LEGGE 6 ottobre 2017, n. 159 - Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Croazia sulla cooperazione transfrontaliera di polizia, fatto a Zagabria il 5 luglio 2011

Coming into Force03 Novembre 2017
Published date02 Novembre 2017
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/2017/11/02/17G00172/ORIGINAL
Enactment Date06 Ottobre 2017
Official Gazette PublicationGU n.256 del 02-11-2017
Articoli

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Promulga la seguente legge:

Art 1.

Autorizzazione alla ratifica

  1. Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare l'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Croazia sulla cooperazione transfrontaliera di polizia, fatto a Zagabria il 5 luglio 2011.

Art 2.

Ordine di esecuzione

  1. Piena ed intera esecuzione e' data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformita' a quanto disposto dall'articolo 17 dell'Accordo stesso.

Art 3.

Copertura finanziaria

  1. Agli oneri derivanti dalle spese di cui agli articoli 5, 7, 8, 9 e 10 dell'Accordo di cui all'articolo 1, valutati in euro 117.879 annui a decorrere dall'anno 2017, e dei restanti articoli, pari a euro 42.108 annui a decorrere dall'anno 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

Art 4.

Entrata in vigore

  1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addi' 6 ottobre 2017 MATTARELLA

Gentiloni Silveri, Presidente del

Consiglio dei ministri

Alfano, Ministro degli affari esteri

e della cooperazione internazionale Visto, il Guardasigilli: Orlando

Accordo

ACCORDO TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DI CROAZIA SULLA COOPERAZIONE TRANSFRONTALIERA DI POLIZIA

Il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Croazia, (di seguito denominate le «Parti»):

Considerate le relazioni amichevoli tra i due Stati;

Considerata la legislazione nazionale e gli obblighi giuridici internazionali di entrambi gli Stati;

Considerata la Convenzione delle Nazioni Unite contro la Criminalita' Organizzata Transnazionale, il Protocollo per prevenire, reprimere e punire la tratta di persone, in particolare di donne e bambini e il Protocollo contro la tratta di migranti via terra, mare ed aria, che integrano la Convenzione delle Nazioni Unite contro la Criminalita' Organizzata Transnazionale fatta a New York il 15 novembre 2000, sottoscritta dall'Italia e dalla Croazia a Palermo il 12 dicembre 2000;

Con l'intento di intensificare la cooperazione tra le Autorita' di Polizia alla luce dell'Accordo di cooperazione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Croazia nella lotta contro il traffico illecito di sostanze stupefacenti e psicotrope e contro la criminalita' organizzata, firmato a Roma il 28 maggio 1993;

Convinti che la cooperazione in mare, nei porti ed aeroporti e' della massima importanza per contrastare con successo i flussi migratori illegali;

Mirando ad una piu' efficace azione contro la criminalita' transfrontaliera tramite l'attuazione di misure e piani armonizzati;

Con l'intento di ridurre quanto piu' possibile l'immigrazione clandestina e la tratta di esseri umani;

stabiliscono quanto segue:

Art 1. - Settore della cooperazione

Le Parti, nel rispetto delle legislazioni nazionali vigenti in entrambi i Paesi, si impegnano a svolgere, nell'ambito delle competenze delle Autorita' indicate nell'articolo 2 designate ad applicare il presente Accordo, le attivita' di cooperazione di polizia al fine di prevenire e reprimere tutti i crimini e i reati, in particolare quelli connessi con l'immigrazione illegale, la tratta di esseri umani e il traffico di sostanze stupefacenti.

Art 2. - Autorita'
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