ACCORDO SULLA COOPERAZIONE
E MUTUA ASSISTENZA AMMINISTRATIVA
IN MATERIA DOGANALE
TRA
IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA
E
IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA SOCIALISTA
DEL VIET NAM
Il Governo della Repubblica italiana, rappresentato dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli, ed il Governo della Repubblica Socialista del Viet Nam, rappresentato dal Dipartimento generale delle dogane, di seguito denominati «le Parti» o singolarmente «la Parte»;
Considerando che le infrazioni alla legislazione doganale pregiudicano gli interessi economici, fiscali, sociali, culturali e commerciali dei rispettivi Paesi e possono nuocere alla salute pubblica e alla sicurezza;
Considerando l'importanza di assicurare l'esatta determinazione e riscossione dei diritti e delle altre tasse effettuata dalla dogana all'importazione o all'esportazione delle merci e di assicurare la corretta attuazione delle misure di sorveglianza e di controllo, queste ultime comprendenti anche quelle per il rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari sulla contraffazione delle merci e sui diritti di proprieta' intellettuale;
Convinti che la cooperazione e la mutua assistenza amministrativa tra le due Amministrazioni doganali siano di ausilio nel prevenire le violazioni e nell'accrescere l'efficacia del controllo doganale;
Tenuto conto della Raccomandazione del Consiglio di cooperazione doganale sulla mutua assistenza amministrativa del 5 dicembre 1953;
Tenuto conto dell'Accordo di Cooperazione tra la Comunita' europea e la Repubblica Socialista del Viet Nam (Bruxelles, 17 luglio 1995);
Tenuto conto della Convenzione delle Nazioni Unite contro il traffico illecito di sostanze psicotrope e stupefacenti e dei suoi allegati (Vienna, 20 dicembre 1988);
Tenuto conto della Convenzione dell'UNESCO concernente le misure da adottare per interdire e prevenire l'illecita importazione, esportazione e trasferimento di proprieta' dei beni culturali (Parigi, 14 novembre 1970);
Tenuto conto della Convenzione sul commercio internazionale delle specie di fauna e flora selvatiche minacciate di estinzione (Washington, 3 marzo 1973);
Tenuto conto della Convenzione di Basilea sul controllo dei movimenti transfrontalieri di rifiuti pericolosi e del loro smaltimento, con allegato (Basilea, 22 marzo 1989);
Hanno convenuto quanto segue:
Art
1 - Definizioni
Ai fini del presente Accordo, s'intende per:
«legislazione doganale» l'insieme delle disposizioni legislative e regolamentari applicabili o eseguibili dalle due Amministrazioni doganali e relative all'importazione, esportazione, trasbordo, transito, deposito e circolazione, delle merci, comprese le disposizioni di natura giuridica e amministrativa relative alle misure di divieto, restrizione e controllo e antiriciclaggio, ai sensi delle disposizioni nazionali e regolamentari delle Parti;
«Amministrazioni doganali»: il Dipartimento generale delle dogane del Vietnam del Ministero delle finanze, per la Repubblica Socialista del Vietnam e l'Agenzia delle dogane e dei monopoli, nell'ambito delle sue competenze come previste dalla legislazione nazionale, per la Repubblica italiana;
«infrazione doganale»: qualsiasi violazione o tentativo di violazione della legislazione doganale;
«Persona/organizzazione»: ogni...