LEGGE 19 luglio 2013, n. 88 - Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra la Repubblica italiana e la Repubblica di San Marino per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le frodi fiscali, con Protocollo aggiuntivo, fatta a Roma il 21 marzo 2002, e del relativo Protocollo di modifica, fatto a Roma il 13 giugno 2012

Coming into Force31 Luglio 2013
Enactment Date19 Luglio 2013
Published date30 Luglio 2013
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/2013/07/30/13G00131/ORIGINAL
Official Gazette PublicationGU n.177 del 30-07-2013
Articoli

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Promulga la seguente legge:

Art 1.

Autorizzazione alla ratifica

  1. Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare la Convenzione tra la Repubblica italiana e la Repubblica di San Marino per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le frodi fiscali, con Protocollo aggiuntivo, fatta a Roma il 21 marzo 2002, e il relativo Protocollo di modifica, fatto a Roma il 13 giugno 2012.

Art 2.

Ordine di esecuzione

  1. Piena ed intera esecuzione e' data alla Convenzione e al relativo Protocollo di modifica di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della loro entrata in vigore, in conformita' a quanto disposto dall'articolo 30 della Convenzione stessa e dall'articolo VII del Protocollo stesso.

  2. Con provvedimento del Direttore generale delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, adottato d'intesa con il Direttore dell'Agenzia delle entrate, sono definite le modalita' applicative delle disposizioni previste dall'articolo V del Protocollo di modifica di cui all'articolo 1.

Art 3.

Copertura finanziaria

  1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in euro 3.282.000 a decorrere dall'anno 2014, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni, per gli anni 2014 e 2015, dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2013-2015, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2013, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

  2. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art 4.

Entrata in vigore

  1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addi' 19 luglio 2013 NAPOLITANO

Letta, Presidente del Consiglio dei

ministri

Bonino, Ministro degli affari

esteri Visto, il Guardasigilli: Cancellieri

Convenzione

CONVENZIONE

TRA

LA REPUBBLICA ITALIANA

E

LA REPUBBLICA DI SAN MARINO

PER EVITARE LE DOPPIE IMPOSIZIONI IN MATERIA DI

IMPOSTE SUL REDDITO E PER PREVENIRE LE FRODI FISCALI

Il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della Repubblica di San Marino, qui di seguito denominati gli Stati contraenti, desiderosi di concludere una Convenzione per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le frodi fiscali e per rafforzare l'ordinato sviluppo delle relazioni economiche tra i due Paesi nel contesto di una maggiore cooperazione, nonche' per assicurare che i vantaggi della Convenzione per evitare le doppie imposizioni vadano a beneficio esclusivo dei contribuenti che adempiono i loro obblighi fiscali;

hanno convenuto quanto segue:

Capitolo I CAMPO DI APPLICAZIONE DELLA CONVENZIONE
Articolo 1 - SOGGETTI

La presente Convenzione si applica alle persone che sono residenti di uno o di entrambi gli Stati contraenti.

Articolo 2 - IMPOSTE CONSIDERATE
  1. La presente Convenzione si applica alle imposte sul reddito prelevate per conto di ciascuno degli Stati contraenti, delle sue suddivisioni politiche o amministrative o dei suoi enti locali, qualunque sia il sistema di prelevamento.

  2. Sono considerate imposte sul reddito le imposte prelevate sul reddito complessivo o su elementi del reddito, comprese le imposte sugli utili derivanti dall'alienazione di beni mobili o immobili, le imposte sull'ammontare complessivo degli stipendi e dei salari corrisposti dalle imprese, nonche' le imposte sui plusvalori.

  3. Le imposte attuali cui si applica la Convenzione sono in particolare:

    1. per quanto concerne la Repubblica di San Marino:

      (i) l'imposta sul reddito delle persone fisiche;

      (ii) l'imposta sul reddito delle persone giuridiche e delle imprese individuali;

      ancorche' riscosse mediante ritenuta alla fonte

      (qui di seguito indicate quali "imposta sammarinese");

    2. per quanto concerne la Repubblica Italiana:

      (i) l'imposta sul reddito delle persone fisiche;

      (ii) l'imposta sul reddito delle persone giuridiche;

      (iii) l'imposta regionale sulle attivita' produttive;

      ancorche' riscosse mediante ritenuta alla fonte;

      (qui di seguito indicate quali "imposta italiana").

  4. La Convenzione si applichera' anche alle imposte future di natura identica o analoga che verranno istituite dopo la data della firma della presente Convenzione in aggiunta o in sostituzione delle imposte esistenti. Le autorita' competenti degli Stati contraenti si notificheranno le modifiche importanti apportate alle rispettive legislazioni fiscali.

Capitolo II DEFINIZIONI
Articolo 3 - DEFINIZIONI GENERALI
  1. Ai fini della presente Convenzione, a meno che il contesto non richieda una diversa interpretazione:

    1. il termine "Italia" designa la Repubblica italiana

    2. il termine "San Marino" designa la Repubblica di San Marino;

    3. le espressioni "uno Stato contraente" e "l'altro Stato contraente" designano, come il contesto richiede, San Marino o l'Italia;

    4. il termine "persona" comprende una persona fisica, una societa' ed ogni altra associazione di persone;

    5. il termine "societa'" designa qualsiasi persona giuridica o qualsiasi ente che e' considerato persona giuridica ai fini dell'imposizione;

    6. le espressioni "impresa di uno Stato contraente" e "impresa dell'altro Stato contraente" designano rispettivamente un'impresa esercitata da un residente di uno Stato contraente e un'impresa esercitata da un residente dell'altro Stato contraente;

    7. l'espressione "traffico internazionale" designa qualsiasi attivita' di trasporto effettuato per mezzo di una nave o di un aeromobile da parte di un'impresa la cui sede di direzione effettiva e' situata in uno Stato contraente, ad eccezione del caso in cui la nave o l'aeromobile sia utilizzato esclusivamente tra localita' situate nell'altro Stato contraente;

    8. il termine "nazionali" designa:

      (i) le persone fisiche che hanno la nazionalita' di uno Stato contraente;

      (ii) le persone giuridiche, le societa' di persone, e le associazioni costituite in conformita' della legislazione in vigore in uno Stato contraente;

    9. l'espressione "autorita' competente" designa:

      (i) per quanto concerne l'Italia, il Ministero dell'Economia e delle Finanze;

      (ii) per quanto concerne San Marino, la Segreteria di Stato per le Finanze.

  2. Per l'applicazione della Convenzione da parte di uno Stato contraente in qualsiasi momento, le espressioni ivi non definite hanno il significato che ad esse e' in quel momento attribuito dalla legislazione di detto Stato relativa alle imposte alle quali si applica la Convenzione, a meno che il contesto non richieda una diversa interpretazione.

Articolo 4 - RESIDENZA
  1. Ai fini della presente Convenzione l'espressione "residente di uno Stato contraente" designa ogni persona che, in virtu' della legislazione di detto Stato, e' ivi assoggettata ad imposta, a motivo del suo domicilio, della sua residenza, della sede della sua direzione o di ogni altro criterio di natura analoga.

    Tuttavia, tale espressione non comprende le persone che sono assoggettate ad imposta in detto Stato soltanto per il reddito che esse ricavano da fonti situate in detto Stato.

  2. Quando, in base alle disposizioni del paragrafo 1, una persona fisica e' considerata residente di entrambi gli Stati contraenti, la sua situazione e' determinata nel seguente modo:

    1. detta persona e' considerata residente soltanto dello Stato nel quale ha un'abitazione permanente; quando essa dispone di un'abitazione permanente, in entrambi gli Stati, e' considerata residente dello Stato nel quale le sue relazioni personali ed economiche sono piu' strette (centro degli interessi...

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