LEGGE 10 febbraio 2005, n. 18 - Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica dell'Uganda per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali, con Protocollo aggiuntivo, fatta a Kampala il 6 ottobre 2000

Coming into Force25 Febbraio 2005
Enactment Date10 Febbraio 2005
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/2005/02/24/005G0038/ORIGINAL
Published date24 Febbraio 2005
Official Gazette PublicationGU n.45 del 24-02-2005 - Suppl. Ordinario n. 24
Articoli

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Promulga la seguente legge:

Art 1.
  1. Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare la Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica dell'Uganda per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali, con Protocollo aggiuntivo, fatta a Kampala il 6 ottobre 2000.

Art 2.
  1. Piena ed intera esecuzione e' data alla Convenzione di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformita' a quanto disposto dall'articolo 30 della Convenzione stessa.

Art 3.
  1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla ossevare come legge dello Stato.

Data a Roma, addi' 10 febbraio 2005 CIAMPI Berlusconi, Presidente del

Consiglio dei Ministri

Fini, Ministro degli affari esteri Visto, il Guardasigilli: Castelli

Convenzione

Convenzione

tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica dell'Uganda per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali

Capitolo I CAMPO DI APPLICAZIONE DELLA CONVENZIONE
Articolo 1 - SOGGETTI

La presente Convenzione si applica alle persone che sono residenti di uno o di entrambi gli Stati contraenti.

Articolo 2 - IMPOSTE CONSIDERATE
  1. La presente Convenzione si applica alle imposte sul reddito

    prelevate per conto di ciascuno degli Stati contraenti, delle sue

    suddivisioni politiche o amministrative o dei suoi enti locali, qualunque sia il sistema di prelevamento.

  2. Sono considerate imposte sul reddito le imposte prelevate sul

    reddito complessivo o su elementi del reddito, comprese le imposte

    sugli utili derivanti dall'alienazione di beni mobili o immobili,

    le imposte sull'ammontare complessivo degli stipendi e dei salari corrisposti dalle imprese, nonche' le imposte sui plusvalori.

  3. Le imposte attuali cui si applica la Convenzione sono in particolare:

    1. per quanto concerne la Repubblica dell'Uganda:

      - l'imposta sul reddito (the incame tax)

      ancorche' riscossa mediante ritenuta alla fonte

      (qui di seguito indicata quale "imposta ugandese");

    2. per quanto concerne l'Italia:

      1 - l'imposta sul reddito delle persone fisiche;

      2 - l'imposta sul reddito delle persone giuridiche;

      3 - l'imposta regionale sulle attivita' produttive

      ancorche' riscosse mediante ritenuta alla fonte;

      (qui di seguito indicate quali "imposta italiana").

  4. La Convenzione si applichera' anche alle imposte future di

    natura identica o analoga che verranno istituite dopo la data

    della firma della presente Convenzione in aggiunta o in

    sostituzione delle imposte esistenti. Le autorita' competenti

    degli Stati contraenti si notificheranno le modifiche importanti apportate alle rispettive legislazioni fiscali.

Capitolo II DEFINIZIONI
Articolo 3 - DEFINIZIONI GENERALI
  1. Ai fini della presente Convenzione, a meno che il contesto non richieda una diversa interpretazione:

    1. termine "Uganda" designa la Repubblica dell'Uganda;

    2. il termine "Italia" designa la Repubblica italiana;

    3. le espressioni "uno Stato contraente" e "l'altro Stato

      contraente" designano, come il contesto richiede, l'Uganda o l'Italia;

    4. il termine "persona" comprende una persona fisica, una

      societa' ed ogni altra associazione di persone;

    5. il termine "societa'" designa qualsiasi persona giuridica o

      qualsiasi ente che e' considerato persona giuridica ai fini dell'imposizione;

    6. le espressioni "impresa di uno Stato contraente" e "impresa

      dell'altro Stato contraente" designano rispettivamente un'impresa

      esercitata da un residente di uno Stato contraente e un'impresa esercitata da un residente dell'altro Stato contraente;

    7. l'espressione "traffico internazionale" designa qualsiasi

      attivita' di trasporto effettuato per mezzo di una nave o di un

      aeromobile da parte di un'impresa la cui sede di direzione

      effettiva e' situata in uno Stato contraente, ad eccezione del

      caso in cui la nave o l'aeromobile sia utilizzato esclusivamente tra localita' situate nell'altro Stato contraente;

    8. il termine "nazionali" designa:

      (i) le persone fisiche che hanno la nazionalita' di uno Stato

      contraente;

      (ii) le persone giuridiche, le societa' di persone, e le

      associazioni costituite in conformita' della legislazione in vigore in uno Stato contraente;

      (i) l'espressione "autorita' competente" designa:

      (i)in Uganda, il Ministro delle Finanze pro tempore od il suo

      rappresentate autorizzato;

      (ii)in Italia, il Ministero delle Finanze;

  2. Per l'applicazione della presente Convenzione da parte di uno

    Stato contraente, le espressioni non diversamente definite hanno

    il significato che ad esse e' attribuito dalla legislazione di

    detto Stato contraente relativa alle imposte oggetto della

    Convenzione, a meno che il contesto non richieda una diversa interpretazione.

Articolo 4 - RESIDENTI
  1. Ai fini della presente Convenzione, l'espressione "residente di

    uno Stato contraente" designa ogni persona che, in virtu' della

    legislazione di detto Stato, e' ivi assoggettata ad imposta, a

    motivo del suo domicilio, della sua residenza, della sede della

    sua direzione o di ogni altro criterio di natura analoga.

    Tuttavia, tale espressione non comprende le persone che sono

    assoggettate ad imposta in detto Stato soltanto per il reddito che esse ricavano da fonti situate in detto Stato.

  2. Quando, in base alle disposizioni del paragrafo 1, una persona

    fisica e' considerata residente di entrambi gli Stati contraenti, la sua situazione e' determinata nel seguente modo:

    1. detta persona e' considerata residente dello Stato nel quale

      ha un'abitazione permanente; quando essa dispone di un'abitazione

      permanente in entrambi gli Stati, e' considerata residente dello

      Stato nel quale le sue relazioni personali ed economiche sono piu' strette (centro degli interessi vitali);

    2. se non si puo' determinare lo Stato nel quale detta persona

      ha il centro dei suoi interessi vitali, o se la medesima non ha

      un'abitazione permanente in alcuno degli Stati, essa e considerata residente dello Stato in cui soggiorna abitualmente;

    3. se detta persona soggiorna abitualmente in entrambi gli

      Stati, ovvero non soggiorna abitualmente in alcuno di essi, essa

      e' considerata residente dello Stato del quale ha la nazionalita';

    4. se detta persona ha la nazionalita' di entrambi gli Stati, o

      se non ha la nazionalita' di alcuno di essi, le autorita'

      competenti degli Stati risolvono la questione di comune accordo. d

  3. Quando, in base alle disposizioni del paragrafo 1, una persona

    diversa da una persona fisica e' residente di entrambi gli Stati

    contraenti, si ritiene che essa e' residente dello Stato in cui si trova la sede della sua direzione effettiva.

Articolo 5 - STABILE ORGANIZZAZIONE
  1. Ai fini della presente Convenzione, l'espressione "stabile

    organizzazione" designa una sede fissa di affari in cui l'impresa esercita in tutto o in parte la sua attivita'.

  2. L'espressione "stabile organizzazione" comprende in particolare:

    1. una sede di direzione;

    2. una succursale;

    3. un ufficio;

    4. un'officina;

    5. un laboratorio;

    6. un magazzino, relativamente ad una persona che mette a

      disposizione di altri strutture adibite a deposito;

    7. una miniera, un giacimento petrolifero o di gas naturale,

      una cava od ogni altro luogo di estrazione di risorse naturali;

    8. un cantiere di costruzione o di montaggio la cui durata

      oltrepassa i sei mesi;

    9. la prestazione di servizi, ivi compresi i servizi di

      consulenza, effettuati da una impresa per mezzo di lavoratori

      dipendenti o altro personale, quando le attivita' di tale natura

      si protraggono nel Paese (per il medesimo progetto o per uno

      collegato) per un periodo o periodi che oltrepassano in totale i sei mesi nell'arco di un periodo di dodici mesi.

  3. Non si considera che vi sia una "stabile organizzazione" se:

    1. si fa uso di una installazione ai soli fini di deposito, di

      esposizione o di consegna di beni o merci appartenenti all'impresa;

    2. i beni o le merci appartenenti all'impresa sono

      immagazzinate ai...

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