LEGGE 16 maggio 2017, n. 85 - Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sulla cooperazione e mutua assistenza amministrativa in materia doganale tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica socialista del Vietnam, fatto a Hanoi il 6 novembre 2015

Coming into Force15 Giugno 2017
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/2017/06/14/17G00097/ORIGINAL
Published date14 Giugno 2017
Enactment Date16 Maggio 2017
Official Gazette PublicationGU n.136 del 14-06-2017
Articoli

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Promulga la seguente legge:

Art 1.

Autorizzazione alla ratifica

  1. Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare l'Accordo sulla cooperazione e mutua assistenza amministrativa in materia doganale tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica socialista del Vietnam, fatto a Hanoi il 6 novembre 2015.

Art 2.

Ordine di esecuzione

  1. Piena ed intera esecuzione e' data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformita' a quanto disposto dall'articolo 14 dell'Accordo stesso.

Art 3.

Competenze del Corpo della guardia di finanza

  1. La definizione di «amministrazione doganale» di cui all'articolo 1, paragrafo 2, dell'Accordo di cui all'articolo 1 si intende comprensiva delle funzioni attribuite dalla legislazione nazionale al Corpo della guardia di finanza.

Art 4.

Copertura finanziaria

  1. Agli oneri derivanti dalle spese di missione di cui gli articoli 11 e 12 dell'Accordo di cui all'articolo 1, valutati in euro 18.615 annui a decorrere dall'anno 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

  2. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art 5.

Entrata in vigore

  1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addi' 16 maggio 2017 MATTARELLA

Gentiloni Silveri, Presidente del

Consiglio dei ministri

Alfano, Ministro degli affari esteri

e della cooperazione internazionale Visto, il Guardasigilli: Orlando

Accordo

ACCORDO SULLA COOPERAZIONE

E MUTUA ASSISTENZA AMMINISTRATIVA

IN MATERIA DOGANALE

TRA

IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA

E

IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA SOCIALISTA

DEL VIET NAM

Il Governo della Repubblica italiana, rappresentato dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli, ed il Governo della Repubblica Socialista del Viet Nam, rappresentato dal Dipartimento generale delle dogane, di seguito denominati «le Parti» o singolarmente «la Parte»;

Considerando che le infrazioni alla legislazione doganale pregiudicano gli interessi economici, fiscali, sociali, culturali e commerciali dei rispettivi Paesi e possono nuocere alla salute pubblica e alla sicurezza;

Considerando l'importanza di assicurare l'esatta determinazione e riscossione dei diritti e delle altre tasse effettuata dalla dogana all'importazione o all'esportazione delle merci e di assicurare la corretta attuazione delle misure di sorveglianza e di controllo, queste ultime comprendenti anche quelle per il rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari sulla contraffazione delle merci e sui diritti di proprieta' intellettuale;

Convinti che la cooperazione e la mutua assistenza amministrativa tra le due Amministrazioni doganali siano di ausilio nel prevenire le violazioni e nell'accrescere l'efficacia del controllo doganale;

Tenuto conto della Raccomandazione del Consiglio di cooperazione doganale sulla mutua assistenza amministrativa del 5 dicembre 1953;

Tenuto conto dell'Accordo di Cooperazione tra la Comunita' europea e la Repubblica Socialista del Viet Nam (Bruxelles, 17 luglio 1995);

Tenuto conto della Convenzione delle Nazioni Unite contro il traffico illecito di sostanze psicotrope e stupefacenti e dei suoi allegati (Vienna, 20 dicembre 1988);

Tenuto conto della Convenzione dell'UNESCO concernente le misure da adottare per interdire e prevenire l'illecita importazione, esportazione e trasferimento di proprieta' dei beni culturali (Parigi, 14 novembre 1970);

Tenuto conto della Convenzione sul commercio internazionale delle specie di fauna e flora selvatiche minacciate di estinzione (Washington, 3 marzo 1973);

Tenuto conto della Convenzione di Basilea sul controllo dei movimenti transfrontalieri di rifiuti pericolosi e del loro smaltimento, con allegato (Basilea, 22 marzo 1989);

Hanno convenuto quanto segue:

Art 1 - Definizioni

Ai fini del presente Accordo, s'intende per:

  1. «legislazione doganale» l'insieme delle disposizioni legislative e regolamentari applicabili o eseguibili dalle due Amministrazioni doganali e relative all'importazione, esportazione, trasbordo, transito, deposito e circolazione, delle merci, comprese le disposizioni di natura giuridica e amministrativa relative alle misure di divieto, restrizione e controllo e antiriciclaggio, ai sensi delle disposizioni nazionali e regolamentari delle Parti;

  2. «Amministrazioni doganali»: il Dipartimento generale delle dogane del Vietnam del Ministero delle finanze, per la Repubblica Socialista del Vietnam e l'Agenzia delle dogane e dei monopoli, nell'ambito delle sue competenze come previste dalla legislazione nazionale, per la Repubblica italiana;

  3. «infrazione doganale»: qualsiasi violazione o tentativo di violazione della legislazione doganale;

  4. «Persona/organizzazione»: ogni...

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