione tecnica, in cooperazione con il sistema scolastico del paese ospitante.

  2. L'insegnamento e' impartito dagli insegnanti a cui viene dato comando o che sono designati dagli Stati membri, conformemente alle decisioni prese dal Consiglio superiore secondo la procedura di cui all'articolo 12, punto 4.

  3. a) Qualsiasi proposta di modifica della struttura di base di una Scuola richiede la votazione all'unanimita' dei rappresentanti degli Stati membri in sede di Consiglio superiore.

    1. Qualsiasi proposta di modifica del regime statutario degli

    insegnanti richiede la votazione all'unanimita' del Consiglio superiore.

ARTICOLO 4

L'organizzazione didattica delle Scuole si basa sui principi seguenti:

1) gli studi sono compiuti nelle lingue specificate nell'allegato II;

2) tale allegato puo' essere adeguato dal Consiglio superiore in funzione delle decisioni prese in forza degli articoli 2 e 32;

3) allo scopo di favorire l'unita' della Scuola, la reciproca intesa e comprensione tra gli allievi appartenenti alle varie sezioni linguistiche, taluni corsi sono tenuti in comune per classi dello stesso livello. Tali corsi possono essere impartiti in una qualsiasi lingua comunitaria qualora il Consiglio superiore decida che le circostanze lo giustificano;

4) si vigila in particolare a che venga assicurato agli allievi l'apprendimento approfondito delle lingue moderne;

5) nei programmi scolastici viene data speciale rilevanza alla dimensione europea;

6) nell'educazione e nell'insegnamento sono rispettate la liberta' di coscienza e di opinione;

7) sono prese misure per agevolare l'accoglienza dei bambini con esigenze educative specifiche.

ARTICOLO 5
  1. Gli anni di studio compiuti con buon esito nella Scuola, nonche' i diplomi e i certificati di studi hanno valore nel territorio degli Stati membri conformemente ad una tabella di equivalenze e alle condizioni stabilite dal Consiglio superiore come previsto all'articolo 11, previo accordo degli organi nazionali competenti.

  2. Il ciclo completo di studi secondari e' sanzionato dal rilascio della licenza liceale europea, che e' oggetto dell'accordo dell'11 aprile 1984 che modifica l'allegato allo statuto della Scuola europea relativo al regolamento della licenza liceale europea, in seguito denominato "accordo sulla licenza liceale europea". Il Consiglio superiore, con votazione all'unanimita' dei rappresentanti degli Stati membri, adotta le eventuali necessarie modifiche dell'accordo precitato.

I titolari della licenza liceale europea conseguita presso la Scuola:

  1. godono, nello Stato membro di cui sono cittadini, di tutte le pre- rogative che si riconnettono al possesso del diploma o certificato che in questo stesso paese sono rilasciati al termine degli studi secondari;

  2. possono chiedere di essere ammessi in qualsiasi universita' esistente nel territorio di qualsiasi Stato membro, a parita' di diritti con gli studenti nazionali, in possesso di titoli di stu- dio equivalenti.

    Agli effetti dell'applicazione della presente convenzione per "Universita'" si intendono:

  3. le universita',

  4. gli istituti ai quali lo Stato membro nel cui territorio sono situati riconosce carattere analogo a quello delle universita'.

ARTICOLO 6

A ciascuna Scuola e' riconosciuta la personalita' giuridica necessaria al conseguimento dello scopo da essa perseguito, quale definito all'articolo 1. A tal fine gode di autonomia di gestione limitatamente agli stanziamenti iscritti nella sezione del bilancio che la riguarda, alle condizioni stabilite nel regolamento finanziario citato nell'articolo 13, paragrafo 1. Essa puo' essere parte in giudizio. Essa puo' in particolare acquistare od alienare beni immobili o mobili.

Con riguardo ai suoi diritti ed obblighi, la Scuola e' trattata in ciascuno Stato membro come un istituto scolastico disciplinato dal diritto pubblico, fatte salve le specifiche disposizioni previste dalla presente convenzione.

TITOLO SECONDO ORGANI DELLA SCUOLA
ARTICOLO 7

Gli organi comuni a tutte le Scuole sono i seguenti:

  1. il Consiglio...

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