LEGGE 31 ottobre 1963, n. 1781 - Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra l'Italia e la Svizzera relativa alla sicurezza sociale con Protocollo finale e Dichiarazioni comuni, conclusa a Roma il 14 dicembre 1962

Coming into Force01 Gennaio 1964
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1963/12/17/063U1781/ORIGINAL
Published date17 Dicembre 1963
Enactment Date31 Ottobre 1963
Official Gazette PublicationGU n.326 del 17-12-1963
Articoli

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:

Art 1.

Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare la Convenzione tra l'Italia e la Svizzera, relativa alla sicurezza sociale con Protocollo finale e Dichiarazioni comuni, conclusa a Roma il 14 dicembre 1962.

Art 2.

Piena ed intera esecuzione e' data agli Atti Internazionali indicati nell'articolo precedente, a decorrere dalla loro entrata in vigore in conformita' al disposto dell'articolo 26 della Convenzione stessa.

La presente legge, munita dei sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addi' 31 ottobre 1963 SEGNI LEONE - PICCIONI - DELLE FAVE Visto, il Guardasigilli: BOSCO

Convenzione

Convenzione tra l'Italia e la Svizzera relativa alla sicurezza sociale con Protocollo finale e Dichiarazioni comuni. (Roma, 14

dicembre 1962).

CONVENZIONE

TRA LA REPUBBLICA ITALIANA E LA CONFEDERAZIONE SVIZZERA RELATIVA ALLA SICUREZZA SOCIALE

Il Presidente della Repubblica italiana e il Consiglio federale

svizzero, animati dal desiderio di adattare le relazioni esistenti tra l'Italia e la Svizzera nel campo delle assicurazioni sociali agli sviluppi avvenuti nella legislazione dei due Stati, hanno deciso di concludere una Convenzione che sostituira' quella del 17 ottobre 1951 e, a tal fine, hanno nominato loro Plenipotenziari:

Il Presidente della Repubblica italiana

Il signor Giuseppe Lupis, Sottosegretario di Stato agli affari

esteri, Roma,

Il Consiglio federale svizzero

Il signor Arnold Saxer, incaricato degli Accordi internazionali in

materia di assicurazioni sociali, Berna, i quali, dopo essersi scambiati i loro pieni poteri trovati in buona e debita forma, hanno concordato le disposizioni seguenti:

PARTE PRIMA DISPOSIZIONI GENERALI
Articolo 1
  1. La presente Convenzione si applica:

    a) in Svizzera:

    i) alla legislazione federale sull'assicurazione vecchiaia e

    superstiti;

    ii) alla legislazione federale sull'assicurazione invalidita';

    iii) alla legislazione federale sull'assicurazione in caso di

    infortuni professionali e non professionali e di malattie professionali;

    iv) alla legislazione federale concernente gli assegni

    familiari ai lavoratori agricoli ed ai piccoli contadini.

    b) in italiana:

    i) alla legislazione sull'assicurazione invalidita', vecchiaia

    e superstiti, ivi compresi i regimi speciali sostitutivi, per determinate categorie di lavoratori, del regime generale;

    ii) alla legislazione sull'assicurazione contro gli infortuni

    sul lavoro e le malattie professionali;

    iii) alla legislazione sugli assegni familiari.

  2. La presente Convenzione si applica anche alle leggi e ai

    regolamenti che codificano, modificano o completano le legislazioni elencate al primo paragrafo del presente articolo.

    Essa si applichera' ugualmente:

    a) alle leggi e ai regolamenti concernenti un nuovo ramo della

    sicurezza sociale, sempreche' un accordo a tal fine intervenga tra le Parti contraenti;

    b) alle leggi e ai regolamenti che estenderanno i regimi

    esistenti a categorie nuove di beneficiari, sempreche' non vi sia al riguardo opposizione della Parte interessata, notificata al Governo dell'altra Parte entro tre mesi dalla pubblicazione di tali atti.

Articolo 2

Con riserva delle disposizioni della presente Convenzione e del suo

Protocollo finale i cittadini italiani e svizzeri godono della parita' di trattamento per quanto concerne i diritti e gli obblighi derivanti dalle disposizioni delle legislazioni elencate all'articolo 1.

Articolo 3

Con riserva delle disposizioni della presente Convenzione e del suo

Protocollo finale i cittadini italiani e svizzeri che possono avanzare diritti a prestazioni in base alle legislazioni sulle assicurazioni sociali di cui All'articolo 1, ricevono dette prestazioni integralmente e senza limitazione alcuna finche' risiedono sul territorio di una delle Parti contraenti. Con le stesse riserve dette prestazioni sono accordate dall'una delle parti contraenti ai cittadini dell'altra Parte residenti in un terzo paese alle stesse condizioni e nella stessa misura come ai propri cittadini residenti in questo paese.

PARTE SECONDA LEGISLAZIONE APPLICABILE
Articolo 4
  1. La legislazione applicabile e' di regola quella, della Parte

    contraente sul cui territorio viene esercitata la attivita' determinante ai fini dell'assicurazione.

  2. Nei casi in cui, per le attivita' esercitate nel territorio di

    ambedue le Parti contraenti, siano applicabili, in base alla regola enunciata al paragrafo 1, le legislazioni delle due Parti, i contributi alle assicurazioni di ciascuna delle due Parti sono dovuti unicamente sulla parte di reddito realizzata sul rispettivo territorio.

Articolo 5 - Il principio stabilito all'articolo 4, 1° paragrafo, e' soggetto

alle seguenti eccezioni:

  1. i lavoratori dipendenti occupati da una impresa con sede nel

    territorio di una delle Parti contraenti e distaccati per un periodo di tempo limitato nel territorio dell'altra Parte, rimangono soggetti, durante i primi dodici mesi della loro occupazione nel territorio di quest'ultima Parte, alla legislazione della Parte dove ha sede l'impresa. Se l'occupazione nel territorio della altra Parte si protrae oltre tale periodo, l'applicazione della legislazione della prima Parte potra' in via eccezionale essere mantenuta per un ulteriore periodo di dodici mesi, a condizione che vi sia un accordo in proposito tra le autorita' competenti delle due Parti;

  2. I lavoratori dipendenti dalle imprese di trasporto di una

    delle Parti contraenti occupati temporaneamente sul territorio dell'altra Parte sono soggetti alla legislazione della Parte in cui l'impresa ha la sua sede. La stessa regola si applica ai lavoratori occupati in maniera durevole sulle vie di intercomunicazione o nelle stazioni di frontiera.

  3. Le persone arruolate per conto di un armatore su una nave

    adibita alla navigazione marittima sono soggette, per la durata del loro arruolamento, alla legislazione della Parte contraente di cui la nave batte bandiera.

  4. Se delle imprese o aziende si estendono dal territorio di una

    delle Parti contraenti sul territorio della altra Parte, i lavoratori impiegati da tali imprese o aziende sono soggetti alla legislazione della Parte dove l'impresa o l'azienda ha la propria sede.

  5. I lavoratori di un servizio amministrativo ufficiale (dogana,

    poste, controllo dei passaporti, ecc.) distaccati dal territorio di una delle Parti contraenti sul territorio dell'altra sono soggetti alla legislazione della Parte donde sono distaccati.

  6. I capi e i membri delle Missioni diplomatiche e consolari di

    una delle Parti contraenti, ivi compresi i funzionari appartenenti ai ruoli delle cancellerie, inviati nel territorio dell'altra Parte sono soggetti alla legislazione delle Parte che li ha inviati se sono cittadini di questa Parte. La stessa regola si applica agli impiegati appartenenti ai ruoli delle cancellerie nonche' alle persone che sono al servizio personale dei suddetti capi, membri e funzionari, allorche' essi siano, cittadini della Parte rappresentata e non facciano espressa richiesta di essere sottoposti alla legislazione della Parte sul cui territorio sono occupati.

Articolo 6

Le autorita' competenti delle due Parti contraenti possono

stabilire, di comune accordo, altre eccezioni al principio della legislazione applicabile, oltre quelle previste all'articolo 5.

PARTE TERZA Disposizioni particolari Capitolo I Assicurazione invalidita', vecchiaia e superstiti
Articolo 7

Ai cittadini italiani e ai loro superstiti si applicano le seguenti

disposizioni particolari in materia di rendite dell'assicurazione vecchiaia e superstiti svizzera:

  1. Qualora l'ammontare della rendita ordinaria parziale cui puo'

    aver diritto un cittadino italiano che non risiede in Svizzera non raggiunga i tre ventesimi della rendita ordinaria completa, detto cittadino italiano ha solo diritto, ad un'indennita' forfettaria uguale al valore attuale della rendita dovuta. Il cittadino italiano che ha beneficiato di tale rendita parziale in Svizzera e che lascia definitivamente il territorio elvetico ha ugualmente diritto a tale...

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