Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare la Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica dell'Uganda per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali, con Protocollo aggiuntivo, fatta a Kampala il 6 ottobre 2000.
LEGGE 10 febbraio 2005, n. 18 - Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica dell'Uganda per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali, con Protocollo aggiuntivo, fatta a Kampala il 6 ottobre 2000
Coming into Force | 25 Febbraio 2005 |
Enactment Date | 10 Febbraio 2005 |
ELI | http://www.normattiva.it/eli/id/2005/02/24/005G0038/ORIGINAL |
Published date | 24 Febbraio 2005 |
Official Gazette Publication | GU n.45 del 24-02-2005 - Suppl. Ordinario n. 24 |
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Promulga la seguente legge:
Piena ed intera esecuzione e' data alla Convenzione di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformita' a quanto disposto dall'articolo 30 della Convenzione stessa.
La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla ossevare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 10 febbraio 2005 CIAMPI Berlusconi, Presidente del
Consiglio dei Ministri
Fini, Ministro degli affari esteri Visto, il Guardasigilli: Castelli
Convenzione
tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica dell'Uganda per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali
La presente Convenzione si applica alle persone che sono residenti di uno o di entrambi gli Stati contraenti.
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La presente Convenzione si applica alle imposte sul reddito
prelevate per conto di ciascuno degli Stati contraenti, delle sue
suddivisioni politiche o amministrative o dei suoi enti locali, qualunque sia il sistema di prelevamento.
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Sono considerate imposte sul reddito le imposte prelevate sul
reddito complessivo o su elementi del reddito, comprese le imposte
sugli utili derivanti dall'alienazione di beni mobili o immobili,
le imposte sull'ammontare complessivo degli stipendi e dei salari corrisposti dalle imprese, nonche' le imposte sui plusvalori.
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Le imposte attuali cui si applica la Convenzione sono in particolare:
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per quanto concerne la Repubblica dell'Uganda:
- l'imposta sul reddito (the incame tax)
ancorche' riscossa mediante ritenuta alla fonte
(qui di seguito indicata quale "imposta ugandese");
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per quanto concerne l'Italia:
1 - l'imposta sul reddito delle persone fisiche;
2 - l'imposta sul reddito delle persone giuridiche;
3 - l'imposta regionale sulle attivita' produttive
ancorche' riscosse mediante ritenuta alla fonte;
(qui di seguito indicate quali "imposta italiana").
-
-
La Convenzione si applichera' anche alle imposte future di
natura identica o analoga che verranno istituite dopo la data
della firma della presente Convenzione in aggiunta o in
sostituzione delle imposte esistenti. Le autorita' competenti
degli Stati contraenti si notificheranno le modifiche importanti apportate alle rispettive legislazioni fiscali.
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Ai fini della presente Convenzione, a meno che il contesto non richieda una diversa interpretazione:
termine "Uganda" designa la Repubblica dell'Uganda;
il termine "Italia" designa la Repubblica italiana;
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le espressioni "uno Stato contraente" e "l'altro Stato
contraente" designano, come il contesto richiede, l'Uganda o l'Italia;
-
il termine "persona" comprende una persona fisica, una
societa' ed ogni altra associazione di persone;
-
il termine "societa'" designa qualsiasi persona giuridica o
qualsiasi ente che e' considerato persona giuridica ai fini dell'imposizione;
-
le espressioni "impresa di uno Stato contraente" e "impresa
dell'altro Stato contraente" designano rispettivamente un'impresa
esercitata da un residente di uno Stato contraente e un'impresa esercitata da un residente dell'altro Stato contraente;
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l'espressione "traffico internazionale" designa qualsiasi
attivita' di trasporto effettuato per mezzo di una nave o di un
aeromobile da parte di un'impresa la cui sede di direzione
effettiva e' situata in uno Stato contraente, ad eccezione del
caso in cui la nave o l'aeromobile sia utilizzato esclusivamente tra localita' situate nell'altro Stato contraente;
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il termine "nazionali" designa:
(i) le persone fisiche che hanno la nazionalita' di uno Stato
contraente;
(ii) le persone giuridiche, le societa' di persone, e le
associazioni costituite in conformita' della legislazione in vigore in uno Stato contraente;
(i) l'espressione "autorita' competente" designa:
(i)in Uganda, il Ministro delle Finanze pro tempore od il suo
rappresentate autorizzato;
(ii)in Italia, il Ministero delle Finanze;
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Per l'applicazione della presente Convenzione da parte di uno
Stato contraente, le espressioni non diversamente definite hanno
il significato che ad esse e' attribuito dalla legislazione di
detto Stato contraente relativa alle imposte oggetto della
Convenzione, a meno che il contesto non richieda una diversa interpretazione.
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Ai fini della presente Convenzione, l'espressione "residente di
uno Stato contraente" designa ogni persona che, in virtu' della
legislazione di detto Stato, e' ivi assoggettata ad imposta, a
motivo del suo domicilio, della sua residenza, della sede della
sua direzione o di ogni altro criterio di natura analoga.
Tuttavia, tale espressione non comprende le persone che sono
assoggettate ad imposta in detto Stato soltanto per il reddito che esse ricavano da fonti situate in detto Stato.
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Quando, in base alle disposizioni del paragrafo 1, una persona
fisica e' considerata residente di entrambi gli Stati contraenti, la sua situazione e' determinata nel seguente modo:
-
detta persona e' considerata residente dello Stato nel quale
ha un'abitazione permanente; quando essa dispone di un'abitazione
permanente in entrambi gli Stati, e' considerata residente dello
Stato nel quale le sue relazioni personali ed economiche sono piu' strette (centro degli interessi vitali);
-
se non si puo' determinare lo Stato nel quale detta persona
ha il centro dei suoi interessi vitali, o se la medesima non ha
un'abitazione permanente in alcuno degli Stati, essa e considerata residente dello Stato in cui soggiorna abitualmente;
-
se detta persona soggiorna abitualmente in entrambi gli
Stati, ovvero non soggiorna abitualmente in alcuno di essi, essa
e' considerata residente dello Stato del quale ha la nazionalita';
-
se detta persona ha la nazionalita' di entrambi gli Stati, o
se non ha la nazionalita' di alcuno di essi, le autorita'
competenti degli Stati risolvono la questione di comune accordo. d
-
-
Quando, in base alle disposizioni del paragrafo 1, una persona
diversa da una persona fisica e' residente di entrambi gli Stati
contraenti, si ritiene che essa e' residente dello Stato in cui si trova la sede della sua direzione effettiva.
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Ai fini della presente Convenzione, l'espressione "stabile
organizzazione" designa una sede fissa di affari in cui l'impresa esercita in tutto o in parte la sua attivita'.
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L'espressione "stabile organizzazione" comprende in particolare:
una sede di direzione;
una succursale;
un ufficio;
un'officina;
un laboratorio;
-
un magazzino, relativamente ad una persona che mette a
disposizione di altri strutture adibite a deposito;
-
una miniera, un giacimento petrolifero o di gas naturale,
una cava od ogni altro luogo di estrazione di risorse naturali;
-
un cantiere di costruzione o di montaggio la cui durata
oltrepassa i sei mesi;
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la prestazione di servizi, ivi compresi i servizi di
consulenza, effettuati da una impresa per mezzo di lavoratori
dipendenti o altro personale, quando le attivita' di tale natura
si protraggono nel Paese (per il medesimo progetto o per uno
collegato) per un periodo o periodi che oltrepassano in totale i sei mesi nell'arco di un periodo di dodici mesi.
-
Non si considera che vi sia una "stabile organizzazione" se:
-
si fa uso di una installazione ai soli fini di deposito, di
esposizione o di consegna di beni o merci appartenenti all'impresa;
-
i beni o le merci appartenenti all'impresa sono
immagazzinate ai...
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