Art
1.
Autorizzazione alla ratifica
Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare la Convenzione tra la Repubblica italiana e la Repubblica di San Marino per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le frodi fiscali, con Protocollo aggiuntivo, fatta a Roma il 21 marzo 2002, e il relativo Protocollo di modifica, fatto a Roma il 13 giugno 2012.
Art
4.
Entrata in vigore
La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 19 luglio 2013 NAPOLITANO
Letta, Presidente del Consiglio dei
ministri
Bonino, Ministro degli affari
esteri Visto, il Guardasigilli: Cancellieri