LEGGE 15 febbraio 1995, n. 51 - Ratifica ed esecuzione dell'accordo fra il Governo della Repubblica italiana e l'Organizzazione delle Nazioni Unite per lo sviluppo industriale sulle disposizioni amministrative per il Centro internazionale per la scienza e l'alta tecnologia, con scambio di lettere, fatto a Vienna il 9 novembre 1993

Coming into Force28 Febbraio 1995
Enactment Date15 Febbraio 1995
Published date27 Febbraio 1995
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1995/02/27/095G0066/CONSOLIDATED/20121229
Official Gazette PublicationGU n.48 del 27-02-1995 - Suppl. Ordinario n. 27
Articoli

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:

Art 1.
  1. Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare l'accordo tra il Governo della Repubblica italiana e l'Organizzazione delle Nazioni Unite per lo sviluppo industriale sulle disposizioni amministrative per il Centro internazionale per la scienza e l'alta tecnologia, con scambio di lettere, fatto a Vienna il 9 novembre 1993.

Art 2.
  1. Piena ed intera esecuzione e' data all'accordo di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformita' a quanto disposto dall'articolo X dell'accordo stesso.

Art 3.
  1. A l'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 7.000 milioni annui, a regime, a decorrere dall'anno 1995, si provvede mediante utilizzo, ai fini del bilancio triennale 1995-1997, dal capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1995, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

  2. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art 3.
  1. A l'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 7.000 milioni annui, a regime, a decorrere dall'anno 1995, si provvede mediante utilizzo, ai fini del bilancio triennale 1995-1997, dal capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1995, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri. 1

  2. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art 4.
  1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addi' 15 febbraio 1995 SCALFARO DINI, Presidente del Consiglio dei Ministri AGNELLI, Ministro degli affari esteri Visto, il Guardasigilli: MANCUSO

Agremeent

Parte di provvedimento in formato grafico

Accordo

TRADUZIONE NON UFFICIALE

ACCORDO FRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA

E L'ORGANIZZAZIONE DELLE NAZIONI UNITE

PER LO SVILUPPO INDUSTRIALE SULLE DISPOSIZIONI

AMMINISTRATIVE PER IL CENTRO INTERNAZIONALE

PER LA SCIENZA E L'ALTA TECNOLOGIA

PREMESSO CHE l'Articolo 2 (j) della Costituzione dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per lo Sviluppo Industriale (qui di seguito denominata "UNIDO") stabilisce che l'UNIDO, promuova, incoraggi ed aiuti lo sviluppo, la scelta, l'adattamento, il trasferimento e l'impiego di tecnologia industriale, con il dovuto riguardo alle condizioni socio-economiche ed alle esigenze specifiche dell'industria interessata, con particolare riferimento al trasferimento di tecnologia dai paesi industrializzati a quelli in via di sviluppo, nonche' fra gli stessi paesi in via di sviluppo;

PREMESSO CHE la Conferenza Generale dell'UNIDO, con il documento GC.4/res.14, ha preso atto del fatto che verra' istituito un centro internazionale per la scienza e l'alta tecnologia, descritto nel documento GC.4/r39 della Conferenza Generale;

PREMESSO CHE il Governo Italiano (qui di seguito denominato "il Governo") ha accolto con favore la creazione del Centro Internazionale per la Scienza e l'Alta Tecnologia (qui di seguito denominato "CIS") ed ha dichiarato di essere disposto a fornire all'UNIDO supporto finanziario, logistico o di altro genere, ivi compresi i locali necessari, per il CIS;

PREMESSO CHE obiettivo del CIS e' lo sviluppo ed il rafforzamento delle capacita' scientifiche e tecnologiche dei paesi in via di sviluppo nella creazione ed applicazione delle conoscenze scientifiche;

PREMESSO CHE si puo' ovviare alle esigue capacita' di ricerca nei paesi in via di sviluppo fornendo agli scienziati di tali paesi formazione ed accesso alle attrezzature ed agli impianti allo stato dell'arte attinenti allo sviluppo dell'industria basata sulla scienza;

PREMESSO CHE i beneficiari delle attivita' del CIS saranno gli scienziati dei paesi in via di sviluppo e, per il loro tramite, i tecnici e gli industriali di tali paesi;

PREMESSO CHE si prevede l'apporto di contributi di altri donatori interessati alle attivita' del CIS;

PERTANTO il Governo e l'UNIDO hanno concordato quanto segue:

ARTICOLO I - Status giuridico
  1. Il Centro Internazionale per la Scienza e l'Alta Tecnologia verra' istituito nel quadro giuridico dell'UNIDO quale istituzione scientifica autonoma, come specificato nel presente Accordo.

  2. Il CIS sara' composto da tre istituti:

    (a) l'Istituto Internazionale di Chimica Pura e Applicata;

    (b) l'Istituto Internazionale per la Terra, l'Ambiente e le

    Scienze e le Tecnologie Marine;

    (c) l'Istituto Internazionale per l'Alta Tecnologia ed i Nuovi

    Materiali.

  3. La sede del CIS, comprese le strutture per i tre istituti di cui al precedente paragrafo 2, sara' Trieste, Italia, mentre le strutture dell'Istituto Internazionale per la Terra, l'Ambiente e le Scienze e le Tecnologie Marine saranno ubicate anche a Venezia.

ARTICOLO II - Obiettivi

Gli obiettivi del CIS saranno i seguenti:

  1. favorire, a vantaggio dei paesi in via di sviluppo,

    l'utilizzazione della scienza applicata a scopi pacifici e lo sviluppo di tecnologie basate sulla scienza;

  2. promuovere e stimolare la ricerca ad alto livello con il

    coinvolgimento...

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