LEGGE 3 luglio 2014, n. 99 - Ratifica ed esecuzione dell'Accordo fra il Governo della Repubblica italiana e il Governo degli Stati Uniti d'America sul rafforzamento della cooperazione nella prevenzione e lotta alle forme gravi di criminalita', fatto a Roma il 28 maggio 2009

Coming into Force17 Luglio 2014
Enactment Date03 Luglio 2014
Published date16 Luglio 2014
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/2014/07/16/14G00111/ORIGINAL
Official Gazette PublicationGU n.163 del 16-07-2014
Articoli

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Promulga La seguente legge:

Art 1.

Autorizzazione alla ratifica

  1. Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare l'Accordo fra il Governo della Repubblica italiana e il Governo degli Stati Uniti d'America sul rafforzamento della cooperazione nella prevenzione e lotta alle forme gravi di criminalita', fatto a Roma il 28 maggio 2009.

Art 2.

Ordine di esecuzione

  1. Piena ed intera esecuzione e' data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformita' a quanto disposto dall'articolo 24 dell'Accordo stesso.

  2. Al fine di assicurare la migliore operativita' dell'Accordo di cui all'articolo 1, entro il termine di centocinquanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge sono adottati i decreti a norma degli articoli 46, 49, 53 e 57 del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

Art 3.

Copertura finanziaria

  1. All'onere derivante dalla presente legge, pari a euro 10.248.000 per l'anno 2013, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2013-2015, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2013, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

  2. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art 4.

Entrata in vigore

  1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addi' 3 luglio 2014 NAPOLITANO

Renzi, Presidente del Consiglio dei

ministri

Mogherini, Ministro degli affari

esteri

Alfano, Ministro dell'interno Visto, il Guardasigilli: Orlando

Accordo
Allegato

ACCORDO FRA

IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA

E

IL GOVERNO DEGLI STATI UNITI D'AMERICA

SUL RAFFORZAMENTO DELLA COOPERAZIONE

NELLA PREVENZIONE E LOTTA

ALLE FORME GRAVI DI CRIMINALITA'

Il Governo della Repubblica Italiana e il Governo degli Stati Uniti d'America (di seguito «le Parti»);

Mossi dal desiderio di cooperare piu' efficacemente come partner nella prevenzione e lotta alle forme gravi di criminalita', in particolare al terrorismo;

Riconoscendo che la condivisione di informazioni e' una componente essenziale dell'azione di contrasto alle forme gravi di criminalita' e, in particolare, al terrorismo;

Riconoscendo l'importanza della prevenzione e della lotta alle forme gravi di criminalita', in particolare al terrorismo, nel rispetto dei diritti e delle liberta' fondamentali dell'uomo, segnatamente il diritto alla riservatezza della sfera privata;

Ispirandosi alla Convenzione riguardante l'approfondimento della cooperazione transfrontaliera, in particolare al fine di lottare contro il terrorismo, la criminalita' transfrontaliera e la migrazione illegale, fatta a Prüm il 27 maggio 2005;

Intenzionati a rafforzare e incoraggiare la cooperazione fra le Parti in uno spirito di partenariato fondato su criteri di disponibilita' delle informazioni e di reciprocita', in conformita' con le rispettive legislazioni nazionali e con la normativa internazionale applicabile anche in materia di protezione dei dati personali;

Convengono quanto segue:

Art 1. - Definizioni

Ai fini del presente accordo,

  1. Per profilo del DNA (schema identificativo del

    DNA ) si intende un codice alfabetico o numerico che rappresenta una serie di caratteristiche identificative della parte non codificante del campione di DNA umano analizzato, vale a dire la struttura molecolare particolare dei vari loci del DNA.

  2. Per dati personali si intende qualsiasi informazione relativa ad una persona fisica identificata o identificabile (il «soggetto interessato»), inclusi i dati di riferimento, di cui al comma 4 del presente articolo, che sono riconducibili ad un soggetto.

  3. Per trattamento dei dati personali si intende qualsiasi operazione o insieme di operazioni compiute con o senza l'ausilio di processi automatizzati e applicate a dati personali, come raccolta, registrazione, organizzazione, memorizzazione, adattamento o modifica, ordinamento, estrazione, consultazione, uso, comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, raffronto o interconnessione, nonche' blocco o eliminazione attraverso la cancellazione o la distruzione dei dati personali.

  4. Per dati di riferimento si intendono il profilo del DNA e i relativi riferimenti (dati identificativi del

    DNA ) o i dati dattiloscopici e i relativi riferimenti (dati identificativi delle impronte digitali). I dati di riferimento non devono contenere alcun elemento che consenta l'identificazione diretta del soggetto interessato. I dati di riferimento non riconducibili ad un individuo (non tracciabili) devono essere riconoscibili come tali.

Art 2. - Scopo e obiettivi del presente accordo
  1. Lo scopo del presente accordo e' il rafforzamento della cooperazione fra la Repubblica Italiana e gli Stati Uniti nella prevenzione e nell'attivita' investigativa di contrasto alle forme gravi di criminalita'. Esso non incide sulle procedure di assistenza giudiziaria internazionali vigenti.

  2. La facolta' di interrogazione prevista dal presente accordo e' esercitata unicamente per la prevenzione e per l'attivita' investigativa di contrasto alle forme gravi di criminalita', compreso il caso in cui per un soggetto identificato alla frontiera siano necessari ulteriori accertamenti.

Art 3. - Dati dattiloscopici

Ai fini dell'attuazione del presente accordo, le Parti garantiscono la disponibilita' dei dati di riferimento contenuti nei sistemi nazionali automatizzati di identificazione delle impronte digitali di cui all'articolo 1, paragrafo 4, creati per la prevenzione dei reati e le relative indagini. I dati di riferimento contengono unicamente i dati dattiloscopici ed un riferimento.

Art 4. - Interrogazione automatizzata dei dati dattiloscopici
  1. Per la prevenzione e le indagini relative alle forme gravi di criminalita' le Parti autorizzano i rispettivi punti di contatto nazionali, di cui all'articolo 5, ad accedere ai dati di riferimento dei loro sistemi automatizzati di identificazione delle impronte digitali all'uopo creati, con la facolta' di procedere ad...

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