LEGGE 26 marzo 1999, n. 106 - Ratifica ed esecuzione della convenzione sul divieto d'impiego, di stoccaggio, di produzione e di trasferimento delle mine antipersona e sulla loro distruzione, firmata ad Ottawa il 3 dicembre 1997. Modifiche alla legge 29 ottobre 1997, n. 374, riguardante la disciplina della messa al bando delle mine antipersona

Coming into Force24 Aprile 1999
Published date23 Aprile 1999
Enactment Date26 Marzo 1999
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1999/04/23/099G0169/ORIGINAL
Official Gazette PublicationGU n.94 del 23-04-1999 - Suppl. Ordinario n. 80
Articoli

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:

Art 1.
  1. Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare la convenzione sul divieto d'impiego, di stoccaggio, di produzione e di trasferimento delle mine antipersona e sulla loro distruzione, firmata ad Ottawa il 3 dicembre 1997, di seguito denominata "convenzione".

Art 2.
  1. Piena ed intera esecuzione e' data alla convenzione a decorrere dalla data della sua entrata in vigore in conformita' a quanto disposto dall'articolo 17 della convenzione stessa.

Art 3.
  1. All'articolo 1, comma 1, della legge 29 ottobre 1997, n. 374, dopo le parole: "operazioni di sminamento" sono inserite le seguenti: "e di ricerca di nuove tecnologie a scopo di sminamento e di distruzione delle mine".

  2. All'articolo 1 della legge 29 ottobre 1997, n. 374, e' aggiunto, in fine, il seguente comma:

"3-bis. 1 divieti di cui alla presente legge non si applicano alle attrezzature per la rimozione delle mine ed alle informazioni tecnologiche connesse a scopi umanitari, nonche' all'importazione di mine antipersona funzionale esclusivamente alla distruzione delle mine stesse".

Art 4.
  1. All'articolo 5, comma 1, della legge 29 ottobre 1997, n. 374, le parole da: "diecimila unita'" fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: "ottomila unita' e rinnovabile tramite importazione fino ad una quantita' non superiore al numero sopra indicato, in deroga a quanto disposto dall'articolo 1, comma 2, della presente legge, destinata esclusivamente all'addestramento in operazioni di sminamento e alla ricerca di nuove tecnologie a scopo di sminamento e di distruzione delle mine".

Art 5.
  1. E' consentita la cooperazione ad attivita' militari svolte in un contesto multinazionale, anche con Stati non Parte della convenzione, purche' le attivita' dei militari italiani siano compatibili con le disposizioni della convenzione.

  2. Alle Forze armate di altri Stati che stazionino in Italia in base ad accordi internazionali si applicano le disposizioni della convenzione.

Art 6.
  1. I depositi di mine antipersona in dotazione di forze armate della North Atlantic Treaty Organization (NATO) ed esistenti nel territorio nazionale alla data di entrata in vigore della presente legge, restano, fino al termine stabilito per la loro distruzione dall'articolo 5 della legge 29 ottobre 1997, n. 374, sotto il controllo dei comandi competenti, che possono trasferirli in altra localita' ove cio' si renda necessario per la loro custodia.

Art 7.
  1. Il Ministero della difesa e' designato quale autorita' nazionale competente a presentare, per il tramite del Ministro degli affari esteri, al Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite (ONU) le dichiarazioni iniziali e quelle periodiche indicate dall'articolo 7 della convenzione, nonche', a ricevere e formulare le richieste e ad effettuare gli adempimenti previsti dall'articolo 8 della convenzione stessa.

Art 8.
  1. I soggetti pubblici e privati, titolari di un immobile o di un'area sottoposta ad ispezione di accertamento ai sensi dell'articolo 8 della convenzione sono tenuti a consentire l'accesso della squadra ispettiva nel luoghi designati, ad agevolare la conduzione dell'ispezione e a fornire le informazioni pertinenti alle condizioni previste dai trattati internazionali e dall'ordinamento interno.

Art 9.
  1. Restano valide le disposizioni della legge 29 ottobre 1997, n. 374, non modificate dalla presente legge, ed in particolare quelle di cui agli articoli 1, 2 e 5.

Art 10.
  1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addi' 26 marzo 1999 SCALFARO D'ALEMA, Presidente del Consiglio

dei Ministri

DINI, Ministro degli affari esteri Visto, il Guardasigilli: DILIBERTO

Convention

Parte di provvedimento in formato grafico

Convenzione

TRADUZIONE NON UFFICIALE

CONVENZIONE SUL DIVIETO D'IMPIEGO, DI STOCCAGGIO, DI PRODUZIONE E DI

TRASFERIMENTO DELLE MINE ANTIPERSONA E SULLA LORO DISTRUZIONE

Preambolo

Le Parti,

Risolute a porre fine alle sofferenze ed alle vittime causate da mine antipersona, che uccidono o menomano centinaia di persone ogni settimana, perlopiu' civili, innocenti ed indifesi ed in particolare i bambini, che ritardano lo sviluppo economico e la ricostruzione, che impediscono il rimpatrio dei profughi e dei rifugiati politici trasferiti all'interno dello Stato, e che hanno altre gravi conseguenze per anni dopo la loro collocazione,

Ritenuto che e' necessario fare il possibile per contribuire in modo efficiente e coordinato a far fronte alla necessita' di rimozione di mine antipersona poste in tutto il mondo, e per assicurare la loro distruzione,

Desiderose, di fare il possibile per dare assistenza per la cura e la riabilitazione, compresa la reintegrazione sociale ed economica delle vittime delle mine,

Riconosciuto che il bando totale di mine antiuomo costituirebbe un importante misura che contribuirebbe a ridare fiducia,

Accolta con favore l'adozione dei Protocollo sui divieti o le restrizioni sull'uso di mine, di trappole esplosive e di altri congegni, modificato il 3 maggio 1996, ed allegato alla Convenzione sui divieti o le restrizioni sull'uso di certe armi convenzionali che possano ritenersi eccessivamente dannose o che abbiano effetti indiscriminati.

Basandosi sul principio di diritto internazionale umanitario secondo cui il diritto delle Parti ad un conflitto armato per scegliere i metodi od i mezzi per fare la guerra non e' illimitato, sul principio che vieta l'impiego nei conflitti armati di armi, proiettili, materiali e metodi per fare la guerra di natura tale da causare danni superflui o sofferenze inutili e sul principio che debba essere fatta una distinzione tra civili e combattenti,

Hanno convenuto quanto segue:

Articolo 1 - Obblighi generali
  1. Ciascuna Parte si impegna in ogni possibile caso a quanto segue:

    1. non usare mine antipersona;

    2. non sviluppare, produrre, o acquisire in altro modo, ad accumulare riserve, a conservare o a trasferire ad alcuno, direttamente od indirettamente, mine antipersona;

    3. a non aiutare, incoraggiare od indurre comunque nessuno ad impegnarsi in qualsiasi attivita' vietata ad una Parte secondo la presente Convenzione,

  2. Ciascuna Parte si impegna a distruggere od ad assicurare la distruzione di tutte le mine antipersona secondo le disposizioni della presente Convenzione.

Articolo 2 - Definizioni
  1. Per "mina antipersona", si intende una mina progettata per essere fatta esplodere quando si trova in presenza, prossimita', o contatto di una persona e che sia capace di rendere invalide, di ferire o di uccidere una o piu' persone. Le mine progettate in modo per essere fatte esplodere quando si trovano in presenza, prossimita' contatto di un veicolo, e che siano dotate di dispositivi "anti-handling", non sono considerate mine antipersona proprio per il fatto di essere dotate di questi congegni.

  2. Per "mina" s'intende una munizione progettata per essere posta sotto, sopra o vicino al suolo o ad altra superficie ed in modo da esplodere in presenza o prossimita' di o contatto con una persona od un veicolo.

  3. Per "Dispositivo anti-handling" si intende un dispositivo che serve a proteggere una mina e che e' parte di, collegato a, aggregato a o posto sotto la mina o che si attiva quando viene fatto un tentativo di alterazione o un'azione deliberata di manomissione della mina.

  4. "Trasferimento" riguarda, oltre al movimento fisico di mine antipersona nel o dal territorio nazionale, il trasferimento della proprieta' delle mine e del loro controllo , ma non riguarda il trasferimento di aree con mine antipersona gia' posizionate.

  5. Per "zona minata" s'intende una zona considerata pericolosa per la presenza o la sospetta presenza di mine.

Articolo 3 - Eccezioni
  1. Fermi restando gli obblighi generali di cui all'art.1, e' consentita la conservazione od il trasferimento di un certo numero di mine antipersona per lo sviluppo ed il 'training' nelle tecniche di ricerca, di rimozione e di distruzione delle mine. La quantita' delle mine non deve superare il numero minimo assolutamente necessario per gli scopi suddetti.

  2. E' consentito il trasferimento di mine antipersona ai fini della distruzione.

Articolo 4 - Distruzione di mine antiuomo accumulate in riserve

Salvo quanto previsto...

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