LEGGE 25 luglio 1988, n. 334 - Ratifica ed esecuzione della convenzione sul trasferimento delle persone condannate, adottata a Strasburgo il 21 marzo 1983

Coming into Force12 Agosto 1988
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1988/08/11/088G0368/ORIGINAL
Enactment Date25 Luglio 1988
Published date11 Agosto 1988
Official Gazette PublicationGU n.188 del 11-08-1988 - Suppl. Ordinario n. 73
Articoli
Art 1.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA RAPUBBLICA

PROMULGA la seguente legge:

Art. 1 1. Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare la convenzione sul trasferimento delle persone condannate, adottata a Strasburgo il 21 marzo 1983.

Art 2.
  1. Piena ed intera esecuzione e' data alla convenzione di cui all'articolo 1 a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformita' a quanto disposto dall'articolo 18 della convenzione stessa.

Art 3.
  1. Ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 3, della convenzione e' esclusa l'applicazione della procedura prevista nell'articolo 9, paragrafo 1, lettera b), della convenzione stessa.

Art 4.
  1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a lire 160 milioni per ciascuno degli anni 1988, 1989 e 1990, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1988-1990, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1988, all'uopo parzialmente utilizzando lo specifico accantonamento "Abrogazione della ritenuta dei tre decimi della mercede dei detenuti. Interventi per i detenuti tossicodipendenti. Revisione della normativa concernente i custodi di beni sequestrati per misure antimafia. Ratifica delle convenzioni per la esecuzione delle sentenze penali straniere e per il trasferimento delle persone condannate. Riforma del sistema della giustizia minorile". 2. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art 5.
  1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addi' 25 luglio 1988 COSSIGA

DE MITA, Presidente del Consiglio

dei Ministri

ANDREOTTI, Ministro degli affari

esteri Visto, il Guardasigilli: VASSALLI

Convention

Convention

Parte di provvedimento in formato grafico

Convenzione

TRADUZIONE NON UFFICIALE

CONVENZIONE SUL TRASFERIMENTO DELLE PERSONE CONDANNATE

Gli Stati membri del Consiglio d'Europa e gli altri Stati, firmatari della presente Convenzione, Considerato che l'obiettivo del Consiglio d'Europa e' quello di realizzare una unione piu' stretta tra i suoi membri;

Desiderosi di sviluppare ulteriormente la cooperazione internazionale in materia penale;

Considerando che tale cooperazione deve essere indirizzata alla buona amministrazione della giustizia e a favorire il reinserimento sociale delle persone condannate;

Considerando che questi obiettivi richiedono che gli stranieri privati della liberta' a seguito della commissione di un reato abbiano la possibilita' di scontare la condanna nell'ambiente sociale d'origine;

Considerando che il miglior mezzo per raggiungere tale scopo e' quello di trasferirli nei loro paesi,

Hanno convenuto quanto segue:

Art. 1

Definizioni

Ai fini della presente Convenzione;

  1. "condanna", significa qualsiasi pena o misura privativa della liberta', di durata limitata o illimitata, inflitta dal giudice a seguito della commissione di un reato;

  2. "sentenza", significa una decisione o un ordine del giudice con il quale venga inflitta una condanna.

  3. "Stato di condanna", significa lo Stato in cui e' stata inflitta la condanna che puo' essere, o e' gia' stata trasferita;

  4. "Stato di esecuzione" significa lo Stato in cui la persona condannata puo' essere, o e' gia' stata trasferita, per scontare la pena.

    Art. 2

    Principi generali

    1. Le Parti si impegnano a prestarsi reciprocamente la piu' ampia cooperazione possibile in materia di trasferimento delle persone condannate conformemente alle disposizioni della presente Convenzione.

    2. Una persona condannata nel territorio di una Parte puo', conformemente alle disposizioni della presente Convenzione essere trasferito nel territorio di un'altra Parte per scontare la pena inflittale. A tal fine essa puo' manifestare, presso lo Stato di condanna, o presso lo Stato di esecuzione, il desiderio di essere trasferita in applicazione della presente Convenzione.

    3. Il trasferimento puo' esserre richiesto o dallo Stato di condanna, o dallo Stato di esecuzione.

      Art. 3

      Condizioni per il trasferimento

    4. Una persona condannata puo' essere trasferita in applicazione della presente Convenzione se ricorrono le seguenti condizioni:

  5. la persona condannata e' cittadino dello Stato di esecuzione;

  6. la sentenza e' definitiva;

  7. la durata della pena che la persona condannata deve ancora scontare e' di almento sei mesi alla data di ricevimento della richiesta di trasferimento, o indeterminata;

  8. la persona condannata - o, allorquando in considerazione della sua eta' o delle sue condizioni fisiche o mentali uno dei due Stati lo ritenga necessario, il suo rappresentante legale - acconsente al trasferimento;

  9. gli atti o le omissioni per i quali e' stata inflitta la condanna costituiscano reato ai sensi della legge dello Stato di esecuzione o

    costituirebbero reato se fossero commessi sul suo territorio; e

  10. lo Stato di condanna e lo Stato di esecuzione sono d'accordo sul trasferimento.

    1. In casi eccezionali, le Parti possono concordare il trasferimento anche se la durata della pena che la persona condannata deve ancora scontare e' inferiore a quella prevista al paragrafo 1, lettera c).

    2. Ogni Stato puo', al momento della firma o del deposito dello strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione, per mezzo di una dichiarazione indirizzata al Segretario Generale del Consiglio d'Europa, indicare che intende escludere l'applicazione di una delle procedure previste all'articolo 9, paragrafo 1, lettere a) e b) nelle sue relazioni con le altri Parti. 4. Ogni Stato puo', in qualsiasi momento, per mezzo di una dichiarazione indirizzata al Segretario Generale del Consiglio d'Europa, definire, per quanto lo riguarda, il termine "cittadino" ai fini della presente Convenzione.

      Art. 4

      Obbligo di fornire informazioni

    3. Ogni persona condannata alla quale puo' essere applicata la presente Convenzione deve essere informata dallo Stato di condanna del contenuto della presente Convenzione.

    4. Se la persona condannata ha espresso allo Stato di condanna il desiderio di venire trasferita in applicazione della presente Convenzione, questo Stato deve informare lo Stato di esecuzione il piu' presto possibile dopo che la sentenza e' divenuta definitiva.

    5. Le informazioni devono comprendere:

  11. il nome, la data ed il luogo di nascita della persona condannata;

  12. se del caso, il suo indirizzo nello Stato di esecuzione;

  13. una esposizione dei fatti sui quali si basa la condanna;

  14. la natura, la durata e la data dell'inizio della condanna.

    1. Se la persona condannata ha espresso allo Stato di esecuzione il desiderio di essere trasferita in applicazione della presente Convenzione, lo Stato di condanna comunica le informazioni di cui al precedente paragrafo 3 allo Stato di esecuzione, se questo le richiede.

    2. La persona condannata deve essere informata per iscritto di ogni azione intrapresa...

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