LEGGE 19 luglio 1988, n. 313 - Ratifica ed esecuzione dell'accordo internazionale sul cacao, 1986, con allegati, adottato a Ginevra il 25 luglio 1986

Coming into Force05 Agosto 1988
Published date04 Agosto 1988
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1988/08/04/088G0350/ORIGINAL
Enactment Date19 Luglio 1988
Official Gazette PublicationGU n.182 del 04-08-1988 - Suppl. Ordinario n. 70
Articoli

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA la seguente legge:

Art 1.
  1. Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare l'accordo internazionale sul cacao, 1986, con allegati, adottato a Ginevra il 25 luglio 1986.

Art 2.
  1. Piena ed intera esecuzione e' data all'accordo di cui all'articolo 1 a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformita' all'articolo 70 dell'accordo stesso.

Art 3.
  1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 45 milioni per ciascuno degli anni 1988, 1989 e 1990, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1988-1990, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1988, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento predipsosto per "Ratifica ed esecuzione di accordi internazionali ed interventi diversi. 2. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art 4.
  1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addi' 19 luglio 1988 COSSIGA DE MITA, Presidente del Consiglio dei Ministri ANDREOTTI, Ministro degli affari esteri Visto, il Guardasigilli: VASSALLI

Agreement

Agreement

Parte di provvedimento in formato grafico

Accordo

Traduzione non ufficiale

ACCORDO INTERNAZIONALE SUL CACAO, 1986

Articolo 1

Obiettivi

Gli obiettivi dell'Accordo Internazionale sul Cacao del 1986 (appresso denominato "il presente accordo), tenuto conto delle risoluzioni 93(IV) e 124 (V) adottate dalla Conferenza delle Nazioni Unite sul commercio e sullo sviluppo in merito al programma integrato per i prodotti di base, sono i seguenti:

  1. promuovere lo sviluppo ed il rafforzamento della cooperazione internazionale di tutti i settori dell'economina mondiale del cacao;

  2. contribuire alla stabilizzazione del mercato mondiale del cacao nell'interesse di tutti i membri cercando, in particolare, di:

    (i) impedire eccessive fluttuazioni del prezzo del cacao, che ledono le prospettive di una rapida crescita economica e di uno sviluppo sociale nei paesi membri, nonche' gli interessi a lungo termine dei produttori e dei consumatori;

    (ii) attenuare le gravi difficolta' economiche che persisterebbero qualora l'adeguamento della produzione al consumo di cacao non potesse attuarsi con la rapidita' richiesta dalle circostanze attraverso il normale gioco delle forze del mercat;

    (iii) garantire un approvvigionamento sufficiente a prezzi ragionevoli, che siano equi per produttori e consumatori;

    (iv) facilitare l'incremento del consumo e, all'occorrente e per quanto possibile, l'adeguamento della produzione, in modo da equilibrare a lungo termine l'offerta e la domanda;

  3. facilitare l'espanzione del commercio internazionale di cacao;

  4. fornire un appropriato forum di discussione per tutte le questioni relative all'economia mondiale del cacao.

    Articolo 2

    Definizioni

    Agli effetti del presente accordo:

    (1) per cacao s'intende il cacao in grani e i prodotti derivati dal cacao;

    (2)per prodotti derivati dal cacao s'intendono i prodotti fabbricati esclusivamente a partire dal cacao in grani, come la pasta di cacao, il burro di cacao, la polvere di cacao senza aggiunta di zucchero, la pasta di cacao sgrassata e le mandorle decorticate, nonche' ogni altro prodotto contenente cacao che il Consiglio puo' all'occorrenza designare;

    (3) per anno cacao s'intende il periodo di dodici mesi compreso fra il 1o ottobre e il 30 settembre;

    (4) per parte contraente s'intende un governo o un'organizzazione intergovernativa ai sensi dell'articolo 4, che ha accettato di essere vincolato dal presente accordo a titolo provvisorio o definitivo;

    (5) per Consiglio s'intende il Consiglio internazionale del cacao di cui all'articolo 6;

    (6) per prezzo giornaliero s'intende il prezzo definito al paragrafo 2 dell'articolo 26.

    (7) per entrata in vigore s'intende, salvo precisazione contraria, la data in cui il presente accordo entra in vigore a titolo provvisorio oppure a titolo definitivo;

    (8) per paese esportatore oppure membro esportatore s'intende rispettivamente un paese o un membro le cui esportazioni di cacao, convertite in equivalente cacao in grani, superano le importazioni. Tuttavia, un paese le cui importazioni di cacao convertite in equivalente cacao in grani, superano le esportazioni, ma la cui produzione supera le importazioni, puo', se lo desidera, essere membro esportatore;

    (9) per esportazioni di cacao s'intende tutto il cacao che esce dal territorio doganale di un paese, e per importazioni di cacao tutto il cacao che entra nel territorio doganale di un paese, rimanendo inteso che qualora un membro comprenda piu' di un territorio doganale, per territorio doganale deve intendersi il complesso dei territori doganali di detto membro;

    (10) per cacao fine ("fine o "flavour) s'intende il cacao prodotto nei paesi di cui all'allegato C, entro i limiti ivi indicati;

    (11) per paese importatore oppure membro importatore s'intende rispettivamente un paese o un membro le cui importazioni di cacao, convertite in equivalente cacao in grani, superano le esportazioni;

    (12) per prezzo indicativo s'intende il prezzo definito al paragrafo 3 dell'articolo 26:

    (13) per membro s'intende una parte contraente secondo la definizione di cui sopra;

    (14) per Organizzazione s'intende l'Organizzazione internazionale del cacao di cui all'articolo 5;

    (15) per paese produttore oppure membro produttore s'intende rispettivamente un paese o un membro che produce cacao in quantita' commercialmente rilevanti;

    (16) per maggioranza semplice ripartita s'intende la maggioranza dei suffragi espressi dai membri esportatori e la maggioranza dei suffragi espressi dai membri importatori, conteggiati separatamente;

    (17) per diritti speciali di prelievo (DSP) s'intendono i diritti speciali di prelievo del Fondo Monetario Internazionale;

    (18) per votazione speciale s'intendono i due terzi dei suffragi espressi dai membri esportatori e i due terzi dei suffragi espressi dai membri importatori, conteggiati separatamente, purche' il numero dei suffragi rappresenti almeno la meta' dei membri presenti e votanti;

    (19) per tonnellata s'intende la tonnellata metrica di 1000 chilogrammi, pari a 2.204,6 libbre adp., e per libbra la libbra adp., pari a...

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