LEGGE 4 marzo 1997, n. 63 - Ratifica ed esecuzione dell'accordo di partenariato e di cooperazione tra le Comunita' europee ed i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica del Kazakistan, dall'altra, con tre allegati, protocollo relativo all'assistenza reciproca tra le autorita' amministrative in materia doganale, atto finale, fatto a Bruxelles il 23 gennaio 1995

Coming into Force07 Aprile 1997
Published date24 Marzo 1997
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1997/03/24/097G0088/ORIGINAL
Enactment Date04 Marzo 1997
Official Gazette PublicationGU n.69 del 24-03-1997 - Suppl. Ordinario n. 60
Articoli

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:

Art 1.
  1. Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare l'accordo di partenariato e di cooperazione tra le Comunita' europee ed i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica del Kazakistan, dall'altra, con tre allegati, protocollo relativo all'assistenza reciproca tra le autorita' amministrative in materia doganale, atto finale, fatto a Bruxelles il 23 gennaio 1995.

Art 2.
  1. Piena ed intera esecuzione e' data all'accordo di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore in conformita' a quanto disposto dall'articolo 99 dello stesso accordo.

Art 3.
  1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 14 milioni annue a decorrere dal 1996, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1996-1998, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1996, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento riguardante il Ministero degli affari esteri.

  2. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art 4.
  1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addi' 4 marzo 1997 SCALFARO PRODI, Presidente del Consiglio dei

Ministri

DINI, Ministro degli affari esteri Visto, il Guardasigilli: FLICK

Accordo

ALLEGATO

ACCORDO DI PARTENARIATO E Dl COOPERAZIONE

TRA LE COMUNITA' EUROPEE E I LORO STATI MEMBRI, DA UNA PARTE,

E LA REPUBBLICA DEL KAZAKISTAN, DALL'ALTRA

IL REGNO DEL BELGIO,

IL REGNO Dl DANIMARCA,

LA REPUBBLICA FEDERALE Dl GERMANIA,

LA REPUBBLICA ELLENICA,

IL REGNO Dl SPAGNA,

LA REPUBBLICA FRANCESE,

L'IRLANDA,

LA REPUBBLICA ITALIANA,

IL GRANDUCATO DEL LUSSEMBURGO,

IL REGNO DEI PAESI BASSI,

LA REPUBBLICA D'AUSTRIA,

LA REPUBBLICA PORTOGHESE,

LA REPUBBLICA DI FINLANDIA,

IL REGNO DI SVEZIA,

IL REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E IRLANDA DEL NORD,

Parti contraenti del trattato che istituisce la Comunita' europea, del trattato che istituisce la Comunita' europea del carbone e dell'acciaio e del trattato che istituisce la Comunita' europea dell'energia atomica,

in appresso denominati "Stati membri", e

LA COMUNITA' ECONOMICA EUROPEA, LA COMUNITA' EUROPEA DEL CARBONE E DELL'ACCIAIO E LA COMUNITA' EUROPEA DELL'ENERGIA ATOMICA,

in appresso denominate "la Comunita'",

da una parte,

E LA REPUBBLICA DEL KAZAKISTAN,

dall'altra,

CONSIDERATI i legami esistenti tra la Comunita', gli Stati membri e la Repubblica del Kazakistan e l'importanza dei loro valori comuni,

RICONOSCENDO che la Comunita' e la Repubblica del Kazakistan desiderano rafforzare detti legami e avviare attivita' di partenariato e di cooperazione al fine di approfondire e ampliare le relazioni instaurate in passato, segnatamente dall'accordo sugli scambi e sulla cooperazione commerciale ed economica firmato il 18 dicembre 1989 tra la Comunita' economica europea e la Comunita' europea dell'energia atomica, da una parte, e l'Unione delle Repubbliche Socialiste Sovietiche, dall'altra,

VISTO l'impegno della Comunita', degli Stati membri e della Repubblica di Kazakistan a rafforzare le liberta' politiche ed economiche che costituiscono il rafforzamento del partenariato,

VISTO l'impegno delle Parti a promuovere la pace e la sicurezza a livello internazionale nonche' la composizione pacifica delle vertenze, e a collaborare a tal fine nel quadro delle Nazioni Unite e della Conferenza sulla sicurezza e sulla cooperazione in Europa,

CONSIDERATO il deciso impegno della Comunita', degli Stati membri e della Repubblica del Kazakistan per la piena applicazione di tutti i principi e disposizioni contenuti nell'Atto finale della Conferenza sulla sicurezza e sulla cooperazione in Europa (CSCE), nei documenti conclusivi delle riunioni successive di Madrid e di Vienna, nel documento della conferenza CSCE di Bonn sulle cooperazione economica, nella Carta di Parigi per una nuova Europa e nel documento CSCE di Helsinki del 1992 intitolato "Le sfide del cambiamento",

RIBADENDO che la Comunita', gli Stati membri e la Repubblica del Kazakistan si impegnano a rispettare la Carta europea per l'energia,

PERSUASI della capitale importanza dello Stato di diritto e del rispetto dei diritti dell'uomo, segnatamente quelli delle minoranze, dell'instaurazione di un sistema pluripartitico con elezioni libere e democratiche e di una liberalizzazione economica volta a creare un'economia di mercato,

RITENENDO che la piena applicazione dell'accordo di partenariato e di cooperazione dipendera' dal - e contribuira' al - proseguimento e dall'attuazione delle riforme politiche, economiche e giuridiche nella Repubblica del Kazakistan nonche' dall'introduzione dei fattori necessari per la cooperazione, in particolare sulla base delle conclusioni della Conferenza CSCE di Bonn,

DESIDEROSI di promuovere il processo di cooperazione regionale con i paesi limitrofi nei settori contemplati dal presente accordo al fine di favorire la prosperita' e 12 stabilita' nella regione,

DESIDEROSI di avviare e approfondire un dialogo politico regolare sulle questioni bilaterali e internazionali di reciproco interesse,

TENENDO CONTO della disponibilita' della Comunita' a sviluppare una...

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