LEGGE 26 novembre 2007, n. 230 - Ratifica ed esecuzione della Convenzione internazionale contro il doping nello sport, con allegati, adottata a Parigi nella XXXIII Conferenza generale UNESCO il 19 ottobre 2005

Coming into Force15 Dicembre 2007
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/2007/12/14/007G0246/ORIGINAL
Published date14 Dicembre 2007
Enactment Date26 Novembre 2007
Official Gazette PublicationGU n.290 del 14-12-2007 - Suppl. Ordinario n. 267
Articoli

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Promulga la seguente legge:

Art 1.

Autorizzazione alla ratifica

  1. Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare la Convenzione internazionale contro il doping nello sport, con allegati, adottata a Parigi dalla XXXIII Conferenza generale UNESCO il 19 ottobre 2005.

Art 2.

Ordine di esecuzione

  1. Piena ed intera esecuzione e' data alla Convenzione di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformita' a quanto disposte dall'articolo 37 della Convenzione stessa.

Art 3.

Copertura finanziaria

  1. Per l'attuazione della presente legge e' autorizzata la spesa di euro 5.755 annui, ad anni alterni, a decorrere dall'anno 2007. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2007-2009, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2007, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

  2. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art 4.

Entrata in vigore

  1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addi' 26 novembre 2007 NAPOLITANO Prodi, Presidente del Consiglio dei

Ministri D'Alema, Ministro degli affari

esteri Visto, il Guardasigilli: Mastella

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Convention

Allegato

International Convention against doping in sport

Parte di provvedimento in formato grafico

Convenzione

Convenzione internazionale contro il doping nello sport

(lingua italiana)

Parigi, 19 ottobre 2005

La Conferenza Generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'Educazione, la Scienza e la Cultura, qui di seguito denominata "UNESCO", riunita a Parigi dal 3 al 21 ottobre 2005 in occasione della 33° sessione,

Considerato che la missione dell'UNESCO e' di contribuire alla pace ed alla sicurezza incoraggiando la collaborazione tra le nazioni attraverso l'educazione, la scienza e la cultura,

Tenuto conto degli strumenti internazionali esistenti in materia di diritti umani,

Vista la risoluzione 58/5 adottata dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 3 novembre 2003 sullo sport in quanto strumento di promozione dell'educazione, della salute, dello sviluppo e della pace, ed in particolare il paragrafo 7,

Consapevole del fatto che lo sport debba svolgere un ruolo importante nella tutela della salute, nell'educazione morale, culturale e fisica e nella promozione della comprensione internazionale e della pace,

Prendendo atto della necessita' di incoraggiare e coordinare la cooperazione internazionale al fine di eliminare il doping nello sport,

Preoccupata del ricorso al doping nello sport e delle sue conseguenze sulla salute degli sportivi, sul principio del gioco corretto, sull'eliminazione delle frodi e sul futuro dello sport,

Consapevole del fatto che il doping costituisce una minaccia per i principi etici ed i valori educativi sanciti dalla Carta internazionale dell'educazione fisica e dello sport dell'UNESCO e dalla Carta olimpica,

Ricordando che la Convenzione contro il doping ed il suo protocollo aggiuntivo adottati nel quadro del Consiglio d'Europa sono gli strumenti di diritto internazionale pubblico all'origine delle politiche nazionali antidoping e della cooperazione intergovernativa in materia,

Ricordando le raccomandazioni adottate al riguardo in occasione della seconda, terza e quarta Conferenza internazionale dei ministri ed alti funzionari responsabili dell'educazione fisica e dello sport, organizzata dall'UNESCO a Mosca (1988), a Punta del Este (1999) e ad Atene (2004), nonche' la risoluzione 32 C/9 adottata dalla Conferenza Generale dell'UNESCO durante la 32° sessione (2003),

Tenuto conto del Codice mondiale antidoping adottato dall'Agenzia mondiale antidoping durante la Conferenza mondiale sul doping nello sport di Copenaghen, il 5 marzo 2003, e della dichiarazione di Copenaghen contro il doping nello sport,

Consapevole inoltre dell'influenza che gli sportivi ad alto livello esercitano sui giovani,

Tenuto conto della necessita' costante di condurre e promuovere ricerche con l'obiettivo di migliorare l'individuazione del doping e comprendere i fattori che ne determinano l'utilizzo, al fine di dare tutta l'efficacia possibile alle strategie di prevenzione,

Tenuto conto inoltre dell'importanza dell'educazione permanente degli sportivi, del personale di supporto degli sportivi e della societa' nel complesso per prevenire il doping,

Consapevole della necessita' di dare agli Stati Parte gli strumenti necessari per attuare i programmi antidoping,

Consapevole del fatto che i pubblici poteri e le organizzazioni sportive hanno delle responsabilita' aggiuntive per quanto attiene alla prevenzione ed alla lotta al doping nello sport, in particolare per vegliare al corretto svolgimento, nello spirito del gioco corretto, delle manifestazioni sportive e per tutelare la salute di coloro che vi partecipano,

Tenuto conto del fatto che i poteri pubblici e le organizzazioni sportive devono impegnarsi congiuntamente nella realizzazione di tali obiettivi, garantendo tutta l'indipendenza e la trasparenza dovute a tutti i livelli opportuni,

Decisa a perseguire e rafforzare la cooperazione al fine di eliminare il doping nello sport,

Tenuto conto del fatto che l'eliminazione del doping nello sport dipende in parte dalla progressiva armonizzazione delle norme e delle pratiche antidoping nello sport e dalla cooperazione su scala nazionale e mondiale,

Ha adottato, il diciannove ottobre 2005, la presente Convenzione.

Articolo 1 - Scopi della Convenzione

La presente Convenzione si prefigge lo scopo, nel quadro della strategia e del programma di attivita' dell'UNESCO nel settore dell'educazione fisica e dello sport, di promuovere la prevenzione del doping nello sport e la lotta a tale fenomeno allo scopo di eliminarlo.

Articolo 2 - Definizioni

Le seguenti definizioni si applicano nel contesto del Codice mondiale antidoping. In caso di divergenza, tuttavia, faranno fede le disposizioni della Convenzione.

Ai fini della presente Convenzione,

  1. L'espressione "laboratori antidoping accreditati" indica i laboratori accreditati dall'Agenzia mondiale antidoping.

  2. L'espressione "organizzazione antidoping" indica un'istanza responsabile dell'adozione delle regole da seguire per avviare, applicare o far rispettare qualunque elemento del processo di controllo del doping. Ad esempio, puo' indicare il Comitato Internazionale Olimpico, il Comitato Paraolimpico internazionale, altre organizzazioni responsabili di grandi eventi sportivi che procedano ai controlli in quelle occasioni, l'Agenzia mondiale antidoping, le federazioni internazionali e le organizzazioni nazionali antidoping.

  3. Con l'espressione "violazione delle norme antidoping" nello sport si intendono una o piu' violazioni tra quelle qui di seguito elencate:

    (a) la presenza di una sostanza vietata, dei suoi metaboliti o dei suoi markers nell'organismo di uno sportivo;

    (b) l'uso o il tentato uso di una sostanza o di un metodo vietati;

    (c) il rifiuto di sottoporsi al prelievo di un campione in seguito a notifica conforme alle norme antidoping in vigore, o il fatto di sottrarsi a detto prelievo senza un valido motivo o di evitarlo con ogni altro mezzo;

    (d) la violazione dell' esigenza di disponibilita' degli sportivi a sottoporsi a controlli al di fuori delle gare, inclusa l'inosservanza da parte degli sportivi dell'obbligo di precisare il luogo in cui si trovano e il fatto di saltare dei controlli che si ritiene obbediscano a regole ragionevoli;

    (e) la falsificazione o il tentativo di falsificazione di qualunque elemento del processo di controllo del doping;

    (f) la detenzione di sostanze o metodi vietati;

    (g) il traffico di qualunque sostanza o metodo vietato;

    (h) la somministrazione o la tentata somministrazione di una sostanza o metodo vietato ad uno sportivo, o l'assistenza, l'incoraggiamento, il concorso, l'incitamento, la dissimulazione o qualunque altra forma di complicita' che comporti una violazione o un tentativo di violazione delle norme antidoping.

  4. Ai fini del controllo del doping, il termine "sportivo" indica qualunque individuo che pratichi un'attivita' sportiva a livello internazionale o ad un livello nazionale come definito dall'organizzazione antidoping nazionale interessata e accettato dagli Stati parte, nonche' qualunque individuo che pratichi uno sport o partecipi ad una manifestazione sportiva ad un livello inferiore accettato dagli Stati parte. Ai fini dell'educazione e della formazione, il termine "sportivo" indica qualunque individuo che pratichi uno sport sotto l'autorita' di un'organizzazione sportiva.

  5. L'espressione "personale di supporto degli sportivi" indica qualunque allenatore, preparatore, direttore sportivo, agente, personale di squadra, dirigente, personale medico o paramedico che lavora con gli sportivi o che cura gli sportivi che partecipano ad una gara sportiva o si preparano a parteciparvi.

  6. Il termine "Codice" indica il Codice mondiale antidoping adottato dall'Agenzia mondiale antidoping il 5 marzo 2003 a Copenaghen e inserito all'appendice 1 della presente Convenzione.

  7. Il termine "gara" indica una prova, un incontro o una partita unica, o un determinato...

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