LEGGE 9 febbraio 1999, n. 30 - Ratifica ed esecuzione della Carta sociale europea, riveduta, con annesso, fatta a Strasburgo il 3 maggio 1996

Coming into Force24 Febbraio 1999
Enactment Date09 Febbraio 1999
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1999/02/23/099G0076/ORIGINAL
Published date23 Febbraio 1999
Official Gazette PublicationGU n.44 del 23-02-1999 - Suppl. Ordinario n. 38
Articoli

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:

Art 1.
  1. Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare la Carta sociale europea, riveduta, con annesso, fatta a Strasburgo il 3 maggio 1996.

Art 2.
  1. Piena ed intera esecuzione e' data alla Carta sociale europea di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore in conformita' a quanto disposto dall'articolo K della Carta stessa.

Art 3.
  1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addi' 9 febbraio 1999 SCALFARO D'ALEMA, Presidente del Consiglio

dei Ministri

DINI, Ministro degli affari esteri Visto, il Guardasigilli: DILIBERTO

Charte Soc Europèenne

Parte di provvedimento in formato grafico

Traduzione Parte I

TRADUZIONE NON UFFICIALE

CARTA SOCIALE EUROPEA (RIVEDUTA)

Preambolo

I governi firmatari, membri del Consiglio d'Europa

Considerando che lo scopo del consiglio d'Europa e' di realizzare un'unione piu' stretta tra i suoi membri per salvaguardare e promuovere gli ideali ed i princi'pi che rappresentano il loro patrimonio comune e favorire il progresso economico sociale, in particolare mediante la difesa e lo sviluppo dei diritti dell'uomo e delle liberta' fondamentali;

Considerando che ai sensi della Convenzione di salvaguardia dei Diritti dell'Uomo e delle Liberta' fondamentali firmata a Roma il 4 novembre 1950 e dei suoi Protocolli, gli Stati membri del Consiglio d'Europa hanno convenuto di garantire alle loro popolazioni i diritti civili e politici e le liberta' specificate in questi strumenti;

Considerando che, con la Carta sociale europea aperta alla firma a Torino il 18 ottobre 1991, ed i suoi Protocolli, gli Stati membri del Consiglio d'Europa hanno convenuto di assicurare alle loro popolazioni i diritti sociali specificati in questi strumenti per migliorare il loro livello di vita e promuovere il loro benessere;

Ricordando che la Conferenza ministeriale dei diritti dell'uomo, svoltasi a Roma il 5 novembre 1990 ha sottolineato la necessita', da un lato di preservare il carattere indivisibile di tutti i diritti dell'uomo, a prescindere se civili, politici, economici, sociali o culturali, e d'altro lato fornire un nuovo impulso alla Carta sociale europea;

Determinati, secondo quanto deciso nella Conferenza ministeriale riunita a Torino il 21 e 22 ottobre 1991, ad aggiornare e ad adattare il contenuto materiale della Carta, per tener conto in particolare dei fondamentali mutamenti sociali verificatisi dal momento della sua adozione;

Riconoscendo l'utilita' di iscrivere in una Carta Modificata, destinata a sostituire progressivamente la Carta sociale europea, i diritti garantiti dalla Carta come emendata, i diritti garantiti dal Protocollo addizionale del 1988 e di aggiungere nuovi diritti,

Hanno convenuto quanto segue:

Parte I

Le Parti riconoscono come obiettivo di una politica che perseguiranno con tutti i mezzi utili, a livello nazionale ed internazionale, la realizzazione di condizioni atte a garantire l'esercizio effettivo dei seguenti diritti e principi:

  1. Ogni persona deve avere la possibilita' di guadagnarsi la vita con un lavoro liberamente intrapreso.

  2. Tutti i lavoratori hanno diritto ad eque condizioni di lavoro.

  3. Tutti i lavoratori hanno diritto alla sicurezza ed all'igiene sul lavoro.

  4. Tutti i lavoratori hanno diritto ad un'equa retribuzione che assicuri a loro ed alle loro famiglie un livello di vita soddisfacente.

  5. Tutti i lavoratori e datori di lavoro hanno diritto di associarsi liberamente in seno ad organizzazioni nazionali o internazionali per la tutela dei loro interessi economici, e sociali.

  6. Tutti i lavoratori e datori di lavoro hanno diritto di negoziare collettivamente.

  7. I bambini e gli adolescenti hanno diritto ad una speciale tutela contro i pericoli fisici e morali cui sono esposti.

  8. Le lavoratrici, in caso di maternita', hanno diritto ad una speciale protezione.

  9. Ogni persona ha diritto ad adeguati mezzi di orientamento professionale, per aiutarla a scegliere una professione in conformita' con le sue attitudini personali ed i suoi interessi.

  10. Ogni persona ha diritto ad adeguati mezzi di formazione professionale.

  11. Ogni persona ha diritto di usufruire di tutte le misure che le consentano di godere del miglior stato di salute ottenibile.

  12. Tutti i lavoratori ed i loro aventi diritto hanno diritto alla sicurezza sociale.

  13. Ogni persona sprovvista di risorse sufficienti ha diritto all'assistenza sociale e medica.

  14. Ogni persona ha diritto di beneficiare di servizi sociali qualificati.

  15. Ogni persona portatrice di handicap ha diritto all'autonomia, all'integrazione sociale ed alla partecipazione alla vita della comunita'.

  16. La famiglia, in quanto cellula fondamentale della societa', ha diritto ad un'adeguata tutela sociale, giuridica ed economica per garantire il suo pieno sviluppo.

  17. I bambini e gli adolescenti hanno diritto ad un'adeguata protezione sociale, giuridica ed economica.

  18. I cittadini di una delle Parti hanno diritto di esercitare sul territorio di un'altra Parte ogni attivita' a fini di lucro a parita' di condizioni con i cittadini di quest'ultima parte1 con riserva di ogni limitazione fondate su seri motivi di natura economica o sociale.

  19. I lavoratori migranti cittadini di una delle Parti e le loro famiglie hanno diritto alla protezione ed all'assistenza sul territorio di ogni altra Parte.

  20. Tutti i lavoratori hanno diritto alla parita' di opportunita' e di trattamento in materia di lavoro e di professione senza discriminazioni fondate sul sesso.

  21. I lavoratori hanno diritto all'informazione ed alla consultazione in seno all'impresa.

  22. I lavoratori hanno diritto di partecipare alla determinazione ed al miglioramento delle condizioni di lavoro e dell'ambiente di lavoro nell'impresa.

  23. Ogni persona anziana ha diritto ad una protezione sociale.

  24. Tutti i lavoratori hanno diritto ad una tutela in caso di licenziamento.

  25. Tutti i lavoratori hanno diritto alla tutela dei loro crediti in caso d'insolvenza del datore di lavoro.

  26. Tutti i lavoratori hanno diritto alla dignita' sul lavoro.

  27. Tutte le persone che hanno responsabilita' di famiglia e che esercitano o desiderano esercitare un'attivita' lavorativa hanno diritto di farlo senza essere soggette a discriminazioni e per quanto possibile senza che vi siano conflitti tra il loro lavoro e gli impegni familiari.

  28. I rappresentanti dei lavoratori nell'impresa hanno diritto ad una tutela contro gli atti suscettibili di recar loro pregiudizio e devono poter avvalersi di adeguate strutture per esercitare le loro funzioni.

  29. Tutti i lavoratori hanno diritto di essere informati e consultati nelle procedure di licenziamenti collettivi.

  30. Ogni persona ha diritto alla protezione dalla poverta' e dall'emarginazione sociale.

  31. Tutte le persone hanno diritto all'abitazione.

Traduzione Parte II

Parte II

Le Parti s'impegnano a considerarsi vincolate, come previsto nella parte III, dagli obblighi derivanti dai seguenti articoli e paragrafi.

Articolo 1 - Diritto al lavoro

Per garantire l'effettivo esercizio del diritto al lavoro, le Parti s'impegnano:

1 a riconoscere, tra i loro principali obiettivi e responsabilita', la realizzazione ed il mantenimento del livello piu' elevato e piu' stabile possibile dell'impiego in vista della realizzazione del pieno impiego;

2 a tutelare in modo efficace il diritto del lavoratore di guadagnarsi la vita con un lavoro liberamente intrapreso;

3 a istituire o a mantenere servizi gratuiti in materia di occupazione per tutti i lavoratori;

4 ad assicurare o a favorire un orientamento, una formazione ed un

riadattamento professionale adeguati

Articolo 2 - Diritto ad eque condizioni di lavoro

Per assicurare l'effettivo esercizio del diritto ad eque condizioni di lavoro, le Parti s'impegnano:

1 a fissare una durata ragionevole per il lavoro giornaliero e settimanale in vista di ridurre gradualmente la settimana lavorativa a condizione che cio' sia consentito dall'aumento della produttivita' e dagli altri fattori in gioco;

2 a prevedere giorni festivi retribuiti;

3 a garantire il godimento di ferie annuali retribuite di un minimo

di quattro settimane

4 ad eliminare i rischi inerenti ai lavori pericolosi o insalubri e, quando tali rischi possano essere eliminati o sufficientemente ridotti, a garantire ai lavoratori impiegati in tali occupazioni sia una riduzione della durata del lavoro sia ferie retribuite supplementari;

5 a garantire un riposo settimanale che coincida per quanto possibile con il giorno della settimana generalmente ammesso come giorno di riposo dalla tradizione o dagli usi del paese o della regione;

6 a vigilare che i lavoratori siano informati per iscritto il prima possibile ed in ogni modo non oltre due mesi dopo l'inizio del lavoro riguardo agli aspetti essenziali del contratto o del rapporto d'impiego;

7 a fare in modo che i lavoratori che svolgono un lavoro notturno beneficino di misure che tengano conto del carattere particolare di detto lavoro.

Articolo 3 - Diritto alla sicurezza e all'igiene sul lavoro.

Per garantire l'effettivo esercizio del diritto alla sicurezza ed all'igiene sul lavoro, le Parti s'impegnano, in consultazione con le organizzazioni di datori di...

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